Art. 24-bis. (Semplificazione nell'accesso ai servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio dei comuni e degli enti locali)

1. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicurano l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza.

2. I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, hanno la facoltà di sottoscrivere appositi accordi o convenzioni con soggetti privati al fine di realizzare specifiche piattaforme digitali per assicurare l'attuazione del comma 1, anche per il tramite dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le modalità operative per assicurare:

a) l'interoperabilità dei sistemi di pagamento, anche tramite piattaforme elettroniche realizzate nelle forme di cui alla comunicazione della Commissione del 30 aprile 2004, COM (2004) 327;

b) l'interazione di sistemi esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con metodi di pagamento elettronico, secondo principi di trasparenza e libera concorrenza.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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