Articolo 105. Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita.

1. I rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita sono disciplinati all’allegato II.8. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

RELAZIONE L’articolo 105 disciplina i rapporti di prova, le certificazioni delle qualità, i mezzi di prova, il registro on line dei certificati e i costi del ciclo vita. I rapporti di prova, le cert...

Commento

NOVITA’ • L’art. 105 contiene una previsione di mero rinvio all’allegato II.8 per quanto riguarda i rapporti di prova, certificazioni di qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e co...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 12/04/2023 - SUBAFFIDAMENTO NON SUBAPPALTO (RIF. ART. 105 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016)

La richiesta di chiarimento che si pone all’attenzione si riferisce al comma 2 dell’art. 105 del Codice con l’obiettivo di identificare i limiti per i subcontratti gestiti come subaffidamenti (non subappalti) di “fornitura con posa” e “noli a caldo”. In particolare: se la normativa prevede che, per configurarsi un subappalto, è necessaria la contemporanea presenza delle due condizioni di seguito elencate (unite dalla congiunzione “e” nel testo della norma): • Importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro; • Incidenza del costo della manodopera e del personale superiore al 50% del contratto da affidare; è possibile dedurre che, il venir meno di una soltanto delle due condizioni, faccia sì che il subcontratto possa automaticamente non configurarsi come subappalto? Da questa interpretazione, quindi, possono discendere queste due situazioni estreme: 1) Se ho una fornitura con posa (o un nolo a caldo) che ha incidenza della manodopera inferiore al 50%, automaticamente posso gestirlo come subaffidamento (non subappalto) indipendentemente dal suo importo? 2) Se ho una fornitura con posa (o un nolo a caldo) di importo inferiore al 2% ed a 100.000 euro, automaticamente posso gestirlo come subaffidamento (non subappalto) indipendentemente dall’incidenza della manodopera? In altri termini, posso gestire un subcontratto per “fornitura con posa” o “nolo a caldo” come subaffidamento (non subappalto) anche se il suo importo sia superiore al 2% (e magari comunque sotto i 100.000 euro) qualora l’incidenza della manodopera sia comunque inferiore al 50%?