Art. 218. Appalti aggiudicati ad un'impresa comune avente personalità giuridica o ad un'impresa collegata

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Ai fini del presente articolo «impresa collegata» é qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o, nel caso di enti non soggetti a tale decreto, qualsiasi impresa su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 3, comma 28 del presente codice o che possa esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come quest'ultimo, sia soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne.

2. Alle condizioni previste dal successivo comma 3, il presente codice non si applica agli appalti stipulati:

a) da un ente aggiudicatore con un'impresa collegata, o

b) da una associazione o consorzio o da una impresa comune aventi personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere un'attività ai sensi degli articoli da 208 a 213 del presente codice con un'impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.

3. Il comma 2 si applica:

a) agli appalti di servizi purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei servizi provenga dalla fornitura di tali servizi alle imprese cui é collegata;

b) agli appalti di forniture purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo delle forniture provenga dalla messa a disposizione di tali forniture alle imprese cui é collegata;

c) agli appalti di lavori, purché almeno l'80% del fatturato medio realizzato dall'impresa collegata negli ultimi tre anni nel campo dei lavori provenga dall'esecuzione di tali lavori alle imprese cui é collegata.

Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell'attività dell'impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non é disponibile, basta che l'impresa dimostri, in base a proiezioni dell'attività, che probabilmente realizzerà il fatturato di cui alle lettere a), b) o c) del comma 3. Se più imprese collegate all'ente aggiudicatore forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le suddette percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale dovuto rispettivamente alla fornitura di servizi, forniture o lavori da parte di tali imprese collegate.

4. La presente parte non si applica, inoltre, agli appalti aggiudicati:

a) da un'associazione o consorzio o da un'impresa comune aventi personalità giuridica, composti esclusivamente da più enti aggiudicatori, per svolgere attività di cui agli articoli da 208 a 213, a uno di tali enti aggiudicatori, oppure

b) da un ente aggiudicatore ad una associazione o consorzio o ad un'impresa comune aventi personalità giuridica, di cui l'ente faccia parte, purché l'associazione o consorzio o impresa comune siano stati costituiti per svolgere le attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre anni e che il loro atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte per almeno lo stesso periodo.

5. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione, su sua richiesta, le seguenti informazioni relative all'applicazione delle disposizioni dei commi 2, 3 e 4:

a) i nomi delle imprese o delle associazioni, raggruppamenti, consorzi o imprese comuni interessati;

b) la natura e il valore degli appalti considerati;

c) gli elementi che la Commissione può giudicare necessari per provare che le relazioni tra l'ente aggiudicatore e l'impresa o l'associazione o il consorzio cui gli appalti sono aggiudicati rispondono agli obblighi stabiliti dal presente articolo.

Relazione

Relazione all’articolo 218 Il presente articolo recepisce l’art. 23 della direttiva 2004/17 relativo all’esclusione dell’applicazione della disciplina comunitaria agli affidamenti ad imprese collegat...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN HOUSE PER GLI APPALTI STIPULATI DA UN ENTE AGGIUDICATORE CON UN’IMPRESA COLLEGATA

AVCP PARERE 2013

L’art. 218 del D. Lgs. n. 163/2006, nel codificare l’ammissibilita' dell’affidamento in house agli appalti stipulati da un ente aggiudicatore con un’impresa collegata, ha introdotto una deroga eccezionale al principio generale della necessita' della procedura ad evidenza pubblica, limitandolo al caso in cui si realizza il rapporto di immedesimazione tra ente affidante ed ente affidatario, fattispecie che si concretizza quando sussiste un rapporto di collegamento cosi' come definito dall’art. 3, comma 28, del D. Lgs. n. 163/2006, e quando il fatturato dell’ente affidatario sia stato realizzato per l’80% nei confronti dell’ente affidante. La legittimazione della deroga si fonda sulla valenza riconosciuta dal legislatore al rapporto di collegamento, in forza del quale l’impresa collegata si qualifica come una promanazione del soggetto aggiudicatore, secondo la definizione fornita dall’art. 218, comma 1. L’affidamento diretto dei servizi di progettazione da parte di un ente aggiudicatore ad una societa' interamente partecipata puo' dirsi legittimo nei limiti in cui siano rispettati i requisiti previsti dall’art. 218. Al di fuori della deroga espressamente prevista per i rapporti tra ente aggiudicatore ed impresa collegata, qualora l’impresa collegata non esegua direttamente i servizi e/o i lavori affidatigli, essa è tenuta alla selezione dei terzi affidatari nel rispetto delle norme dell’evidenza pubblica, in quanto, per il solo fatto di essere stata assegnataria diretta dei servizi e lavori dal soggetto aggiudicatore in assenza di gara, ha assunto essa stessa la funzione di ente aggiudicatore, ai sensi dell’art. 207 D.lgs. n. 163/2006 (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5007/2001).Oggetto:

Oggetto: richiesta di parere Ministero Infrastrutture e Trasporti – qualificazione della societa' A. S.p.a. quale ente aggiudicatore ai sensi della Parte III del D.Lgs. 163/2006

CIG SEMPLIFICATO E CIG A CARNET

AVCP COMUNICATO 2011

Semplificazione delle modalita' di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/07/2011 - AVVISO AI CREDITORI - LEGITTIMAZIONE

avviso ai creditori di cui all'art. 218, dpr 207/2010 (prima 189, dpr 554/99): 1) deve essere effettuato anche per lavori per i quali è previsto il certificato di regolare esecuzione in luogo del collaudo? 2) i danni di cui parla la norma potrebbeero non essere solo intesi quali danni a proprietà occupate/espropriate. L'avviso va effettuato anche nel caso in cui non ci sia stata occupazione/esproprio di nessuna area? 3) nel caso di accordo bonario con i proprietari che hanno ceduto le loro proprietà, occorre ugualmente mandare al Comune l'avviso?


QUESITO del 20/01/2011 - FAQ AVCP: CONTRATTI ESCLUSI: ARTICOLI 218 E 149 DEL CODICE DEI CONTRATTI. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

A11. Sono soggetti all’obbligo della tracciabilità i contratti di appalto affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate (ai sensi degli articoli 218 e 149 del Codice dei contratti)?


QUESITO del 01/08/2007 -

OGGETTO: Limitazioni in merito all’applicabilità del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006. Questa Società è a totale capitale pubblico, i cui soci sono i Comuni. A seguito convenzione sottoscritta con l’A.A.T.O. Polesine, questa Società come Ente Gestore, ha la gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio di cui al precedente capoverso fino al 31.12.2023. La scrivente per lo svolgimento di determinate attività: conduzione tecnico – operativa degli impianti di depurazione, ha costituito una Società – So.De.A. Srl -, della quale detiene il 70% delle quote, quindi si trova nelle condizioni di cui all’Art. 218 – 1° comma - del D. Lgs. 163/2006; La restante quota del 30% risulta a favore di un Socio privato, scelto nel rispetto di procedura ad evidenza pubblica – Art, 32, comma 3°, punto 4 del D. Lgs. 163/2006 - La So. De.A. Srl, nell’ambito delle proprie attività, espleta più dell’80% del proprio fatturato a favore di questa Società Polesine Servizi SpA, quindi sussistono le condizioni di cui all’Art. 218 – 3° comma - del D. Lgs. 163/2006. Il Socio privato di So.De.A. Srl, che detiene il 30% della quota della stessa, ha i requisiti, intesi come categoria e classifiche, per l’esecuzione fino ad un certo importo di lavorazioni per le quali So.De.A. Srl è stata costituita – Art. 32, comma 3 punto 2 del D. Lgs. 163/2006 -. La So. De.A. Srl provvede alla realizzazione dell’opera in misura superiore al 70%, mentre la rimanente quota potrà essere affidata a soggetti terzi aventi i requisiti. In relazione a quanto complessivamente esposto, e, ritenendo ne sussistano i presupposti, si chiede il parere di Codesto Soggetto nei casi di specie, della non applicazione da parte di questa Società del D. Lgs n. 163/2006.