Art. 1 - Norme di coordinamento e abrogazione in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 42 é sostituito dal seguente:

"Art. 42. - La tutela giurisdizionale contro gli atti di proclamazione degli eletti, per motivi inerenti alle operazioni elettorali successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, é disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.";

b) sono abrogati gli articoli 43 e 46, secondo comma.
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