Articolo 26 Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1. Nel caso di contratti destinati a contemplare più attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per ogni attività distinta o di aggiudicare un contratto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, si applica il presente articolo, paragrafo 2. La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere detto contratto o detti contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

2. Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attività soggetta alla presente direttiva e un’altra attività che:

a) è soggetta alla direttiva 2009/81/CE; o

b) è disciplinata dall’articolo 346 TFUE,

il contratto può essere aggiudicato conformemente alla direttiva 2009/81/CE nei casi di cui alla lettera a) e può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera b). Il presente comma fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.

I contratti di cui al primo comma, lettera a), che comprendano in aggiunta appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE, possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.

Tuttavia, è condizione per l’applicazione del primo e del secondo comma che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.

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