Art. 19 Numero dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo

1. Nelle procedure ristrette, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo. Quando si avvalgono di tale facoltà le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e ove lo ritengano opportuno, il numero massimo.

2. Nelle procedure di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

3. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando il quale non deve essere comunque inferiore a quello di cui al comma 2.

4. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.

5. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità é inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3.

6. Se la stazione appaltante ritiene che il numero dei candidati idonei sia troppo basso per garantire una reale concorrenza, può sospendere la procedura e ripubblicare il bando di gara iniziale ai sensi dell'articolo 22, fissando un nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione. In questo caso, i candidati selezionati mediante la prima pubblicazione e quelli selezionati mediante la seconda sono invitati a norma dell'articolo 67 del codice. Il bando o la lettera d'invito precisano se la stazione appaltante intende avvalersi di tale facoltà.

7. Permane impregiudicata la facoltà della stazione appaltante di annullare la procedura di appalto in corso e di avviare una nuova procedura.

8. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui agli articoli 56, comma 4, e 58, comma 9, del codice, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nella documentazione dell'appalto. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.
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