Art. 64. Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni

1. abrogato

2. abrogato

2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di soggetti giuridici, anche in mobilità, è istituito, a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di soggetti giuridici (SPID).

2-ter. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete. modificato dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione

2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. modificato dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione

2-quinquies. Ai fini dell’erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell’identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L’adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell’accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell’utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. modificato dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione

2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di soggetti giuridici;

d) alle modalità di adesione da parte di soggetti giuridici in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-septies. abrogato

2-octies. abrogato

2-novies. L'accesso di cui al comma 2-quater può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. modificato dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione

2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-undecies. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. introdotto dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, modifica confermata in sede di conversione

2-duodecies. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida. introdotto dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, poi modificato in sede di conversione dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020

3. abrogato

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonchè la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta Nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. introdotto dal DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, poi modificato in sede di conversione dalla L. 120/2020 in vigore dal 15-09-2020; modficato dal DL 77/2021
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Giurisprudenza e Prassi

INVIO TELEMATICO ISTANZA CON AUTENTICAZIONE TRAMITE SPID

TAR LAZIO RM SENTENZA 2018

Sulla base del combinato disposto dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’art. 65 del d.lgs. n. 82 del 2005 (c.d. codice dell’amministrazione digitale), infatti, è possibile concludere nel senso che l’invio telematico di un’istanza alla pubblica amministrazione può tenere luogo dell’istanza inviata con le modalità tradizionali (ossia, sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento) solo in presenza degli adempimenti indicati dalle richiamate disposizioni. In particolare, a norma dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le istanze inviate per via telematica “sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, norma quest’ultima che, al comma 1, lett. c (nella formulazione vigente ratione temporis), riconosceva validità a dette istanze “quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”: a sua volta, l’art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005 indicava, quali strumenti di identificazione, la carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, “purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio”, ovvero l’apposito “sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID)”, mentre, dal canto suo, l’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 prevede che “La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica”. La ricorrente non ha addotto la conformità dell’invio “tempestivo” della documentazione ad uno dei modelli tipici previsti dalle disposizioni innanzi riportate, con conseguente correttezza dell’assunto del Gestore circa la tardività della formalizzazione dell’istanza necessaria ai fini dell’avvio del procedimento (cfr., ancora, la sent. n. 8204 del 2017 di questa Sezione).