Art. 41-ter. Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo

1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello nazionale, il prefetto puo' istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di:

a) favorire la continuazione dell’attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all’amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all’Agenzia nella fase dell’amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall’amministratore giudiziario e dall’Agenzia.

comma modificato dal DL 113/2018 in vigore dal 4-12-2018

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell’Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all’articolo 112, comma 3;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

g) un rappresentante delle associazioni individuate dall’articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l’opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l’amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

5. Le amministrazioni provvedono all’attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

articolo introdotto dalla L. 161/2017 in vigore dal 18-11-2017
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