Art. 16-bis. (Modifica alla legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dopo le parole: "segretari delle procure della Repubblica," sono inserite le seguenti: "gli avvocati iscritti all'albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all'ordine di appartenenza, i consiglieri regionali, i membri del Parlamento,".
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