Art. 22. Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fissati i criteri per l'individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali è obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altresì definiti le modalità di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di monitoraggio sull'applicazione dell'istituto del dibattito pubblico. A tal fine è istituita una commissione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di raccogliere e pubblicare informazioni sui dibattiti pubblici in corso di svolgimento o conclusi e di proporre raccomandazioni per lo svolgimento del dibattito pubblico sulla base dell'esperienza maturata. Ai componenti della commissione è riconosciuto un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le missioni effettuate nei limiti previsti per il personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con oneri complessivi non superiori a 18.000 euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno 2022. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; DPCM 10-5-2018 n. 76 in vigore dal: 24-8-2018 ; Si veda anche quanto dispone in via transitoria fino al 30/6/2023 l’art. 8 comma 6-bis del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020, come modificato dal DL 77/2021 in vigore dal 1-6-2021, comma modificato dal DL 121/2021 in vigore dal 11/09/2021

3. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore proponente l'opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalità individuate dal decreto di cui al comma 2.

4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.

Sulla disciplina del Dibattito pubblico si veda anche quanto dispone l’art. 46 del DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021 per gli interventi del PNRR

Relazione

L'articolo 22 (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico), disciplina le modalità in cui si effettua il dibattito pubblico finalizzato a consentire la partecipazi...

Commento

L'articolo 22, nel rispetto dei criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere ppp) e qqq) della legge 28 gennaio 2016 n. 111, prevede, al comma 1, che le amministrazioni aggiudicatrici e g...
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Giurisprudenza e Prassi

DECRETO SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

NAZIONALE DECRETO 2021

Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (21G00133) - Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021

LINEE GUIDA PROCEDIMENTO ABBREVIATO PER LE OPERE SOTTOPOSTE A DIBATTITO PUBBLICO

MIN INFRASTRUTTURE RACCOMANDAZIONE 2021

Linee guida sul procedimento abbreviato per le opere di cui all'allegato n. 4, per le quali e obbligatorio il Dibattito Pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni legge di conversione 29 luglio 2021, n.108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

DIBATTITO PUBBLICO - LINEE GUIDA

MIN INFRASTRUTTURE RACCOMANDAZIONE 2021

Raccomandazione n.1 sulle linee guida sul dibattito pubblico

OPERE SOTTOPOSTE A DIBATTITO PUBBLICO - MODALITA' DI SVOLGIMENTO (22.2)

NAZIONALE DPCM 2018

Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 28/05/2020 - PUBBLICAZIONE SU MIT DELLA NOMINA A RUP

Gent.mi, la pubblicazione sul sito del MIT della disposizione di nomina a RUP può avvenire solo con la pubblicazione della procedura (e quindi quando saranno pronti tutti i dati della procedura: cig, cpv, cup, capitolato speciale, oppure avviso per manifestazione di interesse, ecc.), non tempestivamente quando avviene la nomina a RUP (ma ancora non sono pronti gli atti da pubblicare, perchè il RUP li deve ancora formare)? Laddove sia, invece, possibile pubblicare la disposizione di nomina a RUP a prescindere dai dati della procedura di gara a cui è collegata, vi chiedo di indicarmi i passaggi concreti da seguire sulla piattaforma. Inoltre, riguardo all'asseverazione della risposta al quesito, quanto tempo passa dalla risposta alla asseverazione e pubblicazione del quesito? Vi ringrazio e porgo un cordiale saluto, Delfina


ENTI AGGIUDICATORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice: ai sensi del presente punto 2.3;
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...