Art. 51 Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dandone contestuale comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che nei successivi dieci giorni trasmette le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, gli elementi informativi dell'intervento e quelli del sito, secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006 finalizzati a stabilire, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, se essi devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito delle proprie valutazioni.

2. Per la realizzazione o la modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali di cui agli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, la durata dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006 non può essere inferiore a dieci anni. In relazione ai medesimi interventi, la durata dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui al comma 4 dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pari a dieci anni.
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