Art. 61 Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale. (1)

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 61, n. 2, "nella parte in cui stabilisce che chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che rivestano la qualità di appaltatore di lavori o di servizi comunali non può essere eletto alla carica di sindaco, anziché stabilire che chi si trova in detta situazione non può ricoprire la carica di sindaco."
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