Art. 39-bis. (Modifiche alla disciplina della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»)

1. All'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. La piattaforma telematica di cui al comma 1 deve promuovere la conoscenza di tutte le misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e migliorare la trasparenza e la comprensione delle procedure di accesso e di erogazione degli incentivi anche attraverso un accesso alle informazioni interattivo e di facile utilizzo che, sulla base delle esigenze dei beneficiari, li indirizzi verso le misure più appropriate ed agevoli la conoscenza dello stato di avanzamento delle procedure di concessione degli incentivi, anche attraverso sistemi dedicati di assistenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermi restando i contenuti previsti al comma 1-bis, una sezione della piattaforma è dedicata alle informazioni relative alle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è alimentata attraverso l'interoperabilità con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 6";

c) i commi 4 e 5 sono abrogati;

d) al comma 6, le parole: ", da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le modalità per assicurare l'interoperabilità della piattaforma Incentivi.gov.it con il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire l'immediata disponibilità delle informazioni utili ai sensi dei commi 1-bis e 2".

2. All'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal presente articolo, si provvede con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 18-ter, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
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