Art. 150 Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali é riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del presente testo unico.

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

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