Articolo 39 Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande o delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto, in particolare, della complessità della concessione e del tempo necessario per preparare le offerte o le domande, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Quando le domande o le offerte possono essere presentate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione in loco dei documenti allegati ai documenti di gara, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione o per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le domande o le offerte e sono comunque superiori ai termini minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4.

3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione alla concessione, comprese eventualmente le offerte, è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando.

4. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di ventidue giorni dalla data di trasmissione dell’invito a presentare offerte.

5. Il termine per la ricezione delle offerte può essere ridotto di cinque giorni se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica ai sensi dell’articolo 29.

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