Art. 43-quater. (Misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori)

1. Per contrastare la perdita di liquidità delle imprese dovuta alla diffusione del COVID-19, all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonchè un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma 1 con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. All'attuazione del comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
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