Art. 11-bis. (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: ", sulla base del progetto definitivo," sono soppresse;

b) all'ultimo periodo del comma 3-bis.1, le parole: "a cura di soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "a cura dei soggetti attuatori di cui al comma 3-quater del presente articolo e all'articolo 15, commi 1 e 2".

2. All'articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "al 30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al termine perentorio del 30 novembre 2020".
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