Art. 23-bis. (Disposizioni concernenti i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

1. Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fissata con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.
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