Art. 84. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall'articolo 90, comma 8, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

2. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono altresì individuati livelli standard di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L'attività di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualità comporta l'esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi più gravi, la sospensione o la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dell'ANAC. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l'ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisito o di esercizio ritenuto non virtuoso. L'ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione. vedi Anac uvsoa fasc. 2153/2016 (20) luglio 2016

4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:

a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83 il periodo di attività documentabile è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.

4-bis. Gli organismi di cui al comma 1 segnalano immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80 , comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC, l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici è articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori.

6. L'ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalità predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell'attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarità riscontrate all'ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell'efficacia dell'attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza medesima. Sull'istanza di verifica l'ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell'attribuzione della premialità di cui all'articolo 38. disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell'attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:

a) alla verifica della capacità economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da società di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell'organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell'impresa concorrente all'epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando; disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016;disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

8. Il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, disciplina i casi e le modalità di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonché di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di attestazione. Sono disciplinati, altresì, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell'attività di qualificazione, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonché per le microimprese e le piccole e medie imprese. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

9. Al fine di garantire l'effettività e la trasparenza dei controlli sull'attività di attestazione posta in essere dalle SOA, l'ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.

10. La violazione delle disposizioni del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, è punita con le sanzione previste dall'articolo 213, comma 13. Per le violazioni di cui al periodo precedente, non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'importo della sanzione è determinato dall'ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, con particolare riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza alla gravità della fattispecie. Nei casi più gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell'autorizzazione. La decadenza dell'autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale indicati nel regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies. disposizione modificata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e ulteriormente modificata dalla legge di conversione L 55/2019 in vigore dal 18/6/2019

12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalità di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell'articolo 38, per migliorare l'effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.

12-bis. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice svolgevano la funzione di direttore tecnico presso un esecutore di contratti pubblici e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale, fatto salvo quanto disposto all’articolo 146, comma 4, del presente codice, possono continuare a svolgere tali funzioni. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici), prevede l'attestazione, da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC, del possesso dei...

Commento

L'articolo 84, intervenendo sulla materia del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 40 del codice del 2006, dispone che i...
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Giurisprudenza e Prassi

LAVORI DI IMPORTO SOPRA AD EURO 150.000 - NON SI POSSONO CHIEDERE REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI ULTERIORI RISPETTO ALLA SOA

ANAC PARERE 2023

Appare non conforme alla normativa di settore la scelta della Stazione appaltante di prevedere per l'affidamento di lavori d'importo superiore a euro 150.000,00, requisiti tecnico-professionali - certificazione UNI EN ISO 9001 e certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 - diversi e ulteriori rispetto all'attestazione SOA

LAVORI STRUTTURE IN LEGNO OS32 - NON SI TRATTA DI LAORI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

ANAC PARERE 2023

Lavori concernenti le strutture in legno di cui alla categoria 0S32, seppur di natura superspecialistica, non sono a qualificazione obbligatoria, per cui in base all'art. 92, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010, l'operatore economico privo della qualificazione in tale categoria scorporabile può nondimeno eseguire i lavori se qualificato nella categoria prevalente per l'intero importo dell'appalto.

ATI MISTA - INCREMEMENTO DEL QUINTO - NECESSAIRA CLASSIFICA ALMENO PARI AL 20%

ANAC PARERE 2023

Nei raggruppamenti di imprese di tipo misto, il beneficio dell'incremento del quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010 può essere accordato a condizione che l'impresa facente parte del sub- raggruppamento orizzontale possieda una classifica pari ad almeno il 20% dell'importo della lavorazione cui compartecipa.


QUALIFICAZIONE SOA ED EFFETTI DEL CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

ANAC COMUNICATO 2022

Tutte le SOA – Problematiche relative alla qualificazione: Effetti dell’entrata in vigore del d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa) sulla qualificazione delle

imprese.

PERDITA QUALIFICAZIONE SOA - MANDANTE - NON AMMESSA LA SOSTITUZIONE (48.17)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Nello scrutinare i motivi di appello riveste senza dubbio carattere assorbente il primo motivo con cui parte appellante assume che il RTI andava escluso dalla procedura de qua in via definitiva, sul presupposto che una delle designate mandanti sarebbe, nel corso della procedura selettiva, decaduta dall’attestazione SOA per la categoria prevalente OG3, laddove la sentenza di prime cure aveva invece consentito una diversa riorganizzazione del RTI, contemplando la possibilità di una sostituzione interna o di una organizzazione in riduzione a seguito della perdita da parte della mandante della SOA necessaria per eseguire i lavori oggetto della procedura di gara de qua.

Fermo restando che, come del resto evidenziato dal giudice di prime cure, non poteva esservi in alcun modo il “subentro” od anche la “sostituzione” della ditta, soggetto estraneo alla procedura di gara, alla mandante, che aveva perso la necessaria qualificazione SOA, non essendo in alcun modo possibile una modifica soggettiva di tipo additivo del R.T.I., non avrebbe dovuto ammettersi neanche una riorganizzazione del RTI ai fini della sostituzione della Biondani con altro componente del RTI ovvero ai fini dell’operatività del RTI in riduzione.

Infatti deve ritenersi che i commi 17-19-ter dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016), così come interpretati dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato di recente in quatto pronunce (del 27.3.2019, n. 6, del 27.5.2021, nn. 9 e 10 e, da ultimo, del 25.1.2022, n. 2), non ammettano la possibilità di apportare modifiche soggettive alla compagine di un RTI in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti speciali di partecipazione (nella specie dell’attestazione SOA), essendo la sostituzione interna limitata all’ipotesi in cui una delle componenti del raggruppamento perda i requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice, anche in corso di gara, e dovendo ritenersi che le esigenze organizzative per l’operatività di un RTI in riduzione non possano venire in rilievo laddove si debba per contro fronteggiare alla perdita in capo ad una delle imprese del costituendo RTI dei requisiti speciali di partecipazione.

Ne discende che alcun rilievo è in grado di assumere la natura “sovrabbondante” del raggruppamento ai fini di una sua ipotetica “riduzione”, dovendosi negare la possibilità di operare una tale rimodulazione per sanare la perdita di un requisito speciale di partecipazione, in quanto, qualora l’impresa che si sia impegnata all’esecuzione di una determinata quota delle prestazioni oggetto di appalto, rimanga medio tempore sfornita di qualificazione, è inconferente il possesso sovrabbondante del requisito di capacità tecnica da parte del raggruppamento nel suo complesso.

Il principio, già espresso dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 6/2019, è sotteso anche alla sentenza A.P. n. 2/2022, per cui deve ritenersi che la mancanza di attestazione SOA non rientri nei casi previsti dai commi 17, 18, 19 e 19 ter che, vanno interpretati in senso tassativo e restrittivo.


MODIFICA COMPOSIZIONE RTI - RIDUZIONE SOA MANDANTE - AMMESSA (48.17-18-19-ter)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Con il proprio motivo di appello, il RTI lamenta che l’esito cui è giunta la stazione appaltante – l’esclusione del RTI aggiudicatario dalla gara, dopo aver escluso la possibilità di rimodulare l’assetto del raggruppamento mediante avvalimento o subappalto, ovvero mediante assunzione da parte della mandataria delle quote precedentemente coperte dalla mandante nella categoria considerata, ovvero ancora in applicazione del meccanismo riduttivo di cui all’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del Codice dei contratti – si porrebbe in contrasto con il meccanismo previsto da quest’ultima norma, che consente di rimanere in gara previa estromissione (dal raggruppamento) della sola mandante, nonché con i principi dettati dal diritto eurounitario in materia di evidenza pubblica, alla luce dei quali le amministrazioni aggiudicatrici devono assicurare ogni più ampia tutela all’esigenza – ormai di rilievo ordinamentale, a seguito della Direttiva 2014/24/UE – di evitare l’esclusione dell’operatore per ragioni a lui non direttamente riconducibili o imputabili qualora questo faccia affidamento (o con associazione in RTI o in via mediata con avvalimento o subappalto) a risorse altrui.

In estrema sintesi, rileva l’appellante come l’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 preveda sì, in via generale, al comma 9 il divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti “rispetto a quella risultante dall’impegno in sede di offerta”, salvo però quanto disposto ai successivi commi 17 e 18, contemplanti delle eccezioni al predetto principio generale. Inoltre, sempre l’art. 48 dispone al comma 19-ter (introdotto dall’art. 32, comma primo, lettera h) del d.lgs. n. 56 del 2017) che “le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19” (a mente del quale “è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o forniture o servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”) trovano “applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verificano in fase di gara”.

In ragione della novella normativa, dunque, la deroga all’immodificabilità del raggruppamento temporaneo rispetto all’originaria composizione risultante dall’impegno presentato in sede di offerta sarebbe consentita sia in fase di gara che in fase esecutiva, ove conseguente ad un evento che abbia privato le imprese – mandataria o mandante – della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, a condizione beninteso che il raggruppamento conservi la qualificazione adeguata ai lavori da eseguire.

Il motivo è fondato, alla luce del recente arresto dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio, 25 gennaio 2022, n. 2.

Secondo tale orientamento – dal quale non vi è ragione evidente per discostarsi, nel caso di specie – la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice.

Ne consegue che, laddove si verifichi la predetta ipotesi di perdita dei requisiti, la stazione appaltante, in ossequio al principio di partecipazione procedimentale, è comunque tenuta ad interpellare il raggruppamento e, laddove questo intenda effettuare una riorganizzazione del proprio assetto, onde poter riprendere la partecipazione alla gara, deve assegnargli un congruo termine per la predetta riorganizzazione.

In particolare, evidenza l’Adunanza plenaria, “il riconoscimento della possibilità di modificare (in diminuzione) il raggruppamento temporaneo di imprese, anche nel caso di perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti, determina che, laddove si verifichi un caso riconducibile a tale fattispecie, la stazione appaltante, in applicazione dei principi generali di cui all’art. 1 della l. n. 241/1990 e all’art. 4 d. lgs. n. 50/2016, debba interpellare il raggruppamento (se questo non abbia già manifestato la propria volontà) in ordine alla volontà di procedere alla riorganizzazione del proprio assetto interno, al fine di rendere possibile la propria partecipazione alla gara”.

Del resto, la possibilità della modificazione (in “riduzione”) del RTI, ricorrendo i presupposti di cui ai commi 17, 18 e 19-ter dell’art. 48 d.lgs. n. 50 del 2016, era già stata riconosciuta sempre dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio, con le sentenze 4 maggio 2012, n. 8 e 27 maggio 2021, n. 10 (cfr. punti 29.1 e 29.2).


AVVALIMENTO ATTESTAZIONE SOA - NO PRESTITO MERAMENTE CARTOLARE E ASTRATTO

TAR SICILIA CT SENTENZA 2022

La controversia all’esame del Collegio concerne la nullità, o meno, del contratto di avvalimento c.d. tecnico – operativo prodotto in gara per sopperire alla mancanza della qualificazione SOA richiesta per la categoria OG8.

Occorre al fine della delibazione dell’unico motivo dedotto prendere le mosse dall’art.89 del d.lgs. 50/2016, secondo cui “il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria”.

Con tale norma il Codice dei contratti pubblici ha introdotto una forma di nullità di protezione dei requisiti di ‘forma-contenuto’ del contratto di avvalimento, che invece mancava nella disciplina precedente, la quale si limitava a presidiare il principio di determinabilità del contenuto del contratto di avvalimento, affermando che esso debba riportare “in modo compiuto, esplicito ed esauriente (…) le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico” (v. art. 88 del d.P.R. 207 del 2010).

Tale norma viene quindi a definire in modo specifico l’oggetto del contratto di avvalimento che consiste nei requisiti forniti e nelle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

La giurisprudenza (cfr. da ultimo Cons., Stato, sez. V, 13 aprile 2022, n. 2784) ha chiarito che:

a) l’indagine in ordine agli elementi essenziali di detto avvalimento deve essere svolta sulla base delle generali regole sull’ermeneutica contrattuale e in particolare secondo i canoni enunciati dal codice civile di interpretazione complessiva e secondo buona fede delle clausole contrattuali (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20.07.2021, n. 5464; III, 4.01.2021, n. 68).

b) il contratto non deve quindi necessariamente spingersi sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera o all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione; tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (in termini: Cons. Stato, Sez. IV, 26.07.2017, n. 3682); esso deve cioè prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se (ciò avvenga) per la diretta esecuzione del servizio o per la formazione del personale dipendente dell’impresa ausiliata, dall’altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 30.06.2021, n. 4935);

c) ammissibile è l’avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione S.O.A., purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto (ossia l’astratta attestazione), essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21.12.2021, n. 8486); ma perché ciò avvenga realmente è necessaria l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’avvalente e dell’ausiliaria, diversamente il contratto di avvalimento si risolverebbe in una scatola vuota ossia in un trasferimento documentale cui non corrisponde alcun reale intervento dell’ausiliaria nell’esecuzione dell’appalto e, in definitiva, ove non si disponga diversamente, nell’affidamento dell’opera a un concorrente che si è dichiarato incapace di eseguirla nella sua interezza e che solo “formalmente” si è avvalso dell’attestazione richiesta;

d) va esclusa la validità del contratto di avvalimento che applichi formule contrattuali generiche, ovvero meramente riproduttive del dato normativo o contenenti parafrasi della clausola della lex specialis descrittiva del requisito oggetto dell’avvalimento stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14.06.2019 n. 4024).


CATEGORIA PREVALENTE E ULTERIORI LAVORAZIONI - QUALIFICAZIONE IMPRESA SINGOLA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

L’appellante ha partecipato alla procedura di gara come impresa singola. La lettera di invito, al punto 2.4. («Requisiti di qualificazione», paragrafo «Requisiti delle imprese singole»), ha previsto che queste potessero «partecipare alla gara qualora […] in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente OG1, alle categorie scorporabili e subappaltabili OS6 e OS7 e OS23, per i relativi importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili e subappaltabili OS6 e OS7 e OS23, non posseduti dall’impresa, devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente».

Risulta quindi dalla norma di gara che non era richiesta l’attestazione SOA nella categoria OG9.

In senso diverso non si può argomentare dando prevalenza alla disposizione della lettera di invito che descrive i «dati principali dell’appalto» (p. 1 della lettera di invito) e classifica i lavori nelle diverse categorie specializzate (fra le quali è inserita anche la cat. OG9 per un importo di € 22.089,44). Il riferimento non è pertinente, sia perché (come si è veduto) la lettera d’invito detta la disciplina dei requisiti speciali di partecipazione al punto 2.4. (mentre il paragrafo introduttivo è dedicato alla generale descrizione dell’oggetto dell’appalto), sia perché espressamente si prevede che nella categoria prevalente OG1 sono comprese le lavorazioni classificate come OG9 (cfr. p. 3 lettera d’invito).

Conclusione che trova conferma, come esattamente dedotto dall’appellante, nella regola (dettata dall’art. 3, comma 1, lettera oo-ter), del codice dei contratti pubblici) secondo cui nel bando possono essere individuati lavori di categoria scorporabile solo «tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11».


RTI E PERDITA REQUISITI - MODIFICA SOGGETTIVA - AMMESSA IN RIDUZIONE SE QUALIFICAZIONE VIENE GARANTITA (48.19)

TAR LIGURIA SENTENZA 2022

La specifica questione odiernamente in discussione riguarda il venir meno di un requisito speciale di partecipazione, quale il possesso di un’attestazione SOA, in capo ad uno dei componenti del R.T.I., nella fase della gara posteriore alla presentazione dell’offerta.

In proposito, secondo un primo indirizzo pretorio (anteriore ai citati arresti della Plenaria), il sopravvenuto difetto del requisito tecnico non potrebbe essere sanato (non solo con una sostituzione esterna, ma) nemmeno mediante un riassetto interno del raggruppamento (pur nel suo insieme in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori), perché una tale rimodulazione sarebbe in re ipsa elusiva ai sensi dell’art. 48, comma 19, ultimo periodo, del d.lgs. n. 50/2016 (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 15 aprile 2019, n. 613, relativo ad una fattispecie in cui la mandataria del R.T.I. aveva subito un declassamento nella nuova attestazione SOA; v. altresì Cons. St., sez. V, 13 agosto 2020, n. 5030, concernente un caso in cui il R.T.I. intendeva reintegrare il requisito perduto mediante mutamento della propria struttura, con l’ulteriore particolarità che la nuova spendita era effettuata da una delle imprese superstiti tramite subappalto qualificante).

Altro orientamento, invece, si è espresso nel senso che, a fronte del venir meno di un requisito partecipativo quale una certificazione SOA, la stazione appaltante deve assegnare alla squadra un termine per l’eventuale modifica riduttiva della propria compagine e, nell’ipotesi di verifica positiva in ordine alla sussistenza della qualifica in capo alle imprese rimanenti, consentire al R.T.I. di riprendere la gara, mentre, in caso di esito negativo, escluderlo (v. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2 luglio 2021, n. 7844, che, nel caso concreto, ha annullato il provvedimento con cui l’Amministrazione, anziché dare corso al subprocedimento per la riorganizzazione del R.T.I., aveva autorizzato la sostituzione della mandante con una società esterna).

Orbene, alla luce della ricostruzione normativa operata dalle sopra richiamate pronunzie dell’Adunanza Plenaria, ritiene il Collegio che, sia per coerenza logica e sistematica, sia in virtù del criterio di ragionevolezza, il parziale superamento della regola di immodificabilità della composizione del R.T.I. debba essere esteso anche al caso in cui un membro del raggruppamento abbia perso un requisito speciale di partecipazione e, segnatamente, un’attestazione SOA, a condizione, naturalmente, che la carenza possa essere colmata dalle altre imprese già facenti parte della cordata.

Si tratta, infatti, di una situazione che, pur attenendo alla capacità tecnica, appare riconducibile quoad effectum alla perdita dell’idoneità dell’operatore economico a contrattare con l’Amministrazione e ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto in affidamento, similmente a quanto accade nell’ipotesi di venir meno dell’integrità morale o dell’affidabilità professionale (cfr. Cons. St., sez. V, ord. 18 ottobre 2021, n. 6959, di rimessione all’Adunanza Plenaria della questione concernente la facoltà di riduzione del R.T.I. in caso di perdita dei requisiti ex art. 80 nella fase di evidenza pubblica).

Inoltre, il riconoscimento della facoltà di variazione in diminuzione del raggruppamento nell’ipotesi in esame non viola la ratio della proibizione di modifiche soggettive.

Come noto, l’immutabilità degli operatori è posta a presidio di due esigenze fondamentali: consentire all’amministrazione aggiudicatrice una verifica preliminare e compiuta dell’idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti, onde impedire l’affidamento e l’esecuzione della commessa da parte di soggetti privi dei necessari requisiti, generali o speciali; assicurare a tutte le imprese gareggianti un confronto rispettoso della parità di trattamento, impedendo mutamenti soggettivi calibrati sull’evoluzione della gara o sull’andamento del rapporto contrattuale.

La perdita di un requisito di qualificazione nel corso della procedura ad evidenza pubblica ben può integrare un’esigenza organizzativa facoltizzante il recesso dal raggruppamento dell’impresa colpita dalla sopravvenienza, ai sensi dell’art. 48, comma 19, cit.


RTI MISTO - MANDATARIA ASSUMERE RUOLO DI MANDANTE NELLA SUB-ASSOCIAZIONE ORIZZONTALE DELLA SCORPORABILE - QUOTA DEL 10%

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Occorre anzitutto porre in evidenza come il modulo prescelto dal concorrente per la partecipazione alla gara sia un RTI misto, ovvero un raggruppamento nel quale “al modello associativo di tipo verticale, che inerisce necessariamente alla previsione di scorporabilità, si affianca un'associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta delle opere della categoria scorporabile" (Cons. Stato, VI, n. 5919 del 2018).

M., per quel che interessa in questa sede, è mandataria dell’intero RTI, in quanto incaricata dei lavori di cui alla categoria prevalente in OG3 e, allo stesso tempo, fa parte, insieme a S., del sub-raggruppamento orizzontale in OS34; il che le impone, quale mandante del predetto raggruppamento, il rispetto delle regole previste per le ATI orizzontali (cfr. Cons. Stato, sez. V. n. 5427 del 2019 «l'affidamento a più imprese di una delle categorie delle prestazioni - siano esse scorporabili o prevalenti - implica di per sé l'instaurazione fra queste d'un sub-raggruppamento di natura orizzontale, con conseguente conformazione dell'intero raggruppamento in termini misti, ai sensi dell'art. 48, comma 6, ultimo periodo, d. lgs. n. 50 del 2016. In tale contesto s'è chiarito inoltre come il raggruppamento misto sia sottoposto all'applicazione delle regole proprie tanto dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda del profilo o della componente che ne venga in rilievo (cfr. CGA, 15 aprile 2005, n. 251; in ordine alla necessaria suddivisione dei servizi, Cons. Stato, V, 1 agosto 2015, n. 3769). Di qui la conclusione secondo la quale in difetto di una disposizione speciale derogatoria, nei raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento debba essere esaminato autonomamente: segnatamente, troveranno applicazione per il sub-raggruppamento orizzontale le regole proprie stabilite per siffatta tipologia di raggruppamenti (cfr. in proposito il parere Avcp n. 76 del 16 maggio 2012, ove si pone in chiaro risalto che "in una associazione temporanea di tipo misto, in ognuna delle categorie previste nel bando (categoria prevalente e/ o categoria scorporabile) può essere [...] presente una sub associazione orizzontale per la quale non vi può essere dubbio che valgono le disposizioni previste per l'associazione orizzontale dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010")».

Ciò premesso, la questione giuridica da esaminare, ai fini della definizione della presente controversia, è se M., quale mandante della sub-raggruppamento orizzontale in OS34 (di seguito anche solo sub ATI in OS34), al fine di soddisfare le previsioni che le richiedono la qualificazione nella misura minima del 10% (articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010), possa valersi dei requisiti da essa posseduti nella sola categoria prevalente in OG3. In termini più generali, occorre chiarire se la mandante di un raggruppamento (o sub-raggruppamento orizzontale) possa far valere i propri requisiti di qualificazione nella categoria prevalente, ove sufficientemente capienti, per colmare il proprio deficit di qualificazione in una categoria a qualificazione obbligatoria.

La fattispecie oggetto del presente esame è inquadrabile nelle previsioni di cui all’art. 12, del d.l. n. 47 del 2014,

Dalla disposizione appena richiamata si desumono le seguenti “regole”:

- un operatore economico affidatario di lavori pubblici è abilitato a eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni (regola generale);

- tuttavia, se le lavorazioni sono riconducibili a categorie a qualificazione obbligatoria, l'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, non le può eseguire direttamente– perché appunto non qualificato a tal fine – ma le può subappaltare ad un’impresa che sia munita delle relative qualificazioni (eccezione alla regola);

- le lavorazioni a qualificazioni obbligatoria sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

L’art. 12, comma 2, del d.l. 47 del 2014, dunque, depone in senso esattamente contrario a quanto sostenuto dalla parte ricorrente, perché indica la necessità che l’impresa che esegue i lavori di cui alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria sia munita della corrispondente attestazione SOA (non essendo quindi sufficiente la qualifica posseduta nella sola categoria prevalente, anche se capiente per tutti i lavori). Come chiarito dalla giurisprudenza «la previsione che il mancato possesso della qualificazione può essere sostituito dal ricorso al subappalto, rende evidente che l’istituto viene in rilievo in sede di partecipazione alla gara in quanto "sostitutivo" del requisito di qualificazione obbligatoria mancante” (così: Cons. Stato, sez. V, n. 4036 del 2018)». Che non si possa prescindere da una valida attestazione SOA nella categoria a qualificazione obbligatoria nella misura richiesta dalla legge o dal bando, peraltro, è confermato dal divieto, contenuto nella previsione in esame, di eseguire le corrispondenti prestazioni da parte dell’operatore economico che ne sia privo.

M., quale operatore economico non qualificato a “sufficienza”, ai sensi del citato articolo 92, comma 2, in OS34, ai fini di una valida partecipazione alla gara, dunque, aveva le seguenti alternative: affidare in subappalto le lavorazioni in OS34 ad un’impresa in possesso delle relative qualificazioni (subappalto necessario o qualificatorio), risolvendo così il “problema” della qualificazione e dell’esecuzione (o quantomeno ricorrere al subappalto al fine di raggiungere la quota di qualificazione del 10% in OS34); affidare l’esecuzione di lavori in OS34 interamente a S. (che possiede un’attestazione SOA, capiente per l’importo totale dei lavori) e strutturarsi così, per questa categoria, come sub-raggruppamento di tipo verticale; oppure, ancora, ricorrere all’avvalimento. M., invece, non si è avvalsa di tali possibilità, ma ha costituito una sub-ATI in OS34, senza tuttavia essere in grado di rispettare l’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2019 il quale prevede che nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale “i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti (…) dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”.

Deve poi evidenziarsi l’inconferenza del richiamo, effettuato da parte ricorrente, all’articolo 92, comma 1 del d.P.R. n. 207 del 2010 il quale dispone che “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.”.

Tale previsione, difatti, peraltro espressamente riferita al solo “concorrente singolo”, non si occupa della disciplina delle categorie a qualificazione obbligatoria.

Né è ipotizzabile – a giudizio del Collegio - una interpretazione estensiva dell’articolo 92, comma 1, del d.P.R. 207 del 2010 al fine di trarvi la regola, invocata dalla ricorrente, della sufficienza della categoria prevalente, ove capiente, per qualificarsi validamente nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ostandovi a tanto non solo il tenore letterale della disposizione, ma anche l’esigenza, avvertita dal legislatore con la previsione di categorie a qualificazione obbligatoria, di garantire il possesso un livello minimo di qualificazione tecnica, ai fini della partecipazione e della conseguente esecuzione (cfr. Consiglio di Stato sez. V, n. 346 del 2021: «L'assunto dell'appellante è che per le prestazioni secondarie valga il principio della c.d. necessità e sufficienza della categoria prevalente e del complementare principio che richiede la qualificazione nelle scorporabili ai soli fini dell'esecuzione dell'appalto.

La natura "personale" del requisito (in quanto finalizzato a garantire l'affidabilità professionale) esclude infatti la sufficienza della categoria prevalente. Allo stesso modo, la lex specialis configura i requisiti come requisiti di partecipazione e non già di esecuzione dell'appalto. Giova aggiungere ancora come le categorie generali OG1 ed OG11 sono categorie a qualificazione obbligatoria, ragione per cui l'appellante non potrebbe giovarsi della qualificazione sulla prestazione prevalente per compensare la carenza di qualificazione sulla prestazione scorporata, che è categoria di opera generale a qualificazione obbligatoria»; in senso analogo T.a.r. Lombardia - Milano, sez. II, n.1965 del 2021; T.a.r. Cagliari – Sardegna, sez. II, n. 661 del 2020).

Occorre inoltre rilevare che l’interpretazione proposta dal RTI ricorrente creerebbe un’antinomia tra l’articolo 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la richiamata previsione dell’articolo 12, comma 2, del d.l. 47 del 2014; antinomia, che, peraltro, non potrebbe che risolversi a favore dell’applicazione di quest’ultima regola, stante il superiore rango della fonte in cui essa è contenuta (lex superior inferiori derogat), la specialità del suo contenuto per quel che attiene alle categorie a qualificazione obbligatoria (lex specialis derogat generali) e, non ultimo, la sua successiva entrata in vigore (lex posterior derogat priori).

Parte ricorrente contesta altresì che l’Amministrazione non abbia adeguatamente tenuto conto del modulo organizzativo prescelto dal concorrente invocando “a sproposito” un istituto, il subappalto, di cui nel caso di specie non vi era – in tesi - nessuna necessità, essendo già presente nel RTI un altro soggetto, S., qualificato ed abilitato ad eseguire il residuo dei lavori in OS34 per la parte “non coperta” dalla qualifica di M..

Sotto altro profilo il ricorrente evidenzia come, all’interno della sub ATI in OS34, ciascun operatore abbia assunto quote di esecuzione nei limiti della quota di qualificazione posseduta.


CONSORZIO STABILE - OBBLIGO INDICARE QUOTE DI ESECUZIONE DELLE CONSORZIATE ESECUTRICI IN RAPPORTO ALLA QUALIFICA POSSEDUTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

La questio iuris anzidetta si specifica in quella di accertare se almeno una delle consorziate designate dovesse essere qualificata in OG 2 con classifica III bis o quanto meno se vi fosse un obbligo preventivo da parte del Consorzio Stabile di precisare in sede di partecipazione alla gara le quote di esecuzione dei lavori da parte delle imprese designate.

Allo stato attuale della normativa sui contratti pubblici, vigendo tuttora il regolamento del citato d.P.R. n. 207 del 2010 per il sistema di qualificazione degli esecutori dei lavori (ex art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 e succ. mod.), le norme di riferimento sono gli artt. 61 e 92, citati in sentenza, oltre al richiamato art. 94 concernente i consorzi stabili.

Orbene, nessuna di tali disposizioni detta una disciplina specifica sull’indicazione delle quote di esecuzione da parte dei consorzi stabili in sede di partecipazione alla gara, dato che:

- l’art. 61 si limita ad individuare gli effetti della qualificazione nelle categorie e nelle classifiche, cioè disciplina i requisiti di qualificazione avulsi dagli oneri partecipativi;

- l’art. 92 disciplina questi ultimi con riferimento ai concorrenti partecipanti in raggruppamento temporaneo di imprese e in consorzio ordinario, prevedendo per costoro l’onere di indicazione delle quote di esecuzione dei lavori, laddove prescrive, al comma 2, che “i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate”; è noto che la disposizione è stata interpretata rigorosamente da questo Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, 27 marzo 2019, n. 6 (che ha affermato il seguente principio di diritto: “In applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”);

- l’art. 94 nulla dice riguardo alle quote di esecuzione da parte dei consorzi stabili, salvo quanto previsto per l’esecuzione dei lavori al primo comma, oggi riprodotto nell’art. 47, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

La disciplina regolamentare è peraltro coerente con la previsione generale sopravvenuta dell’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 che impone, nel caso di lavori, di specificare nell’offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e che viene intesa come riferita alle quote di esecuzione in applicazione del principio di corrispondenza tra requisiti di qualificazione per la gara e quote di esecuzione indicate (cfr. Cons. Stato, V, 5 agosto 2020, n. 4927, oltre che Ad. Plen., n. 5/2019, citata).

In effetti, come sottolinea il Consorzio appellato, gli interpreti, argomentando a contrario dalle norme richiamate, sono pervenuti alla conclusione che l’obbligo di indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti deve intendersi riferito esclusivamente ai r.t.i. e ai consorzi ordinari, dal momento che i consorzi stabili, al contrario, rispondono in proprio della prestazione da eseguirsi, prestazione che viene quindi integralmente imputata al consorzio stesso (cfr. in tal senso, i precedenti citati anche nella sentenza gravata, ed in particolare, per l’affermazione che l’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 non si applica ai consorzi stabili, Cons. Stato, VI, 13 ottobre 2020, n. 6165).

Tuttavia la disciplina che risulta dalle norme e dalla giurisprudenza richiamate è inapplicabile ai consorzi stabili che partecipano alle gare di affidamento dei lavori nel settore dei beni culturali, prevalendo la disciplina speciale dettata dall’art. 146, comma 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il secondo comma, nel prevedere che i lavori de quibus siano utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha effettivamente eseguiti, pone un ineliminabile rapporto tra effettiva esecuzione dei lavori e relativa qualificazione, che si traduce nella regola, simmetrica, che soltanto l’operatore effettivamente qualificato per lavori di una determinata categoria e di un determinato importo, è abilitato all’esecuzione.

Quest’ultima regola è esplicitamente posta, d’altronde, dal comma 1 dello stesso art. 146 che richiede “il possesso di requisiti specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.

Si tratta di norme che, non prevedendo l’art. 146 alcuna eccezione in ragione della qualificazione soggettiva dell’operatore economico concorrente, si applicano anche ai consorzi stabili.

La specifica qualificazione richiesta da un bando di gara per l’esecuzione di lavori nel settore dei beni culturali, potendo essere utilizzata soltanto dal soggetto che quei lavori abbia eseguito e che sia in possesso dei requisiti corrispondenti, comporta che, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile a una procedura di gara, a prescindere dalla qualificazione del consorzio e/o di altre consorziate, la qualificazione richiesta debba essere comunque posseduta da ciascuna delle imprese designate per l’esecuzione del contratto.

La regola è da intendersi riferita non solo alla categoria dei lavori, ma anche al loro importo, cioè alla classifica, di modo che, quando un’impresa consorziata sia qualificata per eseguire lavori sino ad un importo massimo (incrementato di un quinto ex art. 61 del d.P.R. n. 207 del 2010), non può, nel settore dei beni culturali, eseguire lavori eccedenti tale importo, anche se facente parte di un consorzio stabile.

Ne consegue che, al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto della disposizione, è necessario che anche le imprese esecutrici designate da un consorzio stabile, oltre ad essere qualificate per l’esecuzione dei lavori, possedendo in proprio la relativa categoria, indichino la quota di esecuzione dei lavori corrispondente alla classifica.

Non avendo il Consorzio Stabile specificato le quote di esecuzione dei lavori da affidare a ciascuna delle consorziate designate e non essendo nessuna di queste in possesso della richiesta classifica III bis, il consorzio concorrente avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

RTI E QUALIFICAZIONE SOA - VARIA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI (48)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 50/2016 non prevede più la triplice corrispondenza, ma soltanto – come si è ricordato sopra – l’obbligo, nel caso di lavori, forniture o servizi di specificare nell’offerta “le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (art. 48, comma 4). E stabilisce, per i raggruppamenti temporanei, che “nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” (art. 83, comma 4, nel testo modificato dal d.lgs. 157/2017).

La concreta definizione delle modalità di accesso alle gare varia in relazione alla tipologia e all’importo delle singole lavorazioni, incentrandosi su un principio generale e su una deroga:

1) per principio generale, ai fini della partecipazione alla gara e dell’esecuzione dei relativi lavori è sufficiente che il concorrente sia qualificato nella categoria prevalente e per una classifica corrispondente all’importo totale dei lavori. In caso di aggiudicazione, il concorrente potrà eseguire lavorazioni anche relative alle categorie scorporabili, ancorché privo delle relative qualificazioni (art. 12, comma 2, lett. a) del DL 47/2014). In tale ipotesi, il ricorso al subappalto, ai fini dell’affidamento delle lavorazioni scorporabili come di quelle riconducibili alla categoria prevalente, riveste un carattere meramente eventuale e facoltativo, rispondendo a scelte discrezionali, organizzative ed economiche, dell’impresa concorrente;

2) la deroga riguarda l’ipotesi in cui le categorie indicate come scorporabili rientrino in determinate tipologie di opere “specialistiche”, per le quali la normativa di riferimento richiede la c.d. “qualificazione obbligatoria”. Tali opere non possono essere eseguite direttamente dall’aggiudicatario se privo della relativa qualificazione, ma “le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni” (cfr. art. 12, comma 2, lett. b) del DL 47/2014, convertito con legge 80/2014).

Nella specie, il disciplinare di gara ha previsto che entrambe le categorie (OG3; OS10) fossero “subappaltabili” (cfr. pag. 6), tale previsione dovendosi raccordare al punto 9, ove è stabilito che “il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti di lavorazioni oggetto del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40 % dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato” e che “per le opere rientranti nelle categorie scorporabili catalogate dalla normativa vigente come “a qualificazione obbligatoria” di cui all’art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014, come integrato dal DM n. 248 del 10 novembre 2016, il concorrente sprovvisto di idonee qualificazioni, dovrà dichiarare che intende affidarle in subappalto”.


CUMULO ALLA RINFUSA - CONSORZI STABILI - NON SI APPLICA AI LAVORI IN OG2 PER BENI CULTURALI (146.2)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

Secondo orientamento già espresso da questa Sezione con la sentenza n. 4416 del 12 ottobre 2020, in linea con indirizzo ormai pacifico della giurisprudenza (TAR Parma, 27 maggio 2021, n. 139; Cons. giust. amm. Sicilia, 22 gennaio 2021, n. 49; Tar Palermo, sez. III, 26 maggio 2020, n. 1091; Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2019, n. 403), il principio del “cumulo alla rinfusa” applicabile ai consorzi stabili, sebbene ammesso in via generale nella legislazione in materia di contratti pubblici, non può essere applicato per le qualificazioni, contrassegnate dalla categoria OG2, nelle gare relative a lavori su beni culturali, per i quali vige la chiara disposizione derogatoria, rispetto a quella generale che si ricava dal codice dei contratti pubblici, di cui all'art. 146 d. lgs, n. 50 del 2016.

Il menzionato art. 146, al comma 2, stabilisce, infatti, testualmente che: “I lavori di cui al presente capo [ossia interventi sui beni culturali, ndr] sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale”.

Il precedente comma 1 precisa, altresì, che: “In conformità a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo è richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento”.

Dall’esegesi delle due disposizioni appena illustrate, emerge con evidenza che un operatore economico il quale abbia eseguito lavori su un bene culturale può “spendere” – ai fini della qualificazione - il relativo requisito esclusivamente in proprio senza possibilità di prestarlo, nemmeno nell’ambito di consorzi stabili, agli associati né, eventualmente, assumere come propri i lavori di questi ultimi (cfr., anche, TAR Campania, Salerno, sez. I, 15 maggio 2020, n. 508 che richiama Cons. Stato, sez. V, 26 ottobre 2018, n. 6114).

Nel caso di specie, in sede di gara, -……….- aveva dichiarato di assumere, nell’ambito del raggruppamento temporaneo, il 100% della categoria OG2, indicando quale esecutrice la consorziata -…………..-, in possesso della qualifica relativa alla suddetta categoria.

Con altra dichiarazione (cfr. all. 6 alla produzione della ricorrente del 15 ottobre 2021), il -……….- ha precisato di non essere in possesso di dipendenti con la qualifica di operaio e di svolgere un mero supporto tecnico amministrativo alle imprese associate.

Dopo che -………..- è stata colpita da interdittiva antimafia, il -……..- ha individuato quale nuova consorziata, esecutrice materiale dei lavori, -…….- s.r.l.; quest’ultima, tuttavia, è in possesso della sola categoria OG1 e non anche della OG2. Ne deriva la palese carenza del requisito di qualificazione specifico ed adeguato, da parte della materiale esecutrice dei lavori, diretto ad assicurare la concreta tutela del bene oggetto d’intervento in capo al soggetto designato per l’esecuzione dei lavori, carenza che si estende al consorzio aggiudicatario, il quale, pertanto, avrebbe dovuto essere, escluso dalla gara, a seguito delle verifiche condotte nel corso del protrarsi del procedimento di aggiudicazione.


IMPRESA AUSILIARIA SPROVVISTA DI ORGANICO - NULLITA' CONTRATTO DI AVVALIMENTO - PRESTITO SOLO CARTOLARE (89)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Relativamente all’avvalimento che abbia ad oggetto attestazione SOA, la giurisprudenza ha precisato che è ammissibile l'avvalimento anche quanto alla SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto, essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l'impegno dell'impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti (così in termini Consiglio di Stato, Sez. V, 21 dicembre 2021, n. 8486; 12 marzo 2018, n. 1543).

In definitiva, nel caso di avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA oggetto di prestito è l’intero apparato organizzativo (in termini di mezzi e risorse) del soggetto avvalso o parte di questo, nella misura necessaria all'esecuzione del contratto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2021, n. 8074 in cui si è ulteriormente specificato che “tale risultato (la disponibilità dell’intero complesso produttivo, n.d.s.) si potrebbe ottenere con un contratto di affitto di azienda o di ramo di azienda, ma la peculiarità di questa modalità di collaborazione tra imprese, che fa transitare l’avvalimento nella atipicità o, come altri dice, nella transtipicità, sta nel fatto che non si verifica il trasferimento definitivo dell’azienda, ma solo, appunto, una sua temporanea e parziale messa a disposizione per la singola gara e per il tempo necessario all’esecuzione del contratto d’appalto”).

Quest’ultimo profilo – la correlazione tra apparato organizzativo oggetto del prestito e capacità di esecuzione del contratto d’appalto in affidamento – ha carattere decisivo poiché il concorrente privo del requisito di attestazione SOA dichiara alla stazione appaltante di essere sprovvisto della capacità tecnico – professionale di eseguire il contratto (o parte di esso o alcune specifiche lavorazioni), e che si impegna, tramite avvalimento, a recuperare la capacità mancante, ma perchè ciò avvenga realmente è necessaria l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’avvalente e dell’ausiliaria; diversamente, il contratto di avvalimento si risolve in una “scatola vuota” ossia in un trasferimento documentale cui non corrisponde alcun reale intervento dell’ausiliario nell’esecuzione dell’appalto, e, in definitiva, ove non si disponga diversamente, nell’affidamento dell’opera ad un concorrente che si è dichiarato incapace di eseguirla nella sua interezza.

Per le predette considerazioni, la sentenza di primo grado merita conferma con le precisazioni che seguono.

Se è vero che, in caso di avvalimento dell’attestazione SOA, oggetto di prestito è un intero complesso aziendale, assurge a presupposto di validità dell’instaurando rapporto collaborativo l’esistenza stessa di un complesso produttivo da prestare.

Nel caso di specie, l’assenza di tale complesso produttivo è ammessa dalla stessa appellante, la quale riferisce che, al momento della stipulazione del contratto di avvalimento, il geom. ……., direttore tecnico e titolare della ditta, era il solo componente dell’azienda; all’evidenza, dunque, non esisteva un complesso produttivo in grado di eseguire, sia pur in parte, la prestazione oggetto dell’appalto.

È corretto affermare, pertanto, che a mezzo avvalimento la ……. ha acquisito il titolo di qualificazione (l’attestazione SOA), ma non certo l’effettiva capacità di esecuzione del contratto di appalto oggetto di affidamento, della quale s’era dichiarata sprovvista con la domanda di partecipazione.


QUALIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI - QUALIFICAZIONE CATEGORIA PREVALENTE PER IMPORTO TOTALE DEI LAVORI - SUFFICIENTE

TAR LAZIO RM SENTENZA 2021

Trova quindi, condivisione da parte del Collegio la conclusione giurisprudenziale che specifica come, per la partecipazione alla gara di appalto per l’affidamento di lavori pubblici, sia sufficiente il possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e non è, quindi, necessaria anche la qualificazione nelle categorie scorporabili. L’affidatario – se sprovvisto della relativa qualificazione subappalterà l’esecuzione ad imprese che ne sono provviste. La validità e l’efficacia del subappalto postula, quali condizioni indefettibili, che il concorrente abbia indicato nella fase dell’offerta le lavorazioni che intende subappaltare e che abbia, poi, trasmesso alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto; tutto ciò comporta, in definitiva, che il possesso della qualificazione nella categoria prevalente, per l’importo totale dei lavori, giustifica di per sé la partecipazione ad una gara, indipendentemente dalla qualificazione nelle categorie scorporabili, da rendere necessariamente oggetto di subappalto in sede di offerta e di successivi adempimenti, attinenti alla fase di esecuzione contrattuale.

SCADENZA ATTESTAZIONE SOA - RICHIESTA RINNOVO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA - CONTINUITA' DEL REQUISITO

TAR TOSCANA SENTENZA 2021

L’art. 76, comma 5, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (ancora vigente in forza della previsione di cui all’art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50 del 2016) stabilisce quanto segue: “L'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione”. Il disposto letterale della norma è nel senso che almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di validità dell’attestazione di qualificazione l’impresa interessata deve “stipulare un nuovo contratto” volto al rinnovo dell’attestazione medesima. Tuttavia l’interpretazione emersa in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 7178/2020), ferma restando la presenza del termine decadenziale di novanta giorni, mira a valorizzare, al pari della stipula del contratto, anche un più generale essersi attivato dell’operatore interessato nel suddetto termine, avviando contatti con la SOA aventi esplicito significato di richiedere e portare avanti il procedimento di rinnovo dell’attestazione in scadenza. Il Collegio ritiene di condividere questa lettura meno rigida del dato normativo, non essendo rinvenibile un apprezzabile interesse per differenziare le due ipotesi, a condizione che l’attivarsi dell’operatore economico presso la società di attestazione sia esplicito ed inequivoco. Nel caso di specie la documentazione versata in giudizio dalle parti resistenti risulta confermare che questa attivazione ci sia stata nei termini richiesti dalla legge. Dalla stessa risulta infatti che la società di attestazione abbia informato la controinteressata della prossima scadenza dell’attestazione e che quest’ultima abbia preso contatti volti alla produzione della documentazione necessaria alla conferma dell’attestazione. Nel complesso dei documenti versati quello più probante circa la sussistenza di contatti per rinnovare la qualificazione e la concretezza dell’attivazione della società controinteressata è la mail del 17 dicembre 2020 in cui l’Istituto bancario trasmette all’Impresa I. s.r.l. la lettera di referenze “per attestazione SOA”; tale mail dimostra infatti che la ricorrente ha avanzato esplicita richiesta alla banca per ottenere una lettera di referenze in funzione del rinnovo dell’attestazione SOA e che tale attivazione è avvenuta nel termine legale. Ad avviso del Collegio, dunque, risulta provato che la I. s.r.l. si è attivata in termini per ottenere il rinnovo dell’attestazione SOA e ciò è sufficiente a garantire la continuità della attestazione stessa ai sensi dell’art. 76, comma 5, del DPR n. 207 del 2010, dovendosi ritenere equivalente l’effettiva acquisizione del rinnovo nel termine normativamente stabilito e la seria attivazione dell’impresa nello stesso termine, cui è seguito, prima della scadenza della precedente, il rilascio di nuova attestazione SOA.

AVVALIMENTO ISO E SOA - NECESSARIA MESSA A DISPOSIZIONE INTERA ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - NON NECESSARI QUALIFICAZIONE RIGIDA DELLE RISORSE (84.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Il Disciplinare di gara prevedeva che “l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001 solo se unitamente ed indissolubilmente connesso alla pertinente attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione di qualità”.

A tale proposito giova evidenziare che l’art. 84, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “....i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC. L’attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l’assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Gli organismi di diritto privato di cui al primo periodo, nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, anche agli effetti dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”; mentre il successivo comma 4 alla lett. c) dispone che “gli organismi di cui ai comma 1 attestano:......c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della seria UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000”.

L’art 63 del D.P.R. n. 207/2010 prevede poi che “1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II. 2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.

Come emerge dalle norme sopra richiamate le imprese che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori pubblici devono essere munite di idonea attestazione SOA, la quale implica che la stessa impresa sia munita di apposita certificazione del sistema di qualità aziendale, “conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000” e “riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.

In sostanza la disciplina recata dalla su indicate norme prevede che gli esecutori di opere pubbliche provino i requisiti di qualificazione mediante attestazione SOA per categorie e classifiche idonei ai lavori da assumere: dal canto loro, gli organismi di attestazione, nel momento in cui rilasciano la relativa certificazione, attestano l’idoneità di un operatore economico ad eseguire lavori fino alla concorrenza della classifica assegnata, nonché il possesso delle certificazioni di qualità da parte degli operatori economici muniti di SOA.

Ne segue che l’avvalimento dell’attestazione SOA in una determinata categoria e classifica presuppone anche l’avvalimento delle procedure operative di qualità secondo la normativa europea di riferimento, connesse alla categoria di lavorazione e relativa classifica messa a disposizione dall’ausiliario, la cui coerenza con gli aspetti gestionali dell’impresa riferiti alle categorie e classifica, per cui viene riconosciuta la SOA, è attestata proprio dall'organismo certificatore accreditato ai sensi delle norme europee. Ed infatti, la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7 maggio 2019, n. 2932) ha chiarito che, di regola, è l’attestazione SOA a dare conto anche dell’esistenza della certificazione di qualità; e, in linea generale, ha affermato che “quando oggetto dell’avvalimento è la certificazione di qualità, occorre, ai fini dell’idoneità del contratto, che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse” (cfr., Cons. Stato, V, 17 maggio 2018, n. 2953; 27 luglio 2017, n. 3710; 23 febbraio 2017, n. 852).

Non si configura, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione della norma primaria e degli atti di gara in quanto, se è vero che ai fini della qualificazione per i lavori pubblici è necessaria e sufficiente la SOA, che implica anche la sottostante certificazione di qualità, è altrettanto vero che l’avvalimento della SOA in una determinata categoria di lavorazione, e per una certa classifica, si traduce anche nel contestuale avvalimento della certificazione di qualità connessa alla medesima categoria.

Sono dunque corrette e non meritano le critiche appuntate le statuizioni della sentenza di primo grado laddove ha affermato che è possibile ricorrere all’istituto dell’avvalimento anche in relazione alla certificazione di qualità, purché l’ausiliaria metta a disposizione della ausiliata “tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione” (Cons. Stato, Sez. V n. 2953 del 17.05.2018), occorrendo dunque che “per la validità dell’avvalimento (…) siano indicati i mezzi, il personale, il know-how, la prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti in relazione all’oggetto dell’appalto e ai requisiti per esso richiesti dalla stazione appaltante (si cfr., Cons. Stato, III, 3 maggio 2017, n. 2022; V, 4 novembre 2016, n. 4630; Cons. Stato, V, 16 maggio 2017, n. 2316; 12 maggio 2017, n. 2226; 23 febbraio 2017, n. 852; 6 giugno 2016, n. 2384; 27 gennaio 2016 n. 264)”. Su queste premesse correttamente assunte la sentenza ha in modo condivisibile concluso nel senso della sufficiente determinazione o, comunque, determinabilità dell’oggetto dei contratti di avvalimento in relazione al “requisito di qualità”, alla luce della puntuale disamina del loro contenuto, recante l’espresso riferimento alla messa a disposizione di tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’appalto e per la qualificazione dell’ausiliata (tra cui: Know-How tecnologico e commerciale a mezzo del proprio responsabile della condotta dei lavori; un Responsabile Tecnico con la necessaria qualifica; il numero necessarie di Squadre tipo; il numero e tipo di operai, in base all’effettiva necessità in fase esecutiva, così come di seguito meglio specificati: n. 1 operaio Specializzato C.C.N.L 3° Liv.; n. 1 operaio qualificato C.C.N.L. 2° Liv.; n. 1 operaio Comune C.C.N.L. 1° Liv.); i mezzi necessari all'esecuzione dell'opera, analiticamente e specificamente indicati nel contratto e nell’allegato; cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti, mediante l’attività diretta ed indiretta non inferiore a tre volte l’importo a base di gara previsto).

A fronte di quell’elenco sufficientemente dettagliato, la sentenza ha dunque bene ritenuto che fosse rimasto sfornito di prova l’assunto circa la carenza di una concreta, sostanziale ed effettiva messa a disposizione delle “risorse e condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del requisito di qualità” ed in ordine alla mancata assunzione in concreto del relativo obbligo da parte dell’ausiliaria con riguardo al prestito del requisito.

La giurisprudenza ha infatti chiarito, affermando principi che ben si attagliano alla presente fattispecie, che “Il contratto di avvalimento non deve quindi necessariamente spingersi, ad esempio, sino alla rigida quantificazione dei mezzi d’opera, all’esatta indicazione delle qualifiche del personale messo a disposizione ovvero alla indicazione numerica dello stesso personale. Tuttavia, l’assetto negoziale deve consentire quantomeno “l’individuazione delle esatte funzioni che l’impresa ausiliaria andrà a svolgere, direttamente o in ausilio all’impresa ausiliata, e i parametri cui rapportare le risorse messe a disposizione” (Consiglio di Stato, sez. IV, 11 maggio 2020 n. 2953; Cons. Stato, sez. IV, 26 luglio 2017, n. 3682).

In effetti, come pure ben rilevato dall’appellata sentenza a seguire le suggestive argomentazioni di parte ricorrente si finirebbe per richiedere agli operatori economici, nella stipula dei contratti di avvalimento, l’osservanza di eccessivi formalismi non indispensabili per la verifica della sussistenza dei requisiti sostanziali, con il rischio di una eccessiva e indebita restrizione della possibilità di accesso a tale istituto e conseguente compromissione della sua finalità e del principio di matrice eurounitaria del favor partecipationis che ne è alla base.



APPALTO LAVORI - MANCATA CORRISPONDENZA QUOTE QUALIFICAZIONE E QUOTE ESECUZIONE - ESCLUSIONE LEGITTIMA INTERO RTI (48)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato è univoca nell’affermare, al riguardo, che l’errore può essere considerato tale solo se chiaramente riconoscibile e ravvisabile ictu oculi dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive, dovendo concretarsi in una “discrepanza tra volontà decisionale chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell’atto” (Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978; V, 11 gennaio 2018, n. 113; cfr. anche Id., V, 9 dicembre 2020, n. 7752). Segnatamente, “Nelle gare pubbliche l’errore materiale nell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve emergere ictu oculi” (Cons. Stato, V, 26 gennaio 2021, n. 796), e deve consistere in un “‘errore ostativo’ intervenuto nella fase della estrinsecazione formale della volontà” o “lapsus calami rilevabile ictu oculi ed ex ante, quindi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà” (Cons. Stato, III, 9 dicembre 2020, n. 7758), richiedendo una correzione di ordine meramente materiale (Cons. Stato, III, 20 marzo 2020, n. 1998).

Nel caso in esame, alla luce di quanto suesposto non ricorrono i presupposti per poter ravvisare un errore materiale circa la ripartizione delle lavorazioni indicata nella dichiarazione congiunta, non potendo a tal fine rilevare la mera dichiarazione di voler eseguire le prestazioni “nella misura corrispondente alle categorie e classificazioni SOA possedute”, presente - al fianco del suddetto riparto delle lavorazioni - nella stessa dichiarazione congiunta, e che peraltro, se letteralmente intesa, dovrebbe condurre persino ad automatiche variazioni o rimodulazioni nella suddivisione delle attività in caso di sopraggiunte modifiche nel possesso delle attestazioni Soa.

Né può rilevare, ancora, la circostanza che nella domanda partecipativa fossero correttamente indicate le categorie e classi Soa di cui la T. risultava in possesso: ciò non consente infatti di riconoscere univocamente un errore meramente materiale od ostativo nell’indicazione del riparto di lavori contenuto nella dichiarazione congiunta, potendo il vizio - anche in termini di “errore motivo”, o ricadente sulla formazione della volontà - ben riguardare altri elementi, quali ad esempio il ritenuto (erroneamente) valore corrispondente alla classifica vantata, ovvero potendo essersi in presenza, eventualmente, di dichiarazioni semplicemente contraddittorie fra loro, ma dalle quali emerge comunque in modo univoco l’imputazione alle T. di una quota di lavori per cui essa risulta carente del necessario requisito e non è dato del resto evincere ictu oculi l’errore materiale invocato.

Non è dato dunque ravvisare, nel complesso, i presupposti per poter qualificare la (univoca) ripartizione delle lavorazioni indicata nella dichiarazione congiunta alla stregua di un errore materiale, ricavandosi piuttosto dalla stessa una precisa suddivisione delle attività fra le componenti del Rti rispetto dalla quale la T. risulta priva dei necessari requisiti di qualificazione.

Né assume di per sé rilevanza, in tale contesto, il fatto che si sia in presenza di una concessione mista di servizi e lavori, atteso che in relazione alla quota di lavori indicata dalla mandataria è ex se ravvisabile la carenza di requisiti in capo alla stessa.

Neppure può assumere rilievo ai fini della riforma della sentenza in parte qua l’assunto per cui nella sua globalità il Rti sarebbe comunque in possesso dei requisiti speciali prescritti dalla lex specialis.

L’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato ha infatti chiarito al riguardo che “In applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori” (Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6).

Il principio è ben applicabile al caso di specie, atteso che la regola della necessaria (e adeguata) qualificazione ai fini dello svolgimento dei lavori pubblici riguarda in generale anche le concessioni (art. 95, comma 1, d.P.R. n. 207 del 2010), e risulta peraltro implicitamente qui confermata nella dalla previsione dell’art. 4 del disciplinare di gara, a tenore della quale “Per l’esecuzione dei lavori l’impresa dovrà dimostrare il possesso della attestazione SOA per la categoria OG 1 classifica VI […]”; la stessa disposizione prevede inoltre che “Si applicano le norme in materia di Raggruppamento Temporaneo di Imprese previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” (fra cui cfr., al riguardo, le coerenti disposizioni degli artt. 48 e 84, ferma l’applicazione delle norme del Regolamento per effetto dell’art. 216, comma 14, d.lgs. n. 50 del 2016).

Né rileva in senso inverso la previsione dell’art. 95, comma 4, d.P.R. n. 207 del 2010 («Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente […]»), il quale “si limita a indicare il criterio applicabile al raggruppamento temporaneo per stabilire il possesso dei (soli) requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, non investendo il possesso dei requisiti di qualificazione nei lavori pubblici, per i quali quindi si applica la specifica disciplina prevista (attualmente contenuta, per i raggruppamenti temporanei di imprese, agli articoli 48 e 84 del Codice dei contratti pubblici). Pertanto, nessuna deroga, alla disciplina da ultimo richiamata, è apportata dall’art. 95, comma 4” (Cons. Stato, V, 19 aprile 2021, n. 3134).

Alla luce di ciò, non vale a superare le ragioni di (legittimo) annullamento dell’aggiudicazione il solo fatto che il Rti nel suo complesso vanterebbe le qualificazioni richieste, atteso che comunque uno dei suoi membri (i.e., la ………….) ne risulta privo rispetto alla percentuale di lavori dichiarata, e ciò dà luogo di per sé a un vizio di qualificazione determinante la necessaria esclusione del concorrente (cfr. in proposito anche Cons. Stato, V, 13 agosto 2020, n. 5030, in cui si pone in risalto che “ai fini dell’integrazione dei requisiti nell’ambito dei Rti […] non è l’astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione delle domande (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 27 marzo 2019, n. 6, cit; cfr. anche V, 23 aprile 2020, n. 2591; 31 luglio 2019, n. 5427)).



AFFITTO RAMO AZIENDA - TRASFERIMENTO SOA - NECESSARIA VERIFICA CONTINUITA' DEI REQUISITI (84)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

A differenza dell’ipotesi della fusione per incorporazione, nella quale l’incorporante succede in tutti i rapporti del soggetto incorporato (in una situazione corrispondente a quella della successione a titolo universale mortis causa: in tal senso cfr. Cass., 2.08.2001, n.10595; Cass., 22.06.1999, n. 6298), nella quale può ritenersi sussistente la continuità nel requisito di attestazione “incorporato” unitamente agli altri cespiti societari- ipotesi questa equiparabile a quella “eccezionale” dell’ultrattività dell’attestato SOA rilasciato a seguito della stipula del contratto con la SOA prima del novantesimo giorno dalla scadenza dell’attestato e all’esito della positiva verifica ex post circa il possesso del requisito, ciò essendo reso possibile dall’identità dell’operatore economico che beneficia di tale eccezionale ultrattività dell’efficacia dell’originaria attestazione- viceversa, nel caso dell’affitto del ramo di azienda, nel quale la successione nel possesso dei requisiti ha luogo tra due distinti soggetti giuridici (il cedente ed il cessionario), tali anche a seguito dell’operazione societaria in parola (che non comporta alcuna successione a titolo universale), la SOA deve necessariamente accertare sia il perdurante possesso dei requisiti in capo al cedente (come affermato anche dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2017) sia il possesso di requisiti acquisiti a titolo derivativo in capo al cessionario.

La diversa tesi prospettata dalle appellanti in merito alla continuità nel possesso dell’attestazione SOA nel caso di affitto del ramo di azienda potrebbe, d’altra parte, condurre ad esiti paradossali, erronei ed inaccettabili, determinando, ad esempio, un’ illegittima disparità di trattamento tra società che intendono attestarsi con requisiti “propri” e società che si attestano con requisiti “ceduti” da altre società, dovendo così solo le prime, al fine di poter partecipare a gare per l’affidamento dei lavori pubblici di importo superiore ai 150.000 euro, attendere che un organismo certificatore ne attesti la capacità mediante il rilascio dell’attestato SOA, rimanendo quindi esse soltanto assoggettate alle rigide regole ed ai principi inerenti il sistema di qualificazione dei lavori pubblici sopra soglia, laddove una società di nuova costituzione e senza alcun requisito di qualificazione potrebbe, a seguito dell’affitto del ramo d’azienda di altra impresa, concorrere a gare per l’affidamento dei lavori ancor prima di aver ottenuto il rilascio dell’attestato SOA (avvalendosi di quello in precedenza rilasciato all’impresa cedente ed a prescindere da ogni verifica sulla sua perdurante validità), in palese violazione del principio della par condicio dei concorrenti.

In ragione di quanto evidenziato, non può condividersi l’assunto delle appellanti secondo cui, nel caso di cessione del ramo di azienda, la validità dell’attestazione SOA ottenuta dalla cessionaria retroagirebbe al momento della modifica soggettiva, essendo detta affermazione comunque subordinata al verificarsi di talune condizioni (invero qui non ricorrenti): e, precisamente, che l’operatore economico sia già in possesso di attestazione SOA nell’ipotesi del rinnovo periodico dell’attestazione, ovvero del rinnovo su richiesta dello stesso a seguito di modifiche societarie, non potendo per converso la cessione di suo comportare “un automatico trasferimento di questi requisiti (né delle attestazioni relative) dalla cedente alla cessionaria” (cfr. “Manuale sull’attività di qualificazione dell’ANAC”), atteso che la SOA investita dell’attività di qualificazione dovrà comunque accertare la sussistenza di tutti gli elementi necessari al rilascio di una nuova attestazione e procedere, in caso di trasferimento aziendale, oltre che alla verifica dei requisiti di carattere speciale acquisiti dall’impresa cedente, anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale in capo all’impresa cessionaria.

Sotto altro concorrente profilo, si osserva che, a seguire il ragionamento delle appellanti, ben potrebbe il contratto di affitto del ramo di azienda stipulato con società di nuova costituzione e priva di qualsivoglia attestazione SOA, prestarsi a inaccettabili finalità elusive delle regole e dei principi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici, dissimulando un’inammissibile cessione del contratto, per il caso in cui la cedente (aggiudicataria) sia impossibilitata a far fronte alle proprie obbligazioni (ove versi ad esempio in una situazione di crisi di impresa), in violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti, dell’articolo 105, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 (in base al quale il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) n.2. del citato Codice dei contratti pubblici) ed anche contro quanto stabilito da quest’ultima norma, a mente del quale “all’aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice”.

In definitiva, sulla scorta dei su riportati indirizzi giurisprudenziali (si veda anche Delibera ANAC n. 244 dell’8.03.2017, richiamata dalle stesse appellanti), solo la contestuale positiva verifica del possesso dei requisiti (generali e speciali) in capo ad entrambe le società (cedente e cessionaria) avrebbe consentito all’impresa affittuaria di subentrare alla …………; viceversa, nel caso di specie la comprovata mancanza di tale contestuale verifica fa venir meno ogni asserito automatismo nel subentro, e, in ragione di quanto evidenziato, l’aggiudicazione disposta a favore della ……….., priva di attestazione SOA sin dalla stipula del contratto di affitto, è illegittima, sussistendo la censurata perdita di continuità nel requisito di qualificazione, con conseguente conferma della sentenza impugnata.



QUALIFICAZIONE LAVORI PUBBLICI - SCELTA CATEGORIE - LIMITATA DISCREZIONALITA' DELLA PA

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Via Vai Road S.r.l. - Procedura aperta per l'affidamento di lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della strada S.P. 89 e delle strade di collegamento con

Gallo centro e Vallelunga - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base di gara: euro 1.871.363, 95 - S.A. Comune Gallo Matese (CE)

PREC 130/2021/L

La stazione appaltante non ha discrezionalità nell'individuazione delle categorie e classifiche relative ai lavori in affidamento e previste dalla normativa di settore che deve obbligatoriamente indicare nel bando di gara.

La categoria specializzata OS12-A relativa a "Barriere stradali di sicurezza" concerne lavorazioni altamente specializzate e di particolare interesse pubblico per le quali la normativa detta particolari requisiti di professionalità e non può ritenersi assorbita dalla categoria prevalente OG3 per quanto relativa a lavori stradali. Il bando di gara è illegittimo nella parte in cui non richiama la categoria OS12-A per l'esecuzione dei relativi lavori relativi alla posa in opera e manutenzione delle barriere stradali di sicurezza e ai fini della qualificazione degli operatori economici in gara nei termini di legge.

CEL - LAVORI ANALOGHI -PERIODO DI RIFERIMENTO - DATA ANTECEDENTE PUBBLICAZIONE DEL BANDO

ANAC DELIBERA 2021

Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, in assenza di diversa indicazione contenuta nell'avviso di manifestazione di interesse, il requisito relativo ai lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010 deve computarsi a ritroso rispetto alla data di trasmissione della lettera di invito.

Il CEL prodotto a comprova del requisito di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 207/2010, in quanto presenta natura costitutiva del requisito di partecipazione alla procedura di gara inerente l'esecuzione di lavori analoghi nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, deve essere conseguito dal concorrente entro il termine previsto per la presentazione dell'offerta.


CERTIFICAZIONI DI QUALITA' EMESSE DA ORGANISMI ESTERI - QUALIFICAZIONE SOA (84.4)

ANAC COMUNICATO 2021

Indicazioni in merito all’utilizzo, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, di certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA.

Il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato mediante presentazione del certificato rilasciato da un organismo accreditato, per il settore EA – IAF 28 (imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi). Le SOA devono provvedere a verificare, tramite collegamento informatico, che il certificato presentato dall’impresa da attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti unici di accreditamento aderenti all’European cooperation for accreditation (EA) o all’International Forum Accreditation (IAF), che lo stesso sia in corso di validità e che non risultino adottati provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza della certificazione di qualità presentata dall’impresa risultanti dal Casellario Informatico o, per gli Enti non tenuti alle comunicazioni nei confronti di Accredia, accertati mediante richiesta diretta all’Organismo emittente.

CAPACITA' TECNICA - DIFFERENZA TRA APPALTO SERVIZI E APPALTO DI LAVORI (83)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Nell’appalto di servizi, quale è quello oggetto di giudizio, di norma rileva, ai fini del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, l’avvenuto svolgimento di servizi analoghi nell’arco temporale di riferimento, non anche il possesso della documentazione che attesti il requisito. Questa è richiesta ai fini della comprova ai sensi dell’art. 32, comma 7, e 85, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016.

La giurisprudenza richiamata dall’appellante, sia nel ricorso che nelle memorie del grado di appello, non è pertinente perché riguarda, per la gran parte, gli appalti di lavori.

Per questa tipologia di appalti, vigendo il sistema unico di qualificazione dell’art. 84 del Codice dei contratti pubblici, l’esecuzione dei lavori non è solo documentata dal certificato di esecuzione dei lavori (CEL), ma è anche accertata con tale documento, in forza di poteri certificativi riconosciuti alle stazioni appaltanti.

In ragione dell’esercizio di tali poteri certificativi, si è affermato in giurisprudenza che il certificato di esecuzione dei lavori è “un atto rientrante nella categoria dei c.d. accertamenti costitutivi, poiché l’effetto dell’accertamento è quello di costituire il requisito in capo all’impresa che richiede il certificato” (così testualmente Cons. Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1320, citata dall’appellante).

Sistematicamente il riconoscimento di poteri certificativi ha ragion d’essere per gli appalti di lavori perché i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati (SOA).

Quest’ultima norma, contenuta nell’art. 84, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, è espressione di una disciplina tradizionalmente tenuta distinta da quella degli appalti di forniture e servizi.

Si tratta, per restare all’antecedente normativo immediato, della disciplina dettata dall’art. 40 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, completata dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo III, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Pur essendo stato abrogato il d.lgs. n. 163 del 2006, le disposizioni regolamentari sul sistema di qualificazione degli esecutori di lavori appena richiamate sono tuttora in vigore, in forza dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 (che ne prevede l’ultrattività fino all’adozione del Regolamento unico di cui all’art. 216, comma 27 octies, secondo quanto da ultimo previsto con il d.l. 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, non ancora adottato).

Orbene, per come efficacemente riassunto nei precedenti di questa Sezione richiamati dall’appellante (in specie da Cons. Stato, V, n. 6135/2017 e n. 1320/2020), le norme di interesse sono: l’art. 79, comma 6, d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 210 (“L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”); l’art. 83, comma 4, d.p.r. cit. che cita il certificato di esecuzione lavori tra i documenti che consentono di provare la sussistenza dei requisiti tecnico – organizzativi ovvero economico – finanziari necessari per l’emissione delle attestazioni SOA; il comma 2 del medesimo articolo che precisa che, ai fini del rilascio delle attestazioni richieste, “I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito …”; il 4°comma, il quale specifica che: “I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito”.

I poteri certificativi delle stazioni appaltanti sono funzionali all’acquisizione delle certificazioni da parte delle SOA, dal momento che a queste è demandato di attestare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali, sulla base appunto dei certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti, anche nella vigenza dell’attuale Codice dei contratti pubblici, per come previsto dal comma 4 (in particolare, lett. b) del già citato art. 84.

Ai lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro, esclusi dall’ambito di applicazione di tale ultima disposizione, si applica tuttora la previsione dell’art. 90 del d.P.R. n. 207 del 2010.

A quest’ultima tipologia di lavori pubblici, ma anche a quelli di importo pari o superiore a 150.000 euro si applica, infine, l’art. 86, comma 5 bis, del Codice dei contratti pubblici (introdotto col c.d. correttivo di cui al d.lgs. n. 56 del 2017), a norma del quale “l’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori”; questo deve avere il contenuto in parte già delineato nella stessa disposizione del Codice e, quando sarà adottato il Regolamento unico di cui al già citato art. 216, comma 27 octies, dovrà essere conforme ad uno schema con questo predisposto; nelle more, resta operante la già richiamata disposizione regolamentare dell’art. 83, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Quest’ultima, come detto, riguarda i lavori da attestare mediante SOA, ma è riferibile anche ai lavori di importo inferiore a 150.000 euro, secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Il sistema si completa con le previsioni dell’art.83, comma 7, e 86, comma 5, dell’attuale Codice dei contratti pubblici riguardanti la dimostrazione dei requisiti.

Fermo restando perciò il sistema di qualificazione di cui all’art. 84, che non richiede ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti alle imprese già in possesso dell’attestazione SOA, per quelle che ne sono prive (e che possono accedere alle gare per lavori di importo inferiore) l’art. 86 (Mezzi di prova), comma 5, rinvia all’allegato XVII (Mezzi di prova dei criteri di selezione), parte II (Capacità tecnica), che, alla lett. a), punto i), richiede, per gli elenchi dei lavori, la produzione contestuale dei “certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori più importanti”.

In sintesi, il certificato di esecuzione lavori (CEL), propedeutico al regolare funzionamento del sistema di qualificazione tramite le SOA, risulta infine, allo stato attuale della normativa legislativa e regolamentare, elemento essenziale di qualificazione per tutti gli appalti di lavori.

Dato ciò, all’esito della lettura combinata delle richiamate disposizioni e della considerazione della disciplina che ne risulta, si giustifica l’affermazione giurisprudenziale secondo cui “l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori”, con la conseguenza che “solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito, poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo. In ultimo, allora, il requisito dell’esecuzione dei lavori coincide con quello del possesso del Certificato di esecuzione dei lavori” (così testualmente, Cons. Stato, V, n. 6135/17, sostanzialmente nello stesso senso Cons. Stato, V, n. 1320/20 e id. nn. 8024 e 8025 del 15 dicembre 2020).



EMISSIONE CERTIFICAZIONI ESECUZIONE LAVORI - CEL - NUOVO MANUALE D'USO

ANAC manuale 2021

Emissione Certificati Esecuzione Lavori (CEL) - pubblicato il nuovo manuale d'uso.

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI -REQUSIITI DI QUALIFICAZIONE - NECESSARIA SOA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

La complessiva lettura dell’art. 95 («Requisiti del concessionario») del D.P.R. n. 207 del 2010, non consente di accedere all’interpretazione patrocinata dall’appellante.

In questa prospettiva, va rilevato, anzitutto, che l’art. 95, comma 1, oltre a prevedere i parametri dei requisiti economico-finanziari (fatturato medio degli ultimi cinque anni; capitale sociale) e tecnici (servizi pregressi analoghi o affini), impone ai concessionari di lavori pubblici, che intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, di «essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 40 del codice [art. 40 del d.lgs. n. 163/2006, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici] e dall’articolo 79, comma 7, del presente regolamento […]». Il comma quarto dell’art. 95 cit., invocato dall’appellante, nel prevedere che «qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo […] i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente […]» si limita a indicare il criterio applicabile al raggruppamento temporaneo per stabilire il possesso dei (soli) requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, non investendo il possesso dei requisiti di qualificazione nei lavori pubblici, per i quali quindi si applica la specifica disciplina prevista (attualmente contenuta, per i raggruppamenti temporanei di imprese, agli articoli 48 e 84 del Codice dei contratti pubblici). Pertanto, nessuna deroga, alla disciplina da ultimo richiamata, è apportata dall’art. 95, comma 4.

Nel caso di specie, l’appellante xxxx non è in possesso dell’attestazione SOA adeguata per l’esecuzione dei lavori previsti dalla concessione (il che è pacifico in causa).

Ne deriva come conseguenza che il bando di gara non si pone in contrasto con la disciplina legislativa in tema di requisiti del concessionario, dalla quale discende la sanzione espulsiva nei confronti dell’operatore economico che non dimostri il possesso del requisito di qualificazione richiesto; né, quindi, è configurabile l’ipotizzato contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione (secondo motivo d’appello).



APPALTI LAVORI PUBBLICI - SOA - CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2021

Il sistema di qualificazione basato sull’attestazione SOA costituisce un sistema unico per la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che il possesso dell’attestazione SOA per le categorie e le classifiche corrispondenti ai lavori da eseguire è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione alle procedure per l’affidamento di lavori, senza che sia possibile alla Stazione appaltante individuare ulteriori requisiti di partecipazione e al concorrente dimostrare altrimenti il possesso dei requisiti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

L’unicità del sistema è finalizzata proprio ad assicurare speditezza nello svolgimento della procedura, linearità nella verifica dei requisiti di partecipazione e standardizzazione dei requisiti stessi in relazione all’oggetto della procedura, a vantaggio delle stazioni appaltanti e delle imprese. (TAR Campania – Salerno n. 1025/2020, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 559/2017, TAR Lombardia – Brescia n. 337/2017, delibera ANAC, parere di precontenzioso, n. 601/2017 e delibera ANAC relativa al caso di specie n. -OMISSIS-).

Ciò posto, occorre considerare illegittima la richiesta di ulteriori requisiti, che non può essere giustificata, come fa la Stazione appaltante nel caso di specie, sulla base della previsione di cui all’art. 100 del d.lgs. n. 50/2016.

La citata disposizione disciplina i “requisiti per l’esecuzione dell’appalto” ovvero la facoltà della stazione appaltante di richiedere specifiche condizioni per l’esecuzione del contratto, condizioni che i concorrenti devono accettare già al momento della partecipazione e in vista della possibile aggiudicazione e che l’aggiudicatario dovrà poi osservare in fase di esecuzione, al fine di assicurare lo standard realizzativo ad esse connesso.

Tali condizioni costituiscono requisiti di esecuzione e non di partecipazione in quanto volti non a selezionare i concorrenti al momento della partecipazione ma a imprimere all’esecuzione il giusto indirizzo, creando le premesse per un adempimento corretto sotto il profilo delle esigenze e degli obiettivi della stazione appaltante.

Tali requisiti, quindi, impongono (astrattamente) ai concorrenti e (concretamente) all’aggiudicatario determinate precondizioni di esecuzione, non afferenti all’operatore economico e alle sue caratteristiche soggettive ma alla prestazione oggettivamente considerata, che l’Amministrazione considera essenziali per il raggiungimento dei previsti livelli prestazionali (normalmente relativi ai mezzi impiegati per l’adempimento).

Ciò giustifica la previsione dei citati requisiti nell’ambito dell’art. 100, collocato tra le disposizioni relative all’esecuzione del contratto (titolo V della parte II del d.lgs. n. 50/2016) e separato dagli artt. 83 e 84 relativi ai requisiti speciali di partecipazione, quali criteri di selezione dei concorrenti in vista della partecipazione alla gara.



AVVALIMENTO – REQUISITO DI “ESPERIENZA PREGRESSA” – INTERVENTO ESECUTIVO AUSILIARIA (89)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2021

L’art. 89, comma 1,del Codice sancisce : “l’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.

La norma, in questione, è dunque la trasposizione dell’articolo 63 della direttiva 2014/24, intitolato «Affidamento sulle capacità di altri soggetti», a mente del quale:

«1. Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell’articolo 58, paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all’amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell’impegno assunto da detti soggetti a tal fine.”

Da tale condizionamento particolarmente stringente si evince come l’intento del legislatore sia quello di fare un passo ulteriore in termini di concretezza ed effettività̀ del requisito esperienziale oggetto di avvalimento, non essendo sufficiente neppure la rigorosa specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione, richiesta per il normale avvalimento operativo, richiedendo l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i lavori o i servizi.

In tale ottica ha inteso la disposizione anche l’Autorità̀ di vigilanza per i contratti pubblici, che non ha ritenuto legittimo il ricorso all’avvalimento di requisiti rappresentati da “esperienze professionali pertinenti” quando il contratto di avvalimento non reca l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i servizi per i quali tali capacità sono richieste (Parere di Precontenzioso n. 221 del 01/03/2017; nonché Parere di Precontenzioso n. 1343 del 20/12/2017). È stato ritenuto, infatti, che il contratto debba contenere tale impegno, analogamente alla necessaria specifica indicazione delle risorse messe a disposizione, per dare concretezza all’obbligo dell’ausiliaria di fornire all’ausiliata i mezzi necessari per garantire l’affidabilità ; e che il supplemento di responsabilità, insito nell’istituto dell’ avvalimento, deve consistere nel mettere a disposizione dell’ausiliata determinate e/o concrete risorse, che devono essere specificatamente indicate nel contratto di avvalimento, come prescritto, a pena di nullità, dall’art. 89, comma 1, ultimo periodo, D.Lg.vo 50/2016. La posizione viene ribadita nella Delibera Anac N. 419/2018, e nella giurisprudenza più recente ( Tar Veneto, Venezia, sez. I, 23 aprile 2018, n. 439 , Consiglio di Stato – sentenza n. 2191 del 3 aprile 2019) , richiedendosi che il contratto di avvalimento avente ad oggetto il prestito del requisito di “esperienza pregressa” deve prevedere, a pena di nullità, l’assunzione da parte dell’ausiliaria di un concreto ed effettivo ruolo esecutivo.

REQUISITI SPECIALI (SOA) - RAPPORTATI AL VALORE DEI SINGOLI LOTTI

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

All’atto dell’indizione della procedura, l’oggetto dell’appalto era costituito dai soli lavori del primo livello, che integravano l’unica prestazione che il Comune prevedeva con certezza di affidare. I requisiti di partecipazione, pertanto, venivano correttamente commisurati dalla stazione appaltante alla base d’asta prevista per tale certa aggiudicazione.

La correttezza delle conclusioni sopra esposte si evince altresì dalle disposizioni dedicate alla stima del valore dell’appalto in caso di suddivisione della gara in lotti, che confermano la non coincidenza tra il valore dell’appalto ai fini delle soglie comunitarie e quello determinato per l’individuazione dei requisiti di partecipazione.

L’art. 35 comma 9 stabilisce infatti, ai fini delle soglie di rilevanza comunitaria, che, in caso di previsione di più lotti, in applicazione del principio dell’importo totale pagabile, ai fini della quantificazione del valore dell’appalto: «è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti». Nel contempo, quanto all’individuazione dei requisiti di partecipazione delle imprese alle singole frazioni di gara, si evince dall’art. 51 D. Lgs. 50/2016 che la stazione appaltante dovrà invece procedere sulla base del valore di ogni lotto singolarmente considerato, e non potrà imporre requisiti determinati in relazione alla somma del valore di tutti i lotti complessivamente intesi. L’art. 51 prevede infatti che: «1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici […] al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3 […]. […] Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese […]». È dunque confermato, anche in tale ulteriore ipotesi, che il valore dell’appalto cui fa riferimento l’art. 35 D. Lgs. 50/2016 e il criterio dell’importo totale pagabile ivi previsto non trovano applicazione ai fini dell’individuazione dei requisiti di accesso alla procedura.

Del resto, anche l’art. 63 comma 5 D. Lgs. 50/2016, invocato nelle difese dell’Amministrazione e volto a disciplinare la fattispecie della ripetizione di lavori già affidati, prevede la possibilità di procedere a nuova aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, precisando che il nuovo affidamento dovrà essere computato nel valore complessivo dell’appalto, ma al solo fine di vagliare l’osservanza delle soglie di cui all’art. 35 comma 1 D. Lgs. 50/2016, non anche quanto all’individuazione dei requisiti di accesso alla gara.

Rimane dunque acclarata la diversità dei criteri di calcolo del valore dell’appalto ai fini della valutazione del superamento delle soglie comunitarie, rispetto a quelli usati in sede di determinazione dell’oggetto dell’appalto stesso per l’individuazione dei requisiti di accesso alla gara. Il primo valore è infatti quantificato sulla base del criterio di omnicomprensività (art. 35 comma 4), mentre il secondo viene determinato in ragione delle sole prestazioni effettivamente aggiudicate (art. 83).

La lex specialis della gara oggetto della presente causa si presenta dunque in linea con l’art. 35, in quanto tiene conto anche dell’opzione afferente al secondo livello di lavori ai fini delle soglie comunitarie (omnicomprensività); nel contempo, in ossequio ai diversi principi individuati dall’art. 83, si riferisce alle sole prestazioni oggetto di certo e immediato affidamento onde individuare i requisiti (classifica della SOA) di partecipazione.

Non può condividersi l’opposta prospettazione difensiva di XXX S.r.l., a parere della quale la gara andrebbe considerata in termini unitari, computando nel valore dell’appalto, anche ai fini dell’individuazione della classifica SOA richiesta per la partecipazione, sia il primo che il secondo livello dei lavori. In tal modo si renderebbe infatti priva di rilevanza la circostanza che, al contrario di quanto stabilito per la prima parte dei lavori, l’aggiudicazione della seconda porzione ha natura solo ipotetica. Seguendo la tesi di parte ricorrente, si impedirebbe dunque la partecipazione a imprese che, con riferimento alle prestazioni oggetto di certa aggiudicazione al momento dell’indizione della gara, sono dotate di tutti i requisiti di capacità tecnica per prendervi parte. Ne risulterebbe dunque gravemente compromesso il principio di massima partecipazione e, suo tramite, il fondamentale principio concorrenziale.

Non potrebbe conseguentemente ritenersi legittima la richiesta, nei confronti della concorrente, di un requisito di accesso alla gara (SOA in seconda classifica) che prenda in considerazione prestazioni ulteriori e del tutto eventuali risetto a quelle oggetto di affidamento certo. In tal senso, sia pure con riferimento al precedente assetto normativo di cui al D. Lgs. 163/2006, e in particolare all’art. 57 del previgente codice, oggi ‘sostituito’ dall’art. 63 D. Lgs. 50/2016: «La disposizione si riferisce, cioè, a servizi la cui esecuzione, al momento dell’indizione della gara originaria, è presa in considerazione solo a livello di mera eventualità perché, a quell’epoca, il relativo bisogno non esiste. […] Se l’art. 57 del codice dei contratti si riferisse a prestazione della cui ripetizione vi fosse certezza fin dal momento della indizione della gara originaria […], i relativi bandi dovrebbero prenderne in considerazione il valore anche dal punto di vista dei requisiti di qualificazione, mentre la disposizione in esame (al pari della corrispondente disposizione recata a livello comunitario) ne prevede il computo ai soli fini del principio di infrazionabilità surrettizia della soglia dell’appalto. I requisiti di partecipazione, anche in caso di possibile ripetizione ex art. 57, vengono dunque tarati solo sul valore certo dell’appalto (quello per il quale la gara è effettivamente celebrata) proprio perché la ripetizione, al momento della gara, non è affatto certa ma solo eventuale e destinata a conseguire ad una nuova, distinta (ed altrettanto eventuale) aggiudicazione (sia pure all’esito di una procedura negoziata). Se fosse diversamente, d’altronde, si darebbe luogo a una restrizione del possibile novero dei partecipanti contraria al principio di proporzionalità poiché i requisiti di ammissione verrebbero a risultare inaspriti in funzione di un innalzamento dell’importo della gara che è invece solo eventuale […]» (Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882).

Nella gara in oggetto, l’affidamento del secondo livello dei lavori risulta, a oggi, un accadimento meramente eventuale e ipotetico, da non tenere in considerazione, in virtù delle valutazioni che precedono, nell’individuazione dei requisiti di partecipazione.



DIFETTO DI QUALIFICAZIONE IN GARA- LAVORI PUBBLICI - ANCHE PER IMPORTI INFINITESIMALI - ESCLUSIONE

TAR LAZIO SENTENZA 2021

In tal modo, è stato violato sia l’art. 9.2 del disciplinare di gara, laddove stabiliva che “a pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire” e che “le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti (…) devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso della dovuta qualificazione in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno”, sia il principio sancito dalla sentenza n. 6 del 2019 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui, in forza dell’art. 92, comma 2, del DPR n. 207 del 2010, “la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori”.

La Stazione appaltante, quindi, ha fatto corretta applicazione di questo principio di diritto: essendosi il RTI ricorrente impegnato a far eseguire a CLT Trasporti Srl una quota di lavori (11,14%) superiore a quella per cui era qualificata (11,13837%), esso andava escluso, indipendentemente dal possesso del requisito di qualificazione in capo al RTI complessivamente considerato e, soprattutto, indipendentemente dall’entità dello scostamento. Né era attivabile il soccorso istruttorio, appunto per l’accertata carenza del requisito di qualificazione, prescritto dalla legge e dal disciplinare espressamente a pena di esclusione.

Peraltro, non è convincente la ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui essa intendeva indicare, nell’istanza di partecipazione e nell’allegata dichiarazione di impegno, una percentuale di esecuzione dei lavori, da parte della mandante CLT Trasporti Srl, corrispondente all’importo per cui la stessa era qualificata, ma, avendo utilizzato il programma excel per la suddivisione delle quote tra le imprese componenti il raggruppamento, che arrotonda le cifre decimali, nel caso di specie in eccesso, si sarebbe creata la denunciata incongruenza tra quota di partecipazione ai lavori e qualificazione, che avrebbe indotto in errore la Stazione appaltante. Insomma, non si avrebbe un difetto di qualificazione di una delle imprese, ma un’operazione matematica di arrotondamento di cifre decimali (da 11, 13837% a 11,4%) e, quindi, il soccorso istruttorio sarebbe servito, non già a dimostrare il possesso del requisito di partecipazione in capo alla mandante, bensì a correggere la quota di lavori a cui la stessa si era impegnata (l’11,13837% e non l’11,14%).

In primo luogo, l’utilizzo del programma excel non era imposto dagli atti di gara: la ricorrente quindi avrebbe dovuto impiegare, eventualmente, un diverso “strumento di misurazione elettronica”, che non avrebbe commesso l’errore di arrotondamento lamentato.

In secondo luogo, non risponde al vero che qualsiasi dispositivo, anche una semplice calcolatrice, arrotonda le cifre decimali in eccesso o in diminuzione.

RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO – LAVORI RIENTRANTI IN OG12

ANAC DELIBERA 2021

Oggetto PREC 14/2021/L-Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Fibro Service S.r.l. – Intervento di messa in sicurezza e bonifica area ex stabilimento Vinal – lotto funzionale per la rimozione coperture in cemento amianto – Importo a base di gara: euro 886.700,00 – S.A.: Comune di Santa Giuletta

In merito alla natura (lavori o servizi) delle attività di rimozione delle coperture in cemento amianto l’Autorità, seppur non direttamente richiesta sul punto, ha più volte condiviso la scelta delle Stazioni appaltanti di inquadrare la procedura come appalto di lavori e la richiesta di qualificazione nella categoria OG12, accompagnata dal possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 10A (cfr. Delibera n. 865 del 2 ottobre 2018; delibera n. 498 del 10 maggio 2017; Parere n.152 del 25/09/2013); anche l’art. 256 del d.lgs. 81/2008 qualifica espressamente la demolizione o rimozione dell'amianto come attività afferenti ai lavori e stabilisce che il piano di lavoro deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Anche la realizzazione di una nuova copertura risulta riconducibile all’area dei lavori; la natura provvisionale o meno dell’opera non esclude, peraltro, che la relativa esecuzione vada affidata ad imprese in possesso della pertinente e necessaria qualificazione, soprattutto in un caso – come nel caso di specie - ove la realizzazione dell’opera, per stessa ammissione dell’Amministrazione, incide, economicamente, in misura rilevante (35% sul totale dell’appalto); ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie in esame, l’oggetto prevalente dell’appalto risulta costituito da “lavori”, ai quali vanno ricondotte non solo la demolizione delle strutture in acciaio e legno ma anche le attività di rimozione delle coperture in cemento amianto e la realizzazione della nuova copertura, restando confinata all’area dei servizi la sola movimentazione, trasporto a recupero/smaltimento offsite dei rifiuti prodotti; spetta alla Stazione appaltante stabilire, sulla base del computo metrico estimativo, la categoria prevalente e le eventuali categorie scorporabili, ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria e le cd. S.I.O.S.

APPALTO DI LAVORI - CORRISPONDENZA TRA QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE

TAR BASILICATA SENTENZA 2021

Preliminarmente, va chiarito che il requisito di fatturato di cui all’art. 84, co. 7, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016, intorno a cui verte la controversia, incide manifestamente sul profilo della “qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”, secondo quanto fatto palese dalla rubrica della norma. Si tratta, dunque, di un requisito - di carattere aggiuntivo rispetto a quelli generali di cui all’art. 83 - coessenziale alla verifica dell’affidabilità dell’operatore in sede esecutiva (rectius, dei singoli operatori partecipanti ad un raggruppamento) e afferente ai requisiti di “capacità economico-finanziaria” (come testualmente evidenziato dalla predetta norma, nonché, in senso conforme, dall’art. 7.2 del Disciplinare della gara in esame).

Ciò premesso, va evidenziato come il condivisibile formante giurisprudenziale in subiecta materia ha precisato che:

- l'art. 92, co. 2, del D.P.R. n. 207/2010 (“Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato") sancisce, in coerenza con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione, il principio generale di necessaria corrispondenza in materia di lavori pubblici tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo (secondo quanto liberamente indicato in sede di presentazione dell'offerta) e i requisiti di qualificazione posseduti (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 21/1/2019, n. 491);

- l’inosservanza di detto principio è causa di esclusione dell'intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori (cfr. Consiglio di Stato, ad. plen., 27/3/2019, n. 6).

In coerenza con detto principio di carattere generale, che, in quanto tale, il Collegio ritiene non circoscrivibile agli attestati SOA (come infondatamente preteso dalla ricorrente), il Disciplinare della gara in esame, all’art. 7.4, ha previsto che:

- “Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo di imprese”;

- “I Raggruppamenti temporanei ... debbono indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale dei requisiti posseduti in termini di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica risultante dalla SOA”.

La lex specialis è, sul punto, del tutto univoca, considerato che, dopo aver prescritto il requisito di fatturato globale in capo al raggruppamento, ha declinato il senso di tale prescrizione in riferimento ai singoli partecipanti al raggruppamento, esigendo l’indicazione - e, dunque, la corrispondenza - delle quote di partecipazione in coerenza con la percentuale dei requisiti di qualificazione (in specie, quelli di capacità economico finanziaria). L’intellegibilità della previsione è, peraltro, confermata dalla circostanza per cui il raggruppamento ricorrente ha puntualmente indicato nella sua offerta - in ossequio alla lex specialis - le quote di partecipazione delle singole imprese raggruppate (il 57,18% per quanto riguarda la mandataria Eurostrade).

Per tali ragioni, dunque, il Collegio è dell’avviso che l’avversata esclusione - siccome fondata sulla ravvisata e incontestabile violazione del richiamato principio, nonché della conforme lex specialis (ricognitiva di detto principio), in riferimento al requisito di fatturato da parte di Eurostrade s.r.l. - vada esente dai rilievi dianzi scrutinati.



ANAC - RIPRISTINO DEI SERVIZI CEL E ATTESTAZIONI SOA

ANAC AVVISO 2021

Si comunica che sono disponibili i nuovi servizi per l'emissione delle Attestazioni e dei CEL.

RTI ORIZZONTALE - SINGOLA QUOTA INFERIORE A 150.000 EURO – QUALIFICAZIONE SOA - NECESSIARIA

ANAC DELIBERA 2020

In caso di RTI orizzontale, quando l’importo della singola lavorazione richiede, ai fini della partecipazione, il possesso dell’attestato SOA, il principio, alla base del sistema di qualificazione SOA, per cui l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 60, comma 3, d.P.R. n. 207/2010), impone che tutti gli esecutori di quella lavorazione, anche per quote di importo inferiore a 150.000,00 euro, siano qualificati SOA.

Considerato che le norme sopra richiamate giustificano l’interpretazione, sostenuta dall’Autorità (cfr. Pareri di precontenzioso n. 463 del 27 maggio 2020; n. 753 del 5 settembre 2018; n. 898 del 6 settembre 2017; n. 682 del 28 giugno 2017; n. 86/2012) e dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, n.3541/2017; TAR Brescia, 17 settembre 2018, n. 859), in ordine alla possibilità di comprovare la qualificazione nella singola categoria in cui è suddiviso l’appalto di importo inferiore a 150.000 euro con il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 anche quando l’importo complessivo dei lavori (dato dalla somma di tutte le categorie) è superiore a 150.000,00 euro, ma non possono giustificare un’interpretazione, come quella sostenuta dall’istante, che consenta al componente di un RTI orizzontale di eludere il possesso dell’attestazione SOA, necessario per l’esecuzione di lavori di importo superiore a 150.000,00 euro, ritagliandosi una quota di esecuzione di valore inferiore. Quando, come nel caso in esame, l’importo della singola lavorazione richiede, ai fini della partecipazione, il possesso della SOA, il principio, alla base del sistema di qualificazione SOA, per cui l’attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art. 60, comma 3, d.P.R. n. 207/2010), impone che tutti gli esecutori di quella lavorazione, anche per quote di importo inferiore a 150.000,00 euro, siano qualificati SOA.

QUALIFICAZIONE SOA INFERIORE - ESCLUSIONE

TAR LAZIO ORDINANZA 2020

“In applicazione dell’art. 92, co. 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”;

Nel caso di specie, l’esclusione è stata disposta perché la mandante CLT Trasporti S.r.l. è risultata insufficientemente qualificata per assumere la quota di lavori che essa si era impegnata ad eseguire, pari a EUR 1.500.218; infatti la classifica 3ª bis, per la quale è qualificata la mandante, consente di eseguire lavori fino a EUR 1.500.000mentre, nella domanda di partecipazione alla gara, il raggruppamento interessato aveva dichiarato che la mandante avrebbe partecipato per una percentuale pari all’11,14%, dell’importo dei lavori, esattamente pari a EUR 1.500.218“.


IMPORTO SINGOLE LAVORAZIONI - INFERIORE A 150.000 - NON SERVE SOA

ANAC DELIBERA 2020

L’attestazione di qualificazione nelle procedure di gara per l’affidamento di appalti di lavori pubblici è obbligatoria se i lavori oggetto di affidamento sono di importo superiore ai 150.000 euro, ma se l’importo delle singole lavorazioni è inferiore a 150.000 euro, l’esecutore delle stesse non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto ai sensi dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010, dimostrando la qualificazione nelle categorie per i relativi importi.

Oggetto Istanza di parere congiunta per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Nardolillo Lavori S.r.l. e dal Comune di Corridonia – Procedura di gara aperta tramite RDO su MEPA per l’affidamento di lavori di adeguamento antincendio del Palazzetto dello Sport in Via E. Mattei - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base di gara: euro 161.472,49 - S.A.: Comune di Corridonia (MC)

LAVORI PUBBLICI - SOA - UNICO REQUISITO INDISPENSABILE (84)

TAR CAMPANIA SA SENTENZA 2020

Il punto 17.4, lett. b), del bando di gara richiede, quale requisito di partecipazione, la “realizzazione, con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di lavori nella categoria OG6, per un importo almeno pari a quello posto a base di gara”.

Tale requisito si aggiunge, quale requisito di capacità tecnica e professionale, a quello relativo al “possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del d.lgs. n. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria e classe indicate al punto 6 del presente bando di gara” ovvero categoria OG6 – classifica IV.

Occorre rammentare che il sistema di qualificazione mediante attestazione SOA ha carattere di obbligatorietà e unicità ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara aventi ad oggetto lavori.

L’art. 60 del d.p.r. n. 207/2010 (applicabile in virtù dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016) considera, al comma 3, l’attestazione SOA “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” e aggiunge al comma 4 che “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsi dal presente capo nonché dal capo III del presente titolo”.

La configurazione del sistema di qualificazione come unico, obbligatorio e vincolante sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese non consente alle prime di chiedere requisiti ulteriori ai fini della partecipazione, sia nell’ambito economico finanziario di cui all’art. 83, comma 1, lett. b), sia in quello tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016.

Infatti i commi 4 e 6 del medesimo art. 83 recano una disciplina di massima di tali requisiti ma riferita alle procedure aventi ad oggetto servizi e forniture, rinviando, ai commi 2 e 7, alla specifica disciplina in materia di lavori, che trova la sua radice normativa nell’art. 84 del medesimo decreto.

È proprio l’art. 84 a chiarire, al comma 1, che “ i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC” e, al comma 4, che “gli organismi di cui al comma 1 attestano: a) l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 che costituisce presupposto ai fini della qualificazione; b) il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale indicati all’articolo 83”, ribadendo al comma 5, con l’espressione “sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici”, il carattere di unicità del sistema di qualificazione relativo ai contratti di lavori.

Ciò trova rispondenza, a contrario, anche nel comma 7 del medesimo articolo secondo cui “Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell’attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all’articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: a) alla verifica della capacità economico-finanziaria … b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro”.

Pertanto solo ed esclusivamente nei casi indicati è possibile chiedere requisiti ulteriori rispetto a quello consistente nell’attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti ai lavori da eseguire.

INCREMENTO DEL QUINTO – VA RIFERITO AI SINGOLI IMPORTI DELLA CATEGORIA

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Il citato art. 61, comma 2, stabilisce che “... La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo ...”.

Si deve ritenere che, il dato testuale dell’art. 61, co. 2, del d.P.R. n. 207/2010 debba trovare fedele applicazione, dovendosi quindi subordinare l’incremento di un quinto della classifica al possesso di una qualifica (ovvero soglia di importo dei lavori eseguibili in una determinata categoria), pari ad almeno un quinto dell’importo a base d’asta, soprattutto nei raggruppamenti orizzontali, come quello oggetto di causa, caratterizzati dall’interscambiabilità delle prestazioni tra le varie imprese partecipanti.

Né può accogliersi la tesi di parte ricorrente secondo cui la classifica (IIIbis) posseduta nella categoria OG 1 sarebbe sufficiente ad integrare il requisito di partecipazione ritenuto carente.

E infatti, la categoria per la quale la ricorrente non raggiunge la qualificazione necessaria per ottenere l’incremento è la OG 3 per la quale risulta avere una classifica I, laddove la OG 1, per la quale invece l’impresa dispone della qualifica, riguarda esclusivamente la costruzione, “la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessità”.

Diversamente, la qualificazione OG 3, richiesta dalla legge di gara, si riferisce alle opere infrastrutturali aventi caratteristiche tecniche e presupposti evidentemente diversi, atteso che il sistema di qualificazione è volto proprio a garantire l’adeguatezza delle imprese rispetto alla tipologia di interventi oggetto di appalto.

Del resto, la previsione di cui all’art. 61 del d.P.R. n. 207/2010 è da sempre interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la condizione, secondo cui l’impresa concorrente deve essere qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara, deve essere riferita ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3993/2018; TAR Sicilia, sez. III, n. 738/2017; TAR Lazio, Sez. II quater, n. 338/2013; TAR Lazio Roma, Sez. III ter, n. 2750/2012).

ATTESTAZIONE SOA - CATEGORIA OG 11 E CATEGORIE SPECIALISTICHE OS3, OS28 E OS30 - PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO

ANAC DELIBERA 2020

Il contenuto dispositivo di cui all'articolo 79, comma 16, del d.pr. n. 207/2010, nello stabilire che "L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie os 3, os 28 e os 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta", codifica il principio dell'assorbimento delle categorie speciali in quella generale OG11 attribuendo in via generale agli operatori economici qualificati nella categoria OG11 l'abilitazione ad eseguire le lavorazioni specialistiche delle categorie OS3, OS28 e OS30, senza che alle stazioni appaltanti residuino spazi per una disciplina più restrittiva.

I chiarimenti alla disciplina di gara svolgono una funzione interpretativa autentica del testo della lex specialis, senza invece potere integrare la stessa, modificandola; essi devono essere interpretati in conformità alle norme e ai principi generali in materia di contratti pubblici e, poiché operano a beneficio di tutti, essi devono essere trasparenti, tempestivi e resi pubblici, in modo da non comportare alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti.

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Grivan Group S.r.l., divenuta congiunta per adesione successiva della stazione appaltante - Affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera c-bis del d.lgs. n. 50/2016 dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione delle sedi INAIL di Roma Nomentano e Roma Tuscolano - Criterio di aggiudicazione:

minor prezzo - Importo a base di gara: euro 443.400,95 - S.A.: INAIL Direzione Regionale Lazio

CATEGORIE SIOS INFERIORE 150.000 - QUALIFICAZIONE SENZA SOA (84)

ANAC DELIBERA 2020

In caso di lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro, l’operatore economico esecutore non deve necessariamente essere in possesso dell’attestazione SOA, potendo partecipare all’appalto dimostrando il possesso della qualificazione richiesta in forza dell’art. 90, d.P.R. n. 207/2010.

La lettera di invito, ove preveda come necessaria, ai fini della partecipazione alla procedura, l’attestazione SOA per categorie di lavori SIOS di importo inferiore a euro 150.000,00, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 ove non consenta di dimostrare, in alternativa alla attestazione di qualificazione, il possesso dei requisiti semplificati di capacità tecnica ai sensi dell’art. 90, comma 1, d.P.R. n. 207/2010

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Comune di Poggibonsi – Procedura di gara negoziata previo espletamento di manifestazione di interesse per l’affidamento di “Interventi di adeguamento sismico edificio scolastico Marmocchi – Staggia Senese” - Importo a base di gara: euro 827.303,88 – S.A.: Comune di Poggibonsi (SI)

SOA SCADUTA DI SABATO – NUOVA ATTESTAZIONE VALIDA DAL LUNEDI’ – CONTINUITA’ DEI REQUISITI

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

Rileva il Collegio che la controinteressata ha prodotto in giudizio una nuova attestazione SOA n. 31384/17/00, per la categoria OG 1, richiesta dal disciplinare di gara, con decorrenza dal 29 aprile 2019.

Considerando che il 28 aprile 2019 era un giorno festivo (domenica) può ritenersi, comunque, rispettato il principio di continuità tra vecchia attestazione Soa (nr. 29490/17/00, con scadenza fissata al 27 aprile 2019) e nuova attestazione Soa (nr. 31384/17/00, con inizio di vigenza dal 29 aprile 2019), in quanto la controinteressata ha sostanzialmente dimostrato di possedere una valida attestazione Soa dalla scadenza dei termini fissati per l’offerta fino a tutto il periodo necessario per eseguire il contratto.

La circostanza che un giorno non sia coperto dall’attestazione Soa non rileva trattandosi di un giorno festivo.

Peraltro la controinteressata ha anche prodotto il contratto per l’attestazione Soa stipulato con l’ente certificatore in data 22.1.2019, prima, quindi, dei 90 giorni dalla scadenza dell’attestazione Soa nr. 29490/17/00.

ULTRAVIGENZA ATTESTAZIONE SOA – STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2020

In materia di accertamento dei requisiti di ordine speciale per il conseguimento degli appalti di lavori pubblici, vige il principio secondo cui le qualificazioni richieste dal bando debbono essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità.

Tale principio con particolare riguardo alle attestazioni SOA risponde “ad evidenti esigenze di certezza e di funzionalità del sistema di qualificazione obbligatoria, imperniato sul rilascio da parte degli organismi di attestazione di certificati che costituiscono condizione necessaria e sufficiente per l'idoneità ad eseguire contratti pubblici”; l'impresa che partecipa alla procedura selettiva deve dimostrare di possedere, dalla presentazione dell'offerta fino all'eventuale fase di esecuzione dell'appalto, la qualificazione tecnico-economica richiesta dal bando” (per tutte Adunanza Plenaria 7 aprile 2011, n. 4 e Adunanza Plenaria 20 luglio 2015, n. 8).

Il principio di “ultravigenza dell’attestato SOA” contenuto nell’art.76 co.5 del DPR n.207/2010 è direttamente legato alla diligente condotta dell’impresa richiedente la verifica nel termine di novanta giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA.

Se la ratio sottesa alla regola dell’ultra vigenza della SOA risiede nel non far ricadere sull’impresa concorrente le conseguenze della durata del processo di verifica da parte dell’organismo di attestazione, occorre comunque che l’impresa abbia posto in essere nel termine di 90 giorni precedenti alla scadenza del termine di efficacia della SOA tutte le attività necessarie per radicare l’obbligo dell’organismo di eseguire le verifiche, a pena dell’applicazione delle predette sanzioni configurabili solo in quanto sull’organismo di attestazione SOA sia sorto il relativo obbligo di svolgere le verifiche in presenza di un accordo vincolante in tal senso.

Per consentire l’ultravigenza della SOA è richiesta espressamente la stipula di un nuovo contratto, non essendo sufficiente a tal fine una semplice richiesta in tal senso effettuata dalla ricorrente con una mail, peraltro mancante degli elementi essenziali per configurarla come vera e propria proposta contrattuale e nemmeno prodotta nella fase del contraddittorio procedimentale con la stazione appaltante.

QUALIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI – QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA - ASSORBIMENTO NELLA CATEGORIA PREVALENTE

TAR BASILICATA SENTENZA 2020

Secondo la ricorrente: «la lex specialis di gara, in coerenza con la specifica normativa dei lavori nelle categorie specialistiche SIOS, ha prescritto la necessarietà della qualificazione nella categoria OS4. Conseguentemente, la facoltà concessa agli operatori economici di partecipare alla procedura di gara comprovando, in luogo del possesso di attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS4 il possesso di qualificazione nella categoria OS31, non risulta circostanza sufficiente a superare la puntuale previsione della lex specialis di richiedere, sempre e comunque, a pena di esclusione, il possesso di idonea qualificazione SOA anche per tale categoria».

La censura non ha pregio. L’art. 8, co. 1, lett. b), del disciplinare di gara, non impugnato, dispone: «relativamente alle lavorazioni ricadenti nella categoria OS4, in alternativa il concorrente potrà qualificarsi anche mediante il possesso dell’Attestazione SOA per la categoria OS31, classe IV-bis».

Tale chiara previsione ha consentito al raggruppamento aggiudicatario di assorbire la categoria OS31 nella categoria prevalente OG1, per la quale E è qualificata anche per l’importo dei lavori relativi alla categoria OS31.

D’altro canto, il d.m. 248/2016 non annovera, nell’ambito delle categorie c.d. “superspecialistiche” a qualificazione obbligatoria, quella OS31. Del pari, quest’ultima non rientra neppure nella categoria dei “lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica”, c.d. SIOS.

Ne consegue, trattandosi di categoria a qualificazione non obbligatoria, l’applicazione dell’art. 92 del d.P.R. n. 207 del 2010, vigente in via transitoria, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione, ai sensi degli artt. 83, co. 2, e 216, co. 14, del codice dei contratti, secondo cui, per quanto qui rileva, prevede che «i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente».

FALSA DICHIARAZIONE – DIFFERENZA DA DICHIARAZIONE OMESSA – INTERGRAZIONE (80.FBIS)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

La doglianza è infondata nella parte in cui prospetta l’esclusione ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera f-bis) d. lgs. n. 50/16 in relazione alla dichiarazione resa dalla A in riferimento al requisito dell’autorizzazione ex art. 59 d.p.r. n. 380/01.

Il Collegio evidenzia che la dichiarazione resa nell’ambito del DGUE dalla mandante in ordine al possesso dell’autorizzazione non può essere ritenuta oggettivamente falsa in quanto il titolo è stato effettivamente conseguito dalla A; la mancata comunicazione della sospensione, pertanto, può, al più, essere sussunta nell’ipotesi di “dichiarazione omessa” per la quale l’orientamento del Consiglio di Stato (Cons. Stato n. 8906/19, Cons. Stato n. 7387/19, Cons. Stato n. 5171/19, Cons. Stato n. 2407/19 sulla distinzione tra dichiarazione falsa, reticente ed omessa) non consente l’esclusione dalla gara.

A ciò si aggiunga che la sospensione dell’autorizzazione e la revoca della sospensione stessa sono state, comunque, comunicate alla stazione appaltante con la dichiarazione integrativa trasmessa a seguito della richiesta del 13/11/19.

ATTESTAZIONE SOA - PRESENTAZIONE FALSI DOCUMENTI - ANNULLAMENTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Al riguardo, va confermato il consolidato principio secondo cui l’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all’impresa che ha conseguito l’attestazione (ex multis, Cons. Stato, V, 28 ottobre 2010, n. 7646), al fine di consentire al sistema SOA di funzionare nel modo più rispondente agli interessi generali cui esso è preordinato, onde garantire che le attestazioni rilasciate alle imprese siano fondate su dati oggettivi ed incontrovertibili.

Invero, ciò che rileva per l’annullamento dell’attestazione di qualificazione è il fatto oggettivo della non veridicità dei documenti sulla base dei quali è stata conseguita (ex multis, Cons. Stato, VI, 22 novembre 2012, n. 5917; VI, 8 luglio 2010, n. 4442; VI, 15 novembre 2010, n. 8054).

L’art. 86, comma 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 prevedeva, in ordine ai criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi ai fini SOA, che “Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del codice e del presente regolamento […] le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:

a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all’opera realizzata, ove richiesti, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori”.

In base alla norma applicabile ratione temporis, i certificati di esecuzione lavori dovevano essere esibiti dalle imprese per la dimostrazione del requisito speciale di cui all’art. 79, comma 1, lettera b) del medesimo decreto (“adeguata idoneità tecnica e organizzativa”).

Nel caso di specie risulta che xxx aveva esibito, ai fini di conseguire l’attestazione SOA, tre fatture a corredo di un certificato di esecuzione per lavori privati, attestanti un importo totale di euro 846.754,00.

Peraltro, confrontando i dati di dette fatture con quelli trascritti sul registro IVA dell’anno 2011 della xxx era emerso che le prime due (in ordine cronologico) risultavano emesse in favore di soggetti diversi ed attestavano un importo totale pari ad appena 762,00 euro, mentre la terza riportava un numero di registrazione successivo all’ultimo progressivo annotato per quell’anno (di talché, in pratica, non era stata trascritta negli atti contabili).

Del tutto correttamente, dunque, l’ANAC aveva segnalato tali circostanze alla Soa …..in quanto proprio le fatture rivelatesi false (o falsificate) erano state prodotte a corredo del certificato che attestava l’esecuzione dei lavori necessario per la dimostrazione del requisito speciale di cui all’art. 79, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 207 del 2010.

Da parte sua, legittimamente la SOA.. perveniva, sulla base di tali obiettivi riscontri, a dichiarare la decadenza delle attestazioni precedentemente rilasciate, dal momento che le conclusioni originariamente raggiunte in ordine al procedimento di accertamento dei requisiti di qualificazione nei confronti della società xxx erano state determinate anche dalle risultanze contabili poi risultate falsificate.

In questi termini, dunque, non è coerente con le risultanze in atti la premessa su cui la sentenza impugnata fonda la decisione di annullamento dei provvedimenti di revoca impugnati, ossia che gli stessi fossero stati adottati sulla sola base di una riscontrata irregolarità fiscale, laddove la nota della SOA…….è chiara nell’indicare, a fondamento della revoca, l’esibizione di documenti privi di autenticità risultati a suo tempo determinanti nell’ottenimento delle attestazioni.

Alla luce dei rilievi che precedono, l’appello va dunque accolto.

COVID 19 - PERIODO VALIDITA' SOA - ESTENSIONE PERIODO ISTRUTTORIA

ANAC COMUNICATO 2020

Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. Criticità correlate ai provvedimenti legislativi adottati per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19.

CONTINUITA’ POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO – RINNOVO SOA – NON INFICIA IL PROCESSO

TAR BASILICATA SENTENZA 2020

Nel caso in esame la mandataria non è stata in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 nei giorni 6, 7 e 8 agosto 2019, pertanto non poteva tenersi conto del contratto di rinnovo dell’attestazione SOA con la scadenza del 17.7.2019, stipulato il 15.4.2019; quindi in applicazione del bando, nella parte, non impugnata dall’ATI controinteressata, in cui richiede l’attestazione SOA “in corso di validità”, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Non colgono nel segno i primi tre motivi di impugnazioni, in quanto, come condivisibilmente statuito dal prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. V Sent. n. 2051 del 3.4.2018 e TAR Catanzaro Sez. I Sent. n. 96 del 21.1.2019), in caso, come nella specie, di presentazione dell’istanza di rinnovo nel termine ex art. 76, comma 5, DPR n. 207/2010 di 90 giorni precedenti la scadenza di validità dell’attestazione SOA, il rilascio della nuova SOA dopo il termine perentorio di presentazione delle offerte ha efficacia retroattiva, in quanto viene a crearsi una saldatura con il periodo successivo alla scadenza della precedente attestazione fino all’esito positivo della domanda di rinnovo, se tale esito positivo si verifica prima dell’emanazione del provvedimento di aggiudicazione, in quanto il rilascio della nuova attestazione SOA certifica che l’impresa non ha mai perso i requisiti in passato già valutati e certificati positivamente, ma li ha mantenuti anche nel periodo intercorrente tra la domanda di rinnovo e quella di rilascio della nuova certificazione, senza alcuna soluzione di continuità.

La stipula del contratto per il rinnovo dell’attestazione risulta provato in atti dalla nota dell’ANAC in data 23/1/2020 che dà atto dell’avvenuta comunicazione in data 15/5/2019 relativa alla stipula del contratto in data 15/4/2019.

Mentre, nella specie, non risulta ostativa la circostanza, rilevata dall’impresa ricorrente, della carenza del possesso nei giorni 6, 7 e 8 agosto 2019 della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, necessaria ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 76, comma 1, DPR n. 207/2010 per i lavori con classifiche dalla III in poi, in quanto sia al momento della domanda di rinnovo della SOA del 15.4.2019, sia al termine, in data 11.10.2019, del relativo procedimento, sia entro il termine perentorio di presentazione delle offerte del 30.9.2019, la mandataria dell’ATI controinteressata era in possesso della suddetta certificazione di qualità.

Comunque, dal certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015, rilasciato alla mandataria dell’ATI aggiudicataria, recante la data di emissione del 9.8.2019 e la data di scadenza del 5.8.2022, si evince chiaramente che vi è stata anche per tale certificato una tempestiva domanda di rinnovo e, soprattutto, una saldatura con il periodo successivo alla stessa scadenza triennale del precedente certificato del 5.8.2019, come desumibile anche dalla circostanza che l’ATI controinteressata ha presentato in data 22.6.2019 la domanda di rinnovo della certificazione di qualità, avente la scadenza del 5.8.2019.

DOCUMENTAZIONE FALSA PER CONSEGUIRE LA SOA – MANCATA DILIGENZA NEI CONTROLLI – ANAC

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

Quanto all’omessa verifica di veridicità della dichiarazione, va poi considerato come l’Autorità, e nel provvedimento e negli scritti difensivi, non contesta l’affermazione della ricorrente secondo cui il contenuto della dichiarazione di unicità di incarico, attenendo ad una circostanza negativa, non consentiva, ad un soggetto privato, una univoca e certa verifica documentale, in considerazione del numero virtualmente altissimo di ditte in favore delle quali uno stesso professionista poteva aver rilasciato la medesima dichiarazione e della oggettiva difficoltà nel reperire la specifica informazione.

Come rilevato dalla ricorrente, poi, l’affermata riferibilità alla società delle dichiarazioni dell’architetto -OMISSIS- non tiene conto del fatto che quella relativa all’unicità di incarico è una dichiarazione che la stessa ha reso quale professionista, al fine di dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la nomina a direttore tecnico, e non nella citata qualità, così il riferimento che il provvedimento fa al rapporto di immedesimazione organica non appare propriamente pertinente.

Ne discende l’insufficienza dell’apparato motivazione del provvedimento in punto di ricorrenza della colpa, lamentata dalla ricorrente, atteso che il provvedimento non esplicita le modalità nelle quali avrebbe dovuto concretarsi la diligenza di -OMISSIS-, individuando in sostanza l’elemento psicologico non nell’assenza di specifiche ed esigibili verifiche documentali, ma in dati sostanzialmente estranei a puntuali modalità di controllo.

Come lamentato dalla ricorrente, di conseguenza, il provvedimento da un lato non chiarisce, in una fattispecie di dichiarazione negativa, quali fossero le cautele astrattamente pretendibili dall’impresa richiedente l’attestazione, dall’altra esaurisce la parte motiva in una forma di riprovazione dell’instaurazione di un rapporto contrattuale non solido, senza spiegare, tuttavia, per quale ragione tale comportamento integri, di per sé, una non diligente verifica dell’autocertificazione prodotta dal professionista.

Il provvedimento, in conclusione, ha accolto una nozione oggettiva di colpa, non correlata alla concreta esigibilità di un maggiore (e comunque non descritta, né altrimenti desumibile da regole di comune esperienza) diligenza nei controlli.

Come già rilevato da questo Tribunale, tuttavia, sebbene in tema di qualificazione delle imprese valgano comunque i principi generali di responsabilità e di diligenza degli operatori economici interessati, deve comunque ragionevolmente ritenersi che tali principi operino in massimo grado soltanto in relazione ai fatti e alle circostanze che siano nella diretta conoscenza e disponibilità dell'impresa (TAR Lazio, Sez. III, 2 dicembre 2015, n. 13653).

Ne consegue che, al contrario, nelle ipotesi in cui tali fatti e circostanze risultino solo indiretti il concreto grado di diligenza va parametrato al tipo di controlli materialmente eseguibili da parte dell’operatore economico, ciò che appare tanto più vero nel caso in esame, in cui la stessa -OMISSIS- non è riuscita in concreto, e per circa cinque anni, a svolgere la verifica sulla veridicità o meno della dichiarazione di unicità di incarico, il mancato compimento della quale è stato ritenuto integrare colpa grave della società.

CONSORZIO STABILE - RICHIESTA VERIFICA O RINNOVO SOA - NO TERMINE PERENTORIO (84.1)

ANAC DELIBERAZIONE 2020

L’impresa che concorre da sola può partecipare alla gara esibendo alla Stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta nel termine, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale o il rinnovo dell’attestazione.Analoga disciplina non è tuttavia prevista per il consorzio stabile, in quanto in caso di scadenza intermedia, l’adeguamento dell’attestazione può essere richiesto da parte del consorzio stabile solo dopo che la impresa consorziata colpita da scadenza abbia ottenuto la verifica positiva dei requisiti

o il rinnovo della propria attestazione.

Per il consorzio stabile, quindi, non può porsi un onere di osservanza di un termine determinato, essendo incerto il giorno dal quale l’adempimento dovrebbe essere posto in essere. Ciò che appare imprescindibile, perché costituisce principio accolto dalla legislazione del settore, è solo che entro il termine per la presentazione delle offerte il Consorzio abbia presentato la prescritta domanda di adeguamento.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da LU.NA. Costruzioni Srl – Lavori di ampliamento scuola primaria via Fornacette in Comune di Grassobbio (BG) – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 1.506.000,00 – S.A.: Provincia di Bergamo

LIMITAZIONE NUMERO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE – FORCELLA – PRESUPPOSTI (91)

ANAC DELIBERA 2019

Quand’anche la richiesta di dimostrare l’esecuzione di lavori analoghi a quello oggetto di affidamento, aggiuntiva alla richiesta dell’attestazione SOA, possa essere considerata ammissibile ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla gara e criterio di selezione migliore del semplice sorteggio (laddove le domande fossero superiori al limite massimo consentito), la Stazione appaltante avrebbe dovuto esplicitare i criteri in base ai quali sarebbe stata compiuta la valutazione discrezionale al fine di eliminare la possibilità di decisioni arbitrarie proprio in danno ai principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità richiamati nell’avviso pubblico.

L’operato della Stazione appaltante non è conforme alla vigente normativa di settore con riferimento alla richiesta di requisiti ulteriori rispetto all’attestazione SOA per la parte in cui la stessa non ha provveduto a precisare preventivamente, nei documenti di gara, i criteri sulla base dei quali sarebbero state valutate le esperienze contrattuali pregresse ai fini dell’individuazione dei quindici operatori economici cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da A – Lavori di completamento pista ciclabile della Val Nervia in Comune di Camporosso tra la centrale elettrica e il confine con Dolceacqua – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 300.000,00 – S.A.: Comune di Camporosso (IM).

ATTESTAZIONE SOA NON AGGIORNATA CON CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ AGGIORNATA - IRRILEVANZA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Lo scopo della disciplina sulla qualificazione delle imprese non è quello che alle procedure di affidamento partecipino soggetti formalmente idonei, ma quello di selezionare operatori che risultino in modo certo in possesso dei prescritti requisiti sostanziali, tali da renderli realmente affidabili nei confronti della stazione appaltante.

Nel caso in esame, alla luce della documentazione esistente, non è in discussione che la ditta sia stata in possesso dei requisiti sostanziali di qualificazione, senza soluzione di continuità per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda all’aggiudicazione. Mentre ciò che riguarda il periodo successivo non rileva ai fini della legittimità dell’aggiudicazione, oggetto della controversia.

In pratica, all’appellante si è rimproverato di non aver prodotto in gara (bensì soltanto in giudizio, allorché la questione è stata sollevata dalla società concorrente) una nuova attestazione SOA che recepisse formalmente la rinnovazione della certificazione di qualità già da tempo ottenuta, da parte del medesimo organismo certificatore e con riferimento alla normativa tecnica unificata aggiornata.

Ora, se è vero che, di regola, è l’attestazione SOA, in base all’art. 84, comma 4, lettera c), del Codice dei contratti, a dare conto anche dell’esistenza della certificazione di qualità, non per questo una certificazione di qualità aggiornata, ma non ancora “integrata” nell’attestazione deve essere ritenuta irrilevante. Del resto, la verifica del requisito sulla base del parametro UNI EN ISO 9000 rientra nella competenza esclusiva dell’organismo certificatore all’uopo accreditato ai sensi delle norme europee, e rispetto ad essa la SOA non può che recepirne il contenuto; né, nel caso in esame, alcunché è stato dedotto in contrario sotto il profilo della validità sostanziale delle certificazioni o della idoneità dell’organismo certificatore.

POSSESSO DEL CERTIFICATO ISO 9001 - PRESUPPOSTO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE SOA

TAR LOMBARDIA SENTENZA 2019

Seppure la ricorrente ha sottoscritto un primo contratto con la SOA in data 18/10/2018, ossia in data anteriore alla scadenza della precedente attestazione fissata per il 22/10/2018, nondimeno il procedimento di verifica non si è concluso positivamente entro il termine di 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.

Anche a ritenere che il secondo contratto, stipulato dalla ricorrente con la medesima società SOA proprio in data 16/01/2019, non valga di per sé a precludere il meccanismo di ultrattività dell’attestazione S.O.A. scaduta (meccanismo sul quale si consideri per tutte C.d.S., Ad. Pl., 2012 n. 27), resta fermo che, nel caso in esame, la società non era in possesso, nelle more del procedimento di rinnovo della SOA, del certificato relativo alla UNI ENI ISO 9001:2015, conseguito solo in data 17.01.2019.

Il possesso del certificato UNI ENI ISO 9001:2015 è presupposto per il rinnovo della certificazione SOA, sicché nel caso di specie non è sostenibile che, nel tempo durante il quale si è sviluppata la procedura di rinnovo della SOA, la ricorrente abbia conservato ininterrottamente i requisiti necessari per il rinnovo stesso, conservazione che integra il presupposto per l’operatività del meccanismo di ultrattività della SOA (cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. Plen., 20 luglio 2015, n. 8; TAR Lazio, Roma, sez. II, 14 novembre 2016, n. 11286; Tar Lazio, sez. III, 06/04/2017, n.4296).

Del resto, le circostanze indicate evidenziano, in ogni caso, che la mancanza delle condizioni per concludere positivamente, entro il termine prescritto dalla legge, il procedimento di rinnovo aperto con il primo contratto con la SOA non sono imputabili all’inerzia di quest’ultima, ma al fatto che la società non si è attivata al fine di conseguire tempestivamente il rilascio del certificato relativo alla UNI ENI ISO 9001:2015.

OBBLIGO POSSESSO SOA IN CAPO ALLA IMPRESA AUSILIATA – ILLEGITTIMO (89)

TAR TOSCANA SENTENZA 2019

L’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 conferisce massima ampiezza all’istituto dell’avvalimento, come imposto dalle norme europee ed esso può riguardare anche il possesso dell’attestazione SOA, come reso più esplicitò dall’eliminazione, in seno all’art. 89 cit., dell’equivoco riferimento all’art. 84 d.lgs. n. 50 del 2016, operato dal d.lgs. n. 56 del 2017.

Il testo dell’art. 89 cit. non consente alle stazioni appaltanti di porre limitazioni all’utilizzo dell’avvalimento o di conformare il suo utilizzo, se non nei limiti di cui alle previsioni dei commi 3 e 4 del medesimo art. 89 cit..

Ne consegue che la pretesa dell’Amministrazione che l’impresa partecipante alla gara, che utilizza l’avvalimento della SOA di altra impresa, sia in possesso essa stessa di SOA, risulta illegittima (anche nel vigore del testo originario dell’art. 89, anteriore al correttivo, era stato ammesso avvalimento di SOA anche da parte di impresa che ne fosse del tutto priva purché operi abitualmente nel settore nel quale si colloca l’oggetto della gara come risulta dall’iscrizione nel registro delle imprese: in tal senso la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 2 del 2012 e la sentenza del T.a.r. per la Lombardia - Milano, sez. IV, n. 491 del 2016);

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE – INVERSIONE DEI RUOLI DI MANDANTE E MANDATARIA – LIMITI (48.7BIS)

TAR PIEMONTE SENTENZA 2019

L’art. 84, d.lgs. n. 50 del 2016 là dove, come requisito speciale di capacità finanziaria, consente, negli appalti di valore superiore ai 20 milioni di euro, di richiedere ai concorrenti di fornire parametri economico-finanziari significativi certificati da società di revisione e che attestino l’esposizione finanziaria all’”epoca della gara”, è compatibile con una clausola del disciplinare che richiede al concorrente di documentare un patrimonio netto positivo risultante dall’ultimo bilancio approvato secondo la normativa vigente; in tal caso “l’epoca della gara” da prendere in considerazione deve considerare i tempi e modi previsti dal codice civile e dalla statuto per l’approvazione del bilancio e non coincide con il “giorno” di presentazione della domanda di partecipazione in gara.

La possibilità, per i concorrenti in Raggruppamento temporaneo di imprese, di modificare la propria composizione per ragioni organizzative prevista dall’art. 48, d.lgs. n. 50 del 2016, non legittima una inversione dei ruoli di mandante e mandataria posta in essere al solo e dichiarato scopo di evitare la dichiarazione di anomalia dell’offerta; in tal caso si tratterebbe di una modifica sostanziale dell’offerta finalizzata ad eludere la sanzione espulsiva.

L’art. 186 bis, comma 7, legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942) vieta all’impresa in concordato con continuità aziendale di assumere il ruolo di mandataria di Raggruppamento temporaneo di imprese.

L’art. 186 bis della legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), là dove consente che, anche dopo la presentazione di un ricorso per ammissione al concordato, una impresa possa essere autorizzata dal Tribunale fallimentare a partecipare ad una gara di appalto, deve essere coordinato sistematicamente con la disciplina dell’evidenza pubblica; la partecipazione dell’impresa non deve andare a discapito delle regole dell’evidenza pubblica; la posizione di impresa che ha formulato istanza di “concordato in bianco” (suscettibile di evolvere tanto in concordato di continuità che liquidatorio), il quale necessita di significativi tempi di legge per la sua definizione, è incompatibile con la fase di aggiudicazione di una gara pubblica; il concorrente, in tale fase, deve essere in grado, negli ordinari termini di legge di 60 giorni dall’aggiudicazione, di presentare la documentazione prevista dall’art. 186 bis ai fini della stipulazione del contratto e di prestare le necessarie garanzie.

ERRATO INQUADRAMENTO NELLE CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI – EVIDENTE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA

ANAC DELIBERA 2019

L’errato inquadramento nelle categorie delle lavorazioni di cui si compone l’appalto, comportando il possesso in capo ai concorrenti di requisiti speciali attinenti ad opere diverse da quelle oggetto dell’appalto, espone, invero, la Stazione Appaltante a due ordini di rischi: oltre, a causare eventuali distorsioni della concorrenza, in quanto i soggetti in possesso della qualificazione per la categoria cui sarebbero dovuti essere iscritti i lavori – come tali titolari di una capacità specifica per la loro realizzazione – non possono partecipare alla procedura di gara, può anche giungere a costituire il presupposto di gravi problemi in fase esecutiva, non essendo il soggetto aggiudicatario del contratto in possesso delle capacità necessarie alla realizzazione dell’opera.

Non si comprende, dunque, come la Stazione Appaltante, ritenga di esimersi dal rilievo avanzato, sostenendo di aver ricevuto comunque un elevato numero di offerte. Chè certamente l’aver indicato, nella documentazione di gara, la sola categoria OG3, estende di fatto le possibilità di partecipazione alla gara, attesa la generalità della categoria, rispetto ad una superspecialistica. Ciò tuttavia non costituisce di per sé sintomo di correttezza della procedura. É evidente, infatti, che, per le ragioni sopra richiamate, in tali casi possono determinarsi effetti distorsivi della concorrenza ovvero gravi carenze o difetti nella realizzazione dell’opera.

Oggetto: A – Lavori afferenti la “S.R. 260 Picente – Km 42+200 – Intervento di ripristino del rilevato in frana a seguito di eventi sismici – Intervento di contenimento del rilevato stradale ed adeguamento barriere di sicurezza”. CIG: 7696326920. Importo a base di gara: € 1.309.800,13.

ATTESTAZIONE SOA - REQUISITO UNICO E INDISPENSABILE - SUSSISTERE PER TUTTA LA DURATA DELL'APPALTO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

La dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione nelle gare pubbliche di lavori, che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Ad. Plen. 18 luglio 2012, n. 27), devono essere posseduti dai concorrenti non solo all’atto della presentazione dell’offerta, ma anche per tutta la durata della procedura fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità, deve necessariamente avvenire attraverso l’attestazione SOA, avente valore di certificazione dei requisiti in concreto posseduti dall’operatore economico, rilasciata dagli organismi a ciò competenti.

il certificato rilasciato dalla SOA costituisce condizione necessaria per la partecipazione alle pubbliche gare ed unico documento mediante il quale la stazione appaltante, prima, e il giudice poi, possono verificare il possesso, per tutta la durata della gara (e fino all’esecuzione dell’appalto da parte dell’aggiudicataria), dei requisiti di qualificazione dichiarati al momento della presentazione dell’offerta, come si evince dall’art. 60, comma 4, del d.P.R. 207 del 2010, a norma del quale “le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli del presente capo". ..essendo richiesta la continuità dei requisiti di qualificazione, non in virtù di un astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto in ragione del carattere costitutivo della certificazione rilasciata da una SOA e della sua specifica funzione (Cons. St., V. 20 luglio 2016, n. 3270 e Cons. St., v. 21 giugno 2013, n. 3397) di attestare che l’impresa possiede determinati requisiti soggettivi per eseguire opere pubbliche di un certo importo e che li mantiene nel corso di validità del periodo di vigenza della relativa certificazione

QUALIFICAZIONE PER SCORPORABILE DI VALORE SUPERIORE A 150.000 E SUBAPPALTO (84)

TAR EMILIA BO SENTENZA 2019

L’art. 109, comma 2, DPR 207/2010 recita: “Non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, relative a:

a) categorie di opere generali individuate nell’allegato A;

b) categorie di opere specializzate individuate nell’allegato A come categorie a qualificazione obbligatoria.”. I limiti di cui all’art. 108, comma 3, sono pari a 150.000 euro ed il valore dello opere scorporabili dell’appalto in discussione è pari a 155.000 euro.

Lo stesso art. 109 citato prevede che laddove l’impresa partecipante alla gara abbia la qualificazione per l’opera prevalente, ma non per quella specializzata debba ricorrere al subappalto con ditta in possesso della qualificazione richiesta nel limite del 30% dell’importo.

L’altra possibile soluzione è quella di costituire un A.T.I. con una società in possesso della qualificazione per le opere scorporabili.

La soluzione indicata dall’art. 90 DPR 207/2010 riguarda solamente lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

Nel bando invece si opera una illegittima commistione tra i due criteri, consentendo prima il ricorso al subappalto e poi per l’importo residuo, inevitabilmente inferiore a 150.000 euro si dà la possibilità di esecuzione al possessore della qualificazione per l’opera principale laddove possegga i requisiti semplificati di cui al citato art. 90.

La soglia delle opere scorporabile necessaria per stabilire a quale dei due criteri si debba ricorrere per valutare la qualificazione tecnica dipende dall’importo riportato nel bando per le stesse.

Nel caso in esame, trattandosi di un importo superiore alla soglia di cui all’art. 108, comma 3, DPR 207/2010, era necessario ricorrere al subappalto all’associazione temporanea con altra impresa.

Il bando stesso è contraddittorio al punto C1 in quanto da un lato afferma che: “Per la partecipazione alla gara, fermo restando quanto disposto dall’art 92 del DPR 207/2010, è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA nella Categoria prevalente (OG1) per classifica adeguata alla realizzazione dei lavori di cui trattasi (così come indicati nella suddetta tabella), nonché il possesso di adeguata qualificazione (attestazione SOA), relativamente alla categoria scorporabile SIOS (OS32), e prevista a qualificazione obbligatoria, almeno per la percentuale non affidata/affidabile in subappalto al fine del rispetto dei limiti di cui all’art 105, commi 2 e 5, del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che in caso di subappalto, nei limiti del 30% dell’importo della categoria OS32, il concorrente potrà qualificarsi per la parte restante mediante possesso dei requisiti ex art 90 del DPR 207/2010 e in tal caso, fermo restando tutto quanto sopra, i requisiti mancanti relativi alla categoria scorporabile devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente; pertanto, in tal caso, il concorrente dovrà essere qualificato per la categoria OG1, tramite regolare attestazione SOA in classifica II.”; dall’altro immediatamente dopo: “l’operatore economico NON in possesso dei requisiti inerenti la cat. OS32 non potrà affidare totalmente in subappalto le lavorazioni di detta categoria (in quanto eccederebbe il limite max del 30% dell’importo della categoria) e pertanto – almeno per la parte non subappaltabile – dovrà partecipare in forma di costituito/costituendo raggruppamento.”.

Il ricorso alla qualificazione semplificata che prescinde dall’attestazione SOA può essere utilizzata solo per lavori di importo non superiore a 150.000 euro, ma il valore di riferimento è l’importo presente nel bando che non può essere ridotto con l’utilizzazione prima della facoltà del subappalto per essere portato sotto soglia e poi con i requisiti semplificati previsti dall’art. 90.

La previsione in tal senso del bando è illegittima così come sono illegittimi gli atti della Commissione di gara di ammissione alla gara e di successiva aggiudicazione”.

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA - LAVORI ANALOGHI – LASSO DI TEMPO DA CONSIDERARE (84.4.B – 216.14)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2018

L’art. 8 della lettera d’invito, nell’indicare il contenuto del “plico – B – documentazione amministrativa”, alla lett. a), testualmente richiede la “Attestazione (in originale o copia autenticata), rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 5/10/2010, n. 207, regolarmente autorizzata, in corso di validità. Le categorie di lavorazione e le classifiche d’importo devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare. Considerato l’importo dei lavori, è ammesso, ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, l’attestato di buon esito di lavori analoghi per importo pari a quello a base d’asta”.

La lex di gara, dunque, non indica il lasso di riferimento temporale dei servizi analoghi.

La lacuna va colmata con la normativa primaria: ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, in relazione al possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, “… il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione”.

(…) È ben vero che la lettera d’invito richiama l’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e che quest’ultimo fa riferimento al quinquennio antecedente l’indizione della gara; tuttavia, come correttamente osservato dalla Difesa della controinteressata, il rinvio deve intendersi limitato alla facoltà prevista dal ridetto art. 90 di dimostrare - nel caso di appalti di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro (come nel caso di specie) – il possesso del requisito mediante l’attestazione di aver eseguito con buon esito lavori analoghi per importo pari o superiore a quello posto a base di gara.

Tale conclusione emerge dal chiaro tenore letterale della lettera d’invito che esplicitamente richiama l’art. 90 al solo fine di ammettere “…l’attestato di buon esito di lavori analoghi per importo pari a quello a base d’asta”, “Considerato l’importo dei lavori…”.

A ciò aggiungasi che, essendo l’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, l’antinomia normativa fra quest’ultimo (che prevede il quinquennio) e l’innanzi indicato art. dell’art. 84, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 (che prevede il decennio) va risolta a favore della normativa primaria in ragione del criterio di gerarchia delle fonti.

Alla luce di quanto fin qui osservato, in definitiva, deve ritenersi che la lettera d’invito richiede lo svolgimento di servizi analoghi nel decennio antecedente l’indizione della gara e, pertanto, la censura è infondata, avendo l’aggiudicataria dimostrato il possesso del requisito richiesto.

ATI - QUALIFICAZIONE IN OG12 - ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

ANAC DELIBERA 2018

E’ legittima l’esclusione disposta dalla S.A. nei confronti del RTI istante, a motivo della mancata corrispondenza fra la quota di lavori assunta dalla mandataria, con riferimento alla categoria prevalente OG12, e la classe di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali posseduta.

“In ossequio alle caratteristiche ed alle finalità dell’istituto del RTI, pur confermando la necessità che tutti i componenti del raggruppamento debbano essere in possesso dell’iscrizione all’Albo, quale requisito di natura soggettiva, in coerenza con il predetto istituto appare consentito alle imprese associate procedere al cumulo delle “classi” di iscrizione al fine di soddisfare i requisiti di esecuzione richiesi nel bando, in ragione dell’importo dei lavori che ciascuna di esse deve eseguire all’interno della categoria OG12”.

La categoria di lavori pubblici OG12 si riferisce a “opere e impianti di bonifica e protezione ambientale”, per svolgere i quali il bando richiede altresì, correttamente, l’iscrizione nella categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. E’ evidente pertanto che, sebbene nell’ambito di un RTI sia consentito il cumulo delle classi di iscrizione all’Albo ai fini della dimostrazione dell’idoneità professionale, occorre poter riferire l’iscrizione posseduta alla percentuale di lavori assunta in OG12 ai fini dell’esecuzione.

OGGETTO: Istanza congiunta di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da A S.p.a. e Comune di B – Centrale Unica di Committenza – Procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di bonifica - messa in sicurezza dell'Area ex Piemontese - Area B - SIN di B - Importo a base d'asta: euro 2.951.469,81 - S.A. Comune di B.

AVVALIMENTO SOA - CERTIFICATO DI QUALITA' ACCERTATO IN CAPO ALL'AUSILIARIA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2018

Qualora l’operatore economico concorrente si avvale di altra impresa per acquisire il requisito di qualificazione SOA non posseduto per una data categoria di lavori, il certificato di qualità per quella categoria di lavori deve essere accertato in capo all’ausiliaria e non al concorrente.

È imposto dalla stessa natura della certificazione di qualità che, attestando la conformità di una organizzazione aziendale ai parametri europei, si riferisce al versante aziendale dell’impresa piuttosto che a quello personale. In tal senso, allora, richiedere il possesso della certificazione di qualità al concorrente per una categoria di lavori nell’esecuzione dei quali si avvarrà dei mezzi di un’ausiliaria significherebbe attestare un’organizzazione aziendale che, di fatto, non sarà utilizzata per l’esecuzione dell’appalto.

SERVIZI AGGIUNTIVI – NECESSARIO POSSESSO REQUISITI PER SVOLGERLI – ALTRIMENTI ESCLUSIONE (83 - 84)

CONSIGLIO DI STATO SEGNALAZIONE 2018

L’appellante sostiene che qualora la prestazione offerta non sia essenziale, ma attenga alle proposte migliorative, la stazione appaltante potrebbe o rifiutare dette proposte ovvero prescinderne, una volta accertata la carenza dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del codice dei contratti, senza procedere perciò all’esclusione dell’impresa priva di adeguate attestazioni SOA, ma limitandosi a “stralciare” dall’offerta i lavori pubblici per i quali queste sarebbero state necessarie.

L’obiezione trascura di considerare, oltre alle norme su richiamate, anche la previsione del bando/disciplinare per la quale “l’appaltatore sarà vincolato, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nelle propria offerta tecnica” (punto B1). Questo vincolo imposto all’impresa concorrente comportava che il contenuto dell’offerta tecnica fosse inscindibilmente composto anche dalle prestazioni oggetto delle proposte migliorative e degli interventi aggiuntivi, consistenti in cospicue lavorazioni edili ed impiantistiche.

(…) Parimenti, la stazione appaltante che, pure in ipotesi avrebbe potuto non accettare le relative proposte, sarebbe potuta pervenire a questa conclusione solo in ragione della non inerenza all’oggetto o non convenienza o non idoneità delle proposte migliorative sotto il profilo tecnico (fattispecie alla quale è riferito il precedente, non in termini, richiamato dall’appellante, di cui a Cons. Stato, V, 27 marzo 2015, n. 1601), non alla loro eliminazione dall’offerta e/o alla riduzione del punteggio, per mancanza dei requisiti necessari in capo all’offerente. La sanzione per tale evenienza è l’esclusione dalla gara, in quanto il relativo vizio non è circoscritto alle sole proposte migliorative (vitiatur sed non vitiat, come sottintende l’appellante), ma si comunica all’intera offerta tecnica, viziando la partecipazione del concorrente (vitiatur ed vitiat, come sostiene l’appellata).

SISTEMI ALTERNATIVI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (84.12)

ANAC COMUNICATO 2018

Linee guida art. 84, comma 12, del codice dei contratti pubblici. Possibili sistemi alternativi per la qualificazione degli operatori economici

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI (213.5)

ANAC REGOLAMENTO 2018

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

QUALIFICAZIUONE LAVORI - SUFFICIENZA ATTESTAZIONE SOA

ANAC DELIBERA 2017

Con riferimento al requisito dell’attestazione SOA, ferma restando la vigenza del regime transitorio di cui all’articolo 216, secondo cui, fino all’emanazione delle linee guida di cui all’articolo 83 sul sistema di qualificazione, trovano applicazione le disposizioni del d.p.r. n. 207/2010 e, nello specifico, quanto sancito dall’articolo 60 del citato decreto secondo cui la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti di importo superiore a 150.000 euro e, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 61, comma 6 (concernente la qualificazione per gli appalti di importo superiore a 20.658.000) e dall’articolo 62 (relativo alle imprese stabilite negli altri Stati), l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici e le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal regolamento.

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dall’…. – Costituzione di un elenco di imprese qualificate per l’affidamento, con due distinte procedure negoziate, dei seguenti lavori: (P.506) Completamento della sistemazione idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte della botte a sifone del taglio di Mirano – (P.508) Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura) - Importo a base d’asta: (P.506) 719.261,62 euro - (P.508) 350.848,39 euro – S.A.: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

QUALIFICAZIONE - CATEGORIE SCORPORABILI - CARENZA DI QUALIFICAZIONE - POSSIBILITA’ DI UTILIZZARE LA QUALIFICAZIONE NELLA CATEGORIA PREVALENTE PER LA TOTALE COPERTURA DELL’IMPORTO DEI LAVORI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

L’art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010 (applicabile alla fattispecie ratione temporis), stabilisce che: “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.

La norma è, pertanto, chiara nel prevedere che il concorrente singolo possa partecipare alla gara pubblica quando possieda la qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, ovvero, in alternativa, quando sia qualificato nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i rispettivi importi, con la precisazione (di cui al terzo periodo) che i requisiti relativi alle categorie scorporabili mancanti devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente: tertium non datur (Cons. Stato, V, 25 luglio 2013, n. 3963).

La riferita conclusione è coerente col dato testuale della norma e con un’interpretazione logico-sistematica della stessa.

La disposizione in parola consente la partecipazione alla gara pur in assenza di qualificazione nelle opere scorporabili a patto che il concorrente disponga della totale copertura dell’importo dei lavori nella categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza di un’idonea capacità economico - finanziaria in capo all'impresa, esigenza questa che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, non sarebbe soddisfatta allo stesso modo dal cumulo di due importi insufficienti, quello della categoria prevalente e quello della categoria scorporabile.

EFFETTI DELLA CESSIONE AZIENDA SULLA QUALIFICAZIONE DEL CESSIONARIO

ANAC DELIBERA 2017

La questione riguarda gli effetti della cessione sulla qualificazione del cessionario (in particolare affittuario di ramo d’azienda comprensivo delle qualificazioni SOA), laddove il cedente, concorrente in una gara in corso, abbia perduto i requisiti di qualificazione.

In proposito, il Manuale sull’attività di qualificazione (V. Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2014) ha specificato che «la cessione non comporta un automatico trasferimento di questi requisiti (né delle attestazioni relative) dalla cedente alla cessionaria, in quanto affinché quest’ultima possa avvalersi della cessione ai fini della propria qualificazione devono sussistere i seguenti elementi:

- La volontà della cessionaria, che si manifesta attraverso la stipula apposito contratto di qualificazione con la SOA.

- L’accertamento, da parte della SOA investita dell’attività di qualificazione, della sussistenza di tutti gli elementi necessari al rilascio di una nuova attestazione».

A tal fine, il Manuale rammenta che, a seguito della propedeutica valutazione dell’operazione in termini di trasferimento aziendale, la SOA dovrà procedere, oltre che alla verifica dei requisiti di carattere speciale acquisiti dall’impresa dante causa, anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale in capo all’impresa avente causa.

Tale verifica comporta necessariamente che la nuova attestazione acquisti efficacia solamente dopo l’effettuazione di tutti i menzionati controlli, come già sottolineato dall’Autorità con Parere sulla Normativa AG 86/2015/AP del 2 dicembre 2015.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dalla Città Metropolitana di … – Lavori di costruzione della “Cittadella Scolastica” nel Comune di Pomigliano d’Arco (NA) – Importo a base di gara: euro 17.657.038,35 - S.A. Città Metropolitana di ….

QUALIFICAZIONE MANDANTI IN UN RTI ORIZZONTALE CON ASSUNZIONE QUOTE DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO

ANAC DELIBERA 2017

In sede di contraddittorio, il raggruppamento aggiudicatario ha rappresentato di aver partecipato come raggruppamento orizzontale e che, in ordine alla categoria OS28, posseduta solo dalla mandataria e non dalle altre imprese del costituendo RTI, non è necessaria alcuna attestazione da parte di organismi autorizzati per l’esecuzione dei lavori di importo inferiore a 150.000 euro, in quanto le ditte mandanti partecipano l’una per il 40% per un importo in quota pari a 148.077,48 euro, mentre l’altra per il 10%, per un importo in quota pari a 37.019,37 euro. Pertanto, le stesse dovranno solo dimostrare i requisiti tecnici, finanziari ed organizzativi previsti dalla normativa di settore, così come dichiarata in sede di gara.

Istanza presentata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “A” – Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dei lavori straordinari e specialistici di pulizia dei condotti aeraulici e delle unità di trattamento di aria a servizio dell’edificio clinico A e del blocco operatorio - CIG 6789249981 - Importo a base di gara: 598.453,72 euro – S.A.: Azienda Ospedaliera Universitaria “A”.

AVVALIMENTO FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTAZIONE – DISCIPLINA APPLICABILE – DIRITTO TRANSITORIO

ANAC DELIBERA 2017

L’istituto dell’avvalimento finalizzato al conseguimento dell’attestazione era precedentemente disciplinato dall’articolo 50 del d.lgs. 163/2006, norma che tuttavia è stata abrogata e non riproposta espressamente nel d.lgs. n. 50/2016. Nelle more dell’adozione delle linee guida previste dall’articolo 83 del d.lgs. n. 50/2016, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 83, comma 2 e 216 comma 14 ed in ossequio alla necessità di una interpretazione sistematica delle disposizioni tesa ad evitare situazioni di vacatio legis, deve ritenersi medio tempore applicabile quanto previsto dall’articolo 50 del d.lgs. 163/2006, in quanto richiamato dall’articolo 88 del citato d.p.r. n. 207/2010, ancora vigente.

Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla A – Lavori di fornitura e posa di porte REI ed infissi tagliafuoco per l’adeguamento antincendio del P.O. “Melorio” di Santa Maria Capua Vetere - CIG 6865685E7B - Importo a base di gara: € 153.691,08 – S.A. ASL di Caserta

VERIFICA OFFERTE ANOMALE - STESSO SOGGETTO RUP E PROGETTISTA - INCOMPATIBILITA' - NON SUSSISTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

In base al principio di diritto individuato da Cons. Stato, Ad. plen. n. 36 del 2012, “allorché si apre la fase di verifica delle offerte anormalmente basse, la commissione aggiudicatrice ha ormai esaurito il proprio compito, essendosi in tale momento già proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, all’assegnazione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria provvisoria tra le offerte; una possibile riconvocazione della commissione, di regola, è ipotizzabile solo laddove in sede di controllo sulle attività compiute emergano errori o lacune tali da imporre una rinnovazione delle valutazioni (oltre che nell’ipotesi di regressione della procedura a seguito di annullamento giurisdizionale, come previsto dal comma 12 dell’art. 84). Pertanto, è del tutto fisiologico che sia il R.U.P., che in tale fase interviene ad esercitare la propria funzione di verifica e supervisione sull’operato della commissione, il titolare delle scelte, e se del caso delle valutazioni, in ordine alle offerte sospette di anomalia”.

Del resto prosegue la Plenaria, “ben diverse sono le valutazioni da compiersi nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia, rispetto a quelle compiute dalla commissione aggiudicatrice in sede di esame delle offerte. Infatti, mentre alla stregua dell’art. 84 del Codice la commissione è chiamata […] soprattutto a esprimere un giudizio sulla qualità dell’offerta, concentrando pertanto la propria attenzione soprattutto sugli elementi tecnici di essa, il giudizio di anomalia si concentra invece sull’offerta economica, e segnatamente su una o più voci di prezzo considerate non in linea con i valori di mercato o comunque con i prezzi ragionevolmente sostenibili; inoltre, mentre la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti è compiuta dalla commissione su base comparativa, dovendo i punteggi essere attribuiti attraverso la ponderazione di ciascun elemento dell’offerta come previsto dall’art. 83 del Codice, al contrario il giudizio di congruità o non congruità di un’offerta economica è formulato in assoluto, avendo riguardo all’affidabilità dei prezzi praticati ex se considerati”.

CONTRATTI PUBBLICI - ATTESTAZIONE SOA - CESSIONE DI RAMO D’AZIENDA - NON COMPORTA AUTOMATICAMENTE PERDITA DELLA QUALIFICAZIONE - VALUTAZIONE IN CONCRETO DELL’ATTO DI CESSIONE - FATTISPECIE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017

L’art. 76, comma 11, del D.P.R. n. 207/2010 deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento.In ipotesi di cessione di un ramo d’azienda,l’accertamento positivo effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, in ordine al mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte dell’impresa cedente, comporta la conservazione dell’attestazione da parte della stessa senza soluzione di continuità.

ATTESTAZIONE SOA – ABILITAZIONI D.M. N. 37/2008

ANAC DELIBERA 2017

Il possesso della certificazione di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione.

L’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, con la possibilità che il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti.

Oggetto: istanza congiunta di parere per la soluzione delle questioni controverse ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società A – Procedura in e-procurement sulla piattaforma acquistinretepa.it per l’affidamento di un accordo quadro per l’esecuzione di lavori di manutenzione impiantistica da eseguirsi presso l’A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania. RDO n. 1342911. Importo a base di gara euro: 484.100,00. S.A.: A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania.

CATEGORIA PREVALENTE SPECIALE E CATEGORIA SCORPORABILE GENERALE OG1 - POSSIBILITÀ DI QUALIFICARSI CON IL POSSESSO DELLA SOLA OG1 - LEGITTIMITÀ (84)

ANAC DELIBERA 2017

E’ illegittimo e contrario ai principi di par condicio l’operato della stazione appaltante che, pur avendo correttamente previsto nelle indicazioni del bando che le imprese qualificate nella categoria generale OG1 scorporabile possano concorrere anche per la categoria specializzata prevalente OS6, nel caso di segnalata impossibilità di iscriversi alla procedura di gara con la sola cat. OG1, non disponga l’attivazione necessaria sul MEPA per l’abilitazione alle imprese che formulino R.d.O. nella predetta cat. OG1.

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da A /INPS (Istituto nazionale previdenza sociale) Procedura aperta per l’affidamento di un appalto di lavori di messa in sicurezza dell’involucro edilizio D.P. Inps di Cosenza, via Isonzo 69. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 980.000,00 euro.

QUALIFICAZIONE SOA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA – ESATTA INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE RICHIESTE

ANAC DELIBERA 2017

E’ illegittima la richiesta del possesso della sola categoria OG6-classe III stante la prevista esecuzione, per l’appalto in oggetto, di opere di importo prevalente ricadenti nella categoria OS21.

La Stazione appaltante deve, pertanto, procedere a modificare la lex specialis nella parte in cui viene individuata la categoria OG6-classe III come categoria prevalente pari al 100%; conseguentemente, deve essere individuata la classifica richiesta per la categoria OS21 e che l’obbligo di attestazione SOA per la OG6 può essere previsto solo ove le lavorazioni afferenti a tale categoria risultino complessivamente di importo superiore a euro 150.000.

OGGETTO: Istanza singola – Appalto dei lavori di stabilizzazione e messa in sicurezza dell’area a rischio idrogeologico. 1° lotto in località Cesino (GE) – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base d’asta: euro 742.922,27; S.A.: Comune di Genova.

PROBLEMATICHE NELL’ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI ATTESTAZIONE, CONSEGUENTI AL SISMA DEL 24/08/2016 E SUCCESSIVI

ANAC COMUNICATO 2017

Qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro – Problematiche nell’espletamento dell’attività di attestazione, conseguenti al sisma del 24/08/2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA.

CESSIONE RAMO D’AZIENDA - CONSEGUENZE SULLA QUALIFICAZIONE SOA - RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA

CONSIGLIO DI STATO ORDINANZA 2017

Si sottopongono all’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:

1. Se, ai sensi dell’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010 debba affermarsi il principio per il quale, in mancanza dell’attivazione del procedimento ivi contemplato (in sostanza, nuova richiesta di attestazione SOA), la cessione del ramo d’azienda comporti sempre, in virtù dell’effetto traslativo, il venir meno della qualificazione, o piuttosto, se debba prevalere la tesi che alla luce di una valutazione in concreto limita le fattispecie di cessione, contemplate dalla disposizione, solo a quelle che in quanto suscettibili di da dar vita ad un nuovo soggetto e di sostanziarne la sua qualificazione, presuppongono che il cessionario se ne sia definitivamente spogliato, ed invece esclude le diverse fattispecie di cessione di parti del compendio aziendale, le quali, ancorché qualificate dalle parti come trasferimento di “rami aziendali”, si riferiscano, in concreto, a porzioni prive di autonomia funzionale e risultano pertanto inidonee a consentire al soggetto cedente di ottenere la qualificazione.

2. Se l’accertamento effettuato dalla SOA, su richiesta o in sede di verifica periodica, valga sempre e solo per il futuro, oppure se, nei casi in cui l’organismo SOA accerti ex post il mantenimento dei requisiti speciali in capo al cedente, nonostante l’avvenuta cessione di una parte del compendio aziendale, l’attestazione possa anche valere ai fini della conservazione della qualificazione senza soluzione di continuità.

CONSORZI STABILI - REQUISITO CIFRA D’AFFARI – SOMMA DELLA CIFRA D’AFFARI DI CIASCUNA CONSORZIATA (84.7 - 216.14)

ANAC DELIBERA 2017

Nel caso di gara superiore a 20.000.000,00 di euro, in via transitoria il consorzio stabile può comprovare la cifra d’affari mediante la somma della cifra d’affari posseduta da ciascuna impresa consorziata.

OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata dall’A– B – Completamento costruzione nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria – Importo a base di gara: euro 26.852.828,23 - S.A. Comune di Reggio Calabria

PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 83, COMMA 10, 84, COMMA 4 E 95, COMMA 13, D.LGS 50/2016

ANAC DELIBERA 2017

Atto di segnalazione n. 2 del 1° febbraio 2017. Proposta di modifica degli articoli 83, comma 10, 84, comma 4 e 95, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

STRALCIO DELLA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA SULLE SOCIETÀ ORGANISMI DI ATTESTAZIONE (S.O.A.), ART. 84.3

ANAC 2016

Stralcio della ricognizione straordinaria sulle Società Organismi di Attestazione (S.O.A.)

FAQ SUL D.LGS. 50/2016 NEL PERIODO TRANSITORIO (37 - 38 - 47 - 84 - 213 - 216)

ANAC COMUNICATO 2016

Oggetto: Questioni interpretative relative all’applicazione delle disposizioni del d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio.

Pareri della redazione di CodiceAppalti.it

QUESITO del 09/02/2017 - CERTIFICAZIONI RILASCIATE DA ORGANISMI ACCREDITATI E ATTESTAZIONI SOA

Buongiorno, con riferimento agli artt. 84 e 90 del codice degli appalti, si chiede se "l'attestazione da parte di appositi organismi di diritto privato" di cui all'art 84 comma 1, sia la medesima "certificazione rilasciata da organismi accreditati" di cui all'art.90 comma. Grazie


QUESITO del 30/04/2017 - REQUISITI DI IDONEITA' TECNICA DEL CONSORZIO STABILE

Per un consorzio stabile, il possesso dei requisiti tecnici dopo 5 anni dalla sua costituzione, da chi deve essere posseduto? Dal consorzio o può essere mutuoato dalle consorziate? E cosa si intende per requisiti tecnici?


Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 16/09/2022 - SCORPORO CATEGORIA OG2 MINORE 10 % E MINORE 150.000 €

Affidamento di lavori avente ad oggetto categoria OS23. Sono presenti lavori di miglioramento statico su beni culturali cat. OG2 per un importo inferiore sia al 10% che a 150.000 €. E’ necessario scorporare la categoria OG2 (indipendentemente dall’importo e dalla percentuale) o è possibile inserirla in prevalente con facoltà di subappalto? In caso sia necessario lo scorporo la qualificazione in OG2 deve avvenire con art. 90 DPR 207/2010 o con art. 12 DM 154/2017 ? Grazie


QUESITO del 14/02/2022 - DIFFERENZA TRA CONSORZI E COOPERATIVE SOTTO IL PROFILO DELLE SOA PER QUANTO CONCERNE I LAVORI.

Relativamente ai lavori, sotto il profilo delle SOA, nel consorzio opera il c.d. "principio di cumulo alla rinfusa" come indicato nei pareri n. 370 e 1044. Si chiede invece se, le SOA di una cooperativa, debbano esser sempre riferite solo a quest'ultima e non ad eventuali suoi singoli soci caratterizzati da personalità giuridica, casistica ammessa dall'art. 2538, co. 3 del Codice Civile.


QUESITO del 26/03/2021 - RTI ORIZZONTALE E INCREMENTO DEL QUINTO

L'art. 61 del dpr 207/10 recita: 2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’articolo 92, comma 2. Nel caso di ATI orizzontale fra 2 imprese la Mandataria al fine del rispetto dell'art. 92 co.2 deve avere una SOA che copra il 40% dei lavori ma può godere dell'aumento dell'un quinto per dimostrare il possesso dei requisiti pari al 50% +1? Esempio: Importo lavori €550.000 con unica categoria SOA. La Capogruppo possiede cat. SOA class. I e la Mandante cat. SOA class. II: Va bene?


QUESITO del 07/12/2020 - QUALIFICAZIONE EX ART. 90 DPR 207/10 LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE A €150.000

Buonasera, la presente per chiedere cortesemente: in un appalto di lavori di importo pari ad €164.000 di cui €130.000 categoria prevalente OG3 ed €34.000 categoria scorporabile OG10 è ammissibile un impresa NON in possesso di SOA ma dei: requisiti ex art. 90 dpr 207/2010 con lavori analoghi OG3 e requisiti ex art. 90 dpr 207/2010 con lavori analoghi OG10? Grazie e cordiali saluti Maura


QUESITO del 25/09/2020 - RICHIESTA DI UN FATTURATO MINIMO QUALE REQUISITO SPECIALE.

Nel caso si debba gestire gare complesse e di importo molto elevato quali ad esempio quelle relative a lavori, allo scopo di poter avere la possibilità di individuare una ditta solida ed in possesso delle capacità economico finanziarie necessarie a sostenere la complessa attività lavorativa indetta in appalto, sarebbe possibile per la Stazione Appaltante richiedere la dimostrazione del possesso di un fatturato minimo, negli ultimi due anni (oppure è possibile chiederlo per un numero di anni più elevato? ) pari al triplo della base di gara al netto dell'IVA? Oltre a questo quali potrebbero essere altri requisiti speciali facili da controllare e/o gestire da poter richiedere al fine di poter individuare un'operatore economico con le caratteristiche precedentemente descritte? Magg. Filippo STIVANI


QUESITO del 17/09/2020 - CHIARIMENTI INVITO DITTE PRIVE DI REQUISITI (SOA)

Dovendo appaltare lavori in categoria OG1 classifica III mediante invito a 10 ditte, si chiede se sia possibile invitare ditte con categoria OG1 classifica I e classifica II, prevedendo nella lettera di invito la possibilità di avvalimento.


QUESITO del 29/10/2018 - OG11 (COD. QUESITO 392)

Un impresa ha posto il seguente quesito: "la scrivente impresa in possesso di attestazione SOA per le categorie OG2 - Cassifica VI e OG11 Classifica I chiede se puo' partecipare come impresa singola alla gara e dichiarare di subappaltare le lavorazioni ricadenti nella categoria OS28 per la parte eccedente (5,50% circa), per la categoria OS30 per la parte eccedente (8,85% circa) e per la categoria OS2A per l'intero importo (3,42%). L'appalto prevede: OG2 II 437.757,04 43,96 Prevalente OS28 I 235.338,23 23,63 scorporabile OS30 I 268.631,27 26,96 scorporabile OS2A I 34.000,00 3,42 scorporabile OS3 I 20.031,51 2,01 scorporabile Quale risposta dare? Riongrazinado anticipatamente porgo distinti saluti.


QUESITO del 12/04/2018 - REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI (COD. QUESITO 279)

IN UNA GARA DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI, IL BANDO PUO’ PREVEDERE QUALE REQUISITO DI QUALIFICAZIONE, OLTRE ALL’ATTESTAZIONE SOA, ANCHE REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA QUALI AVERE REALIZZATO INTERVENTI DI NATURA ANALOGA?


QUESITO del 23/01/2018 - OBBLIGO DELLE STAZIONI APPALTANTI DI RILASCIARE I CEL (COD. QUESITO 170) (84.4.B)

Vorrei sapere se la Stazione appaltante, ai fini del rilascio del CEL, deve valutare, ai sensi dell'art. 83 del DPR 207/2010, esclusivamente i lavori iniziati ed ultimati nei 5 anni precedenti alla data di sottoscrizione con la SOA. A tal fine vorrei sapere se sussiste l'obbligo di rilascio dei CEl nei confronti di ditte che non hanno sottoscritto il contratto con una SOA e se si può richiedere copia del contratto con la SOA ai fini della determinazione del periodo temporale di riferimento per l'emissione dei CEL.


QUESITO del 16/01/2018 - QUALIFICAZIONE SULLA SCORPORABILE SIOS - ART. 84 COMMA 1 CODICE E ARTT 60 E 92 COMMA 7 DEL DPR 207/2010 (COD. QUESITO 159) (84.1)

In un appalto dei lavori è presente una scorporabile del valore di € 170.000,00, superiore al dieci per cento del valore dell'appalto, ascrivibile alle categorie super specialistiche di cui al Decreto 248/2016 ( cosidette SIOS). Il concorrente che intende partecipare indica la volontà di subappaltare, fino al limite del 30% della suddetta categoria, e per la restante parte a carico ( 70%) dell'importo, pari ad € 119.000, intende qualificarsi non con SOA di cui è sprovvisto, ma nelle modalità di cui all'articolo 90 comma 1 DPR 207/2010. Deve intendersi prevalente il favor espresso dal legislatore all'articolo 93 comma 7 del DPR 207/2010, e quindi è accettabile la qualificazione proposta dal concorrente, o prevale il principio di unitarietà della prestazione e quindi essendo quella SIOS in origine superiore ad EURO 150.000 qualsiasi soluzione proposta dal concorrente di esecuzione necessita in gara comunque del possesso della certificazione SOA?


QUESITO del 23/11/2017 - QUALIFICAZIONE PER SCORPORABILE INFERIORE AD € 150.000,00 - ART 84 D.LGS. 50/2016 E ARTT 90 E 92 DPR 207/2010 (COD. QUESITO 100)

Appalto di lavori di importo complessivo superiore ad EURO 150.000,00. E' presente una lavorazione scorporabile ( >10% dell'importo dell'appalto) a qualificazione obbligatoria (no SIOS) di importo inferiore ad EURO 150.000.La ditta concorrente, per la suddetta scorporabile, deve qualificarsi con SOA o sono sufficienti i requisiti articolo 90 DPR 207/2010 nel caso: 1) si presenti in ATI verticale e quindi la lavorazione viene assunta da una delle mandanti; 2) si presenti come ditta singola. E se anche la lavorazione prevalente fosse di importo inferiore ad EURO 150.000,00, per detta lavorazione occorre la SOA o sono sufficienti i requisiti articolo 90 DPR 207/2010?


QUESITO del 17/11/2017 - EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI (COD. QUESITO 92) (84.4 - 105.22)

UNA DITTA SUBAPPALTATRICE DI UN LAVORO TERMINATO MA ANCORA PRIVO DI COLLAUDO RICHIEDE EMISSIONE DI CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI PER LA PARTE ESEGUITA. PUO' ESSERE EMESSO ANCHE SOLO CON TALE ISTANZA O OCCORRE QUELLA DELL'AGGIUDICATARIO? QUALI LAVORI VANNO DICHIARATI? SOLO IL SUBAPPALTO PRESTATO O L'INTERO APPALTO?


QUESITO del 06/11/2017 - AVVALIMENTO ATTESTAZIONE SOA (COD. QUESITO 75) (84 - 83.1.B - 89 - 89.11)

Atteso che il d.lgs. 56/2017 ha espunto dall'art. 89 c. 1 d.lgs. 50/2016 l'avvalimento relativo al "possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84" (che afferiscono all'attestazione SOA), si chiede se l’avvalimento dell’attestazione SOA oggi è vietato, in quanto trattasi di requisito “soggettivo” (connotato da intuitus personae). Tuttavia, l'avvalimento può essere ammesso per i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) e c) del Codice di cui l’ausiliata necessita per l'idoneità a eseguire lavori sia inferiori che superiori a € 150.000? In particolare, per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000, per i quali è richiesta l'attestazione SOA, l’avvalimento (se non ammesso per l’attestazione) può afferire comunque ai predetti requisiti dell’ausiliaria che le hanno consentito il conseguimento dell’attestazione SOA e, in tal caso, può avvalersi anche dell’ISO 9000 per classifiche oltre la II?


QUESITO del 20/06/2017 - ART. 89. (AVVALIMENTO) D.LGS. 50/2016 (COD. QUESITO 24) (84 - 89)

Atteso che il d.lgs. 56/2017 ha soppresso all'art. 89 comma 1 del d.lgs. 50/2016 le parole "nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84", deve ritenersi che non è più possibile l'avvalimento per il requisito di qualificazione relativo al possesso dell'attestazione SOA per le categorie e classifiche di appalto?


QUESITO del 25/08/2016 - ART. 84, COMMA 4, LETT. B) – CERTIFICATI RILASCIATE ALLE IMPRESE ESECUTRICI DALLE STAZIONI APPALTANTI (84.4.B)

1. Come si procede all’emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica fino all’adozione dei nuovi modelli da parte dell’Autorità?


CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...