ALLEGATO VII - TERMINI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI DI ESECUZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 8

(Allegato IV dir. 25)

1. Gli atti di esecuzione-di cui all'articolo 8 sono adottati entro i seguenti termini:

a) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all'articolo 8, comma 4;

b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

I termini indicati alle lettere a) e b) del presente paragrafo sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un'amministrazione nazionale indipendente competente per l'attività in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l'eventuale applicabilità all'attività in questione dell'articolo 8, comma 1 conformemente all'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Tali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all'articolo 8, comma 5 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all'atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.

I termini di cui al primo comma possono essere prorogati dalla Commissione con l'accordo dello Stato membro o dell'ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.

2. La Commissione può chiedere allo Stato membro o all'ente aggiudicatore interessati o alle Autorità indipendenti competenti di cui all’articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.
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