Art. 47 Alte professionalità esclusivamente tecniche per opere pubbliche, gare e contratti e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici

1. Al fine di consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, é autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti , dottori agronomi, dottori forestali e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli specifici requisiti di cui il personale deve essere in possesso. Ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'individuazione del personale di cui al presente comma, effettuate in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si procede nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e all'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, che provvede al loro svolgimento secondo le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all'entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare: a) la nomina e la composizione della commissione d'esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta; b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi. Agli oneri per le assunzioni di cui al presente articolo, pari a euro 325.000 per l'anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, é istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo salva-opere". Il Fondo é alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

1-ter. I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione é trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed é inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma 1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti é surrogato nei diritti dei beneficiari del fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, é preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata. L'eventuale pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti dei beneficiari del Fondo verso l'appaltatore, il contraente generale o l'affidatario del contraente generale non é ostativa all'erogazione delle risorse del Fondo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva, in mancanza delle stesse, dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo salva-opere ed in proporzione della misura del credito certificato liquidata al richiedente stesso, in favore degli enti previdenziali, assicurativi, compresa la cassa edile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 31, commi 3 e 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Prima dell'erogazione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua la verifica di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e, nell'ipotesi di inadempienze, provvede direttamente al pagamento in conformità alle disposizioni del periodo precedente. Resta impregiudicata la possibilità per il beneficiario di accedere alle risorse del Fondo ove abbia ottenuto, rispetto ai debiti contributivi e fiscali, una dilazione o rateizzazione del pagamento ovvero abbia aderito a procedure di definizione agevolata previste dalla legislazione vigente. Resta altresì impregiudicata la prosecuzione di eventuali azioni giudiziarie nei confronti dell'erario, di enti previdenziali e assicurativi.

1-quater. Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.

1-quinquies. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, ferma restando l'applicabilità del meccanismo generale di cui al comma 1-bis, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure e le modalità previste dai commi da 1-bis a 1-quater, nei limiti delle risorse del Fondo.

1-sexies. Le disposizioni dei commi da 1-bis a 1-quinquies non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

1-septies. All'onere di cui al comma 1-quinquies, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 3,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 10/09/2023 - ACCANTONAMENTO PER FONDO SALVA OPERE EX ART, 47, COMMA 1BIS, D.L. 34/2019

Gent.mi, sono a richiedere: se l'accantonamento dello 0.5 del ribasso vada effettuato anche in caso di Variante/Lavoro supplementare, ai sensi dell'art. 120 D. Lgs 36/2023 (ex art. 106, D.Lgs. 2016) e , nel caso positivo, se vada applicato quando l'importo di Variante/Lavoro complementare singolarmente considerata sia maggiore di € 200.000,00 (€100.000,00 in vaso di Forniture) oppure se vada considerato l'importo complessivo dell'opera principale più i lavori di Variante/Lavori complementari. Ringraziando in anticipo, porgo i migliori saluti


QUESITO del 29/08/2023 - FONDO SALVA-OPERE - APPLICAZIONE CONTRIBUTO

Si chiedono chiarimenti in merito all’applicazione del contributo destinato al “Fondo salva-opere” istituito dall’art. 47, c. 1-bis, del d. l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 nel caso di accordo quadro con più operatori economici per Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro da eseguirsi su Immobili dell’Università di Bologna (Sede di Bologna e sedi della Romagna). In particolare si chiede se il contributo, pari allo 0,5% del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori con base d'appalto pari o superiore a euro 200.000 (e di servizi e forniture con base d'appalto pari o superiore a euro 100.000), bandite a far data dal 30 giugno 2019, debba essere applicato sui ribassi offerti dai 3 aggiudicatari dell’accordo quadro oppure sui singoli contratti attuativi


QUESITO del 07/07/2023 - OBBLIGO CONTRIBUTIVO DI CUI AL "FONDO SALVA-OPERE"

In riferimento al “Fondo salva-opere” di cui all’art. 47 commi da 1-bis a 1-septies D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, si pongono i seguenti quesiti sul previsto obbligo contributivo, ivi fissato nella misura del 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall’aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, nel caso di importo a base d’appalto pari o superiore a euro 100.000: 1. la citata previsione normativa, al comma 1-sexties, stabilisce l’inapplicabilità del contributo in questione alle gare aggiudicate dai comuni; si chiede se la scrivente, quale società in-house del Comune di Bari, sia tenuta al versamento del contributo; 2. l’obbligo contributivo in questione è correlato, come ricordato, “...aI valore del ribasso offerto dall’aggidicatario delle gare...”: poichè la scrivente ha posto in essere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016, si chiede se l’obbligo contributivo sussista anche in assenza di una vera e propria procedura di gara, allorquando, come nel caso della procedura espletata dalla scrivente, si ponga in essere una procedura negoziata con un singolo operatore economico e l’iter si concluda con l’adozione di un provvedimento di affidamento piuttosto che di aggiudicazione di gara e conseguente affidamento; 3. come detto, la scrivente ha posto in essere una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016: essa ha avuto per oggetto l’affidamento in appalto dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas metano e di ulteriori prestazioni sulla medesima (in via principale, allacci d’utenza), per la durata di 2 anni. Trattasi di un appalto costituito dalla sommatoria di numerosi interventi, ciascuno di entità economica ben inferiore alla soglia fissata dall’art. 47 comma 1-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in Legge 28 giugno 2019, n. 58, ma cumulativamente superiori alla predetta soglia. In tale ipotesi, sussiste l’obbligo contributivo di cui alla citata previsione normativa? 4. Nell’ipotesi in cui, con riguardo al quesito n. 3, si ritenga sussistente l’obbligo alla contribuzione, si chiede di conoscere la modalità di determinazione dello stesso, tenuto conto che gli atti della procedura di affidamento non pongono a base d’asta un importo complessivo, ma un elenco prezzi unitari. Al riguardo, si fa presente che nei medesimi atti risulta, comunque, prevista una stima complessiva dell’importo dell’appalto (“importo presunto dell’appalto”), operata sulla base di dati storici. Tale stima, che è qualificata come meramente indicativa e non costituisce oggetto di pattuizione (atteso che il corrispettivo viene determinato a misura in relazione ai lavori effettivamente commissionati ed eseguiti nell’arco della durata contrattuale), ha la valenza di tetto massimo di spesa e, pertanto, il ribasso proposto dall’operatore economico affidatario determina il maggiore o minore numero di interventi realizzabili nell’ambito del tetto di spesa fissato con l’importo presunto dell’appalto (in linea con questa configurazione, si prevede sia che l’appalto abbia cessazione prima della prevista scadenza biennale, nell’ipotesi in cui il corrispettivo maturato abbia già raggiunto detto importo stimato, sia che la committente possa differire la scadenza, ove, al compimento del biennio, non sia stato raggiunto il predetto importo).