Art. 45. Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni .

1. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.

2. L'autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. L'autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'autorità nazionale anticorruzione rende pubblici i relativi provvedimenti. L'autorità nazionale anticorruzione, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
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Giurisprudenza e Prassi

REGOLAMENTO POTERE SANZIONATORIO ANAC - REVISIONE

ANAC DELIBERA 2023

Revisione del regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97” del 16 novembre 2016, pubblicato nella G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016 e s.m.i

OMESSA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA - SANZIONI

ANAC DELIBERA 2019

Delibera

•che la sanzione di cui all’art. 15, co. 3, del d.lgs. 33/2013 per la mancata pubblicazione dei dati inerenti gli incarichi di collaborazione o consulenza, ha natura disciplinare in quanto irrogata all’esito di procedimento disciplinare, come espressamente stabilito dal medesimo comma 3;

•che il sistema di vigilanza posto dal d.lgs. 33/2013 è fondato sia sul potere di accertamento da parte dell’ANAC delle violazioni degli obblighi di pubblicazione, potere ad essa attribuito dall’art. 45 del d.lgs. 33/2013, sia sull’autonomo potere di verifica, accertamento e segnalazione delle violazioni da parte del RPCT di ogni pubblica amministrazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 43 del medesimo decreto;

•che, ai sensi dell’art. 45, del d.lgs. 33/2013, l’Autorità accerta l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente esercitando poteri ispettivi e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione dei dati e documenti mancanti, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

•che, in attuazione di quanto disposto dal predetto art. 45 del d.lgs. 33/2013, pur rimanendo in capo ad ANAC il potere di accertamento delle violazioni degli obblighi in materia di pubblicazione del medesimo decreto, laddove il RPCT di una amministrazione riscontri l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni sugli incarichi di consulenza o collaborazione di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013, spetta alla singola amministrazione individuare e irrogare la sanzione disciplinare prevista dallo stesso art. 15, co. 3;

•che non si possa procedere all’applicazione “in via analogico-estensiva” dell’art. 47 del d.lgs. 33/2013 ai procedimenti di irrogazione della sanzione per la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. Deve, quindi, escludersi la competenza dell’ANAC ad irrogare la sanzione prevista all’art. 15, co. 3 del d.lgs. 33/2013, tenuto conto che le violazioni e le relative sanzioni contenute all’art. 47 si riferiscono a fattispecie di inadempimento tipizzate, in cui non è inclusa la violazione delle misure di trasparenza contenute all’art. 15;

•che le amministrazioni, nell’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 15, co. 3 del d.lgs. 33/2013, non possano fare riferimento ai criteri della legge 24 novembre 1981, n. 689

recante «Modifiche al sistema penale» in quanto, per espressa previsione dell’art. 12, essa non si applica ai procedimenti di natura disciplinare.

Oggetto: natura delle sanzioni previste nel caso di omessa pubblicazione delle informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013