Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'art.377-bis del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il DECRETO LEGISLATIVO 07 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 01/08/2011, n.177) , in vigore dal 16/08/2011 nel modificare l'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116 (in G.U. 14/8/2009, n. 188), ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) l'introduzione dell'art. 25-decies
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