Articolo 6 Revisione delle soglie e dell’elenco delle autorità governative centrali

1. Dal 30 giugno 2013 la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (AAP) e procede, se necessario, alla loro revisione in conformità del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP, la Commissione calcola il valore di tali soglie sulla base del valore giornaliero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall’AAP che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2. Al momento di effettuare la revisione ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, la Commissione inoltre rivede:

a) la soglia di cui all’articolo 13, primo comma, lettera a), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori;

b) la soglia di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), allineandola alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali.

3. Dal 1o gennaio 2014, ogni due anni la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), rivedute a norma del presente articolo, paragrafo 1.

Contestualmente, la Commissione determina, nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, i valori della soglia di cui all’articolo 4, lettera d).

In conformità con il metodo di calcolo di cui all’AAP sugli appalti pubblici, la determinazione di tali valori è basata sulla media del valore giornaliero di tali valute corrispondente alla soglia applicabile espressa in euro durante i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1o gennaio.

4. La Commissione pubblica le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore nelle valute nazionali di cui al paragrafo 3, primo comma, e il valore determinato conformemente al paragrafo 3, secondo comma, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea all’inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per adattare la metodologia di cui al presente articolo, paragrafo 1, secondo comma, alle modifiche della metodologia di cui all’AAP per la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), e per la determinazione dei valori corrispondenti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui moneta non è l’euro, come menzionato al presente articolo, paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, e per la revisione delle soglie di cui all’articolo 13, lettere a) e b), ai sensi del presente articolo, paragrafo 2.

6. Qualora si renda necessaria la revisione delle soglie di cui all’articolo 4, lettere a), b) e c), delle soglie di cui all’articolo 13, primo comma, lettere a) e b), e i limiti di tempo non consentano l’uso della procedura di cui all’articolo 87, e quindi motivi imperativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 88 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo, paragrafo 5, secondo comma.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 87 per modificare l’allegato I al fine di aggiornare l’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici in funzione delle comunicazioni degli Stati membri, quando dette modifiche siano necessarie per identificare correttamente le amministrazioni aggiudicatrici.
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