Art. 301-bis. Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

articolo introdotto dall'articolo 143, comma 1, D.Lgs. 3/08/2009 n. 106 in vigore dal 20/08/2009
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