Art. 48-bis. (Modifiche alla legge 5 giugno 1962, n. 616)

1. Alla legge 5 giugno 1962, n. 616, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) alla lettera c), la parola: "radiotelegrafica" è sostituita dalla seguente: "radioelettrica" e le parole: "1.600 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "500 tonnellate";

2) la lettera d) è abrogata;

b) all'articolo 6:

1) al quarto comma, le parole: ", c), d)" sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "La durata dei certificati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 4 è fissata in cinque anni, soggetta a collaudi intermedi da effettuare annualmente entro i tre mesi precedenti o successivi rispetto alla data di rilascio dei certificati stessi. La durata del certificato di idoneità di cui alla lettera f)

dell'articolo 4 non può essere superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca la cui durata è fissata in tre anni".
Condividi questo contenuto: