Art. 187. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto medesimo.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l'appalto. L'offerente può anche essere un contraente generale.

6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilità. L'aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all'esecuzione dell'opera. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016

7. L'opera oggetto del contratto di locazione finanziaria può seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l'opera può essere realizzata su area nella disponibilità dell'aggiudicatario.

Relazione

L'articolo 188 (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità), in analogia all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di locazione fin...

Commento

L'articolo 187, in analogia all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, interviene in materia di locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. L’unica differ...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO TRAMITE LOCAZIONE FINANZIARIA - REGIME FISCALE APPLICABILE

AGENZIA ENTRATE RISPOSTA 2021

Trattamento ai fini delle imposte indirette di un contratto di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica.

QUESITO: il Comune chiede quale sia il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette, applicabile ad un contratto di partenariato pubblico-privato mediante proposta di locazione finanziaria di opera pubblica. e, in particolare, con riferimento al trasferimento del diritto di superficie, nonché alla detraibilità dell'Iva addebitata al Comune, con l'aliquota del 10%, sui canoni di leasing immobiliare, tenuto conto del fatto che i canoni di gestione del centro natatorio, che saranno versati dal gestore al Comune, saranno senz'altro assoggettati ad Iva con aliquota ordinaria.

CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - LOCAZIONE FINANZIARIA - CORRETTEZZA DELLA CONTABILIZZAZIONE “OFF BALANCE”

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

Il Collegio ritiene che l’Ente locale, per valutare se nei casi concreti che si approccia a definire con gli operatori economici privati sussistono le condizioni per non contabilizzare nel proprio bilancio una locazione finanziaria per la realizzazione di un’opera di pubblica utilità di lunga durata debba scrupolosamente attenersi alle disposizioni surrichiamate considerando in particolare i seguenti parametri: il contratto di locazione finanziaria, conformemente ai principi della richiamata delibera della Sezione autonomie, potrà non essere considerato nel proprio bilancio come indebitamento solo nel caso in cui i contenuti reali del contratto rispondano pienamente, sia in sede di definizione che di attuazione e conclusione, alla disciplina contenuta negli articoli 3 e 180 del codice dei contratti ed alle decisioni Eurostat relative ai contratti di partenariato pubblico privato; ai fini della corretta allocazione dei rischi per il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, l’Ente locale è tenuto oltre ai rischi di costruzione, disponibilità e domanda ad individuare e valutare preventivamente le ulteriori fattispecie di rischio previste nelle decisioni Eurostat e richiamate a titolo esemplificativo nelle linee guida ANAC del 2018, relativamente all’intera durata dell’operazione, attraverso un’accurata analisi dei contenuti di ogni pattuizione e dell’effetto complessivo del loro collegamento (garanzie, indicizzazione prezzi, decurtazione di canone, adeguamento del corrispettivo di riscatto, in presenza di eventuali evenienze) che possano avere riflessi sul bilancio pubblico; • l’ente locale è tenuto, avvalendosi di ampia ed approfondita istruttoria, estesa anche alla comparazione con i diversi prodotti finanziari presenti sul mercato, alla preliminare verifica della convenienza del ricorso alla fattispecie di partenariato pubblico privato rispetto all’alternativo e tradizionale appalto pubblico in termini di ottimizzazione dei costi a carico del proprio bilancio avuto riguardo sia alla capacità del progetto di generare ricchezza che alla redditività dell’operatore economico; eventuali operazioni comportanti oneri a carico dell’ente derivanti da contributi, garanzie, finanziamenti, canoni o altre prestazioni discendenti dal contratto per un importo superiore al 49% del valore complessivo del finanziamento non potranno che essere contabilizzate “on balance”.

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2017

“1. Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito.

2. Le procedure di realizzazione in partenariato di opere pubbliche e servizi che non siano sostanzialmente corrispondenti alla regolamentazione tipica generale, definita nelle surricordate norme del codice dei contratti, devono considerarsi rientranti nel novero dei contratti e delle operazioni assimilate al contratto di leasing finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 17, della l. n. 350/2003, indipendentemente dalla qualificazione formale attribuita dalle parti, secondo le disposizioni contenute nel punto 3.25 del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con ogni coerente conseguenza in termini di modalità di contabilizzazione, di computo ai fini del calcolo del tetto del debito massimo ammissibile, di responsabilità per quanti contribuiscano a porre in essere atti negoziali elusivi del limite di indebitamento”.

CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...