Articolo 33 Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l’avviso di cui all’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate negli allegati V, VII e VIII e nel formato dei modelli uniformi, compresi i modelli uniformi per le rettifiche.

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura consultiva di cui all’articolo 50.

2. I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 sono redatti, trasmessi per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e pubblicati in conformità dell’allegato IX. L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea rilascia all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore una conferma della ricezione dell’avviso o del bando e della pubblicazione delle informazioni trasmesse, con menzione della data della pubblicazione, che vale come prova della pubblicazione. I bandi e gli avvisi sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sono a carico dell’Unione.

3. I bandi di concessione sono pubblicati per esteso in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione a scelta dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. Il testo o i testi pubblicati in tali lingue sono gli unici facenti fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.

4. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni non sono pubblicati a livello nazionale prima della pubblicazione da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea a meno che, quarantotto ore dopo che l’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea conferma che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha ricevuto l’avviso di cui al paragrafo 2, la pubblicazione a livello di Unione non abbia avuto luogo. I bandi di concessione e gli avvisi di aggiudicazione pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea ma menzionano la data della trasmissione del bando o dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

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