Articolo 23 Concessioni riguardanti sia attività cui all’allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza
1. Nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.
In deroga all’articolo 21, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applica il paragrafo 2 del presente articolo.
La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto e l’aggiudicazione di più contratti distinti, tuttavia, non può essere effettuata allo scopo di escludere il contratto o i contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.
2. Nel caso di contratti destinati a contemplare un’attività soggetta alla presente direttiva e un’altra attività che:
a) è disciplinata dall’articolo 346 TFUE; o
b) è soggetta alla direttiva 2009/81/CE,
l’ente aggiudicatore può:
i) aggiudicare un contratto senza applicare la presente direttiva nei casi di cui alla lettera a); o
ii) aggiudicare un contratto conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 2009/81/CE, nei casi di cui alla lettera b). Il primo comma del presente paragrafo fa salve le soglie ed esclusioni previste dalla direttiva 2009/81/CE.
I contratti di cui alla lettera b) che comprendano anche appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE possono essere aggiudicati senza applicare la presente direttiva.
Tuttavia, è condizione per l’applicazione del presente paragrafo che l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni obiettive e che la decisione di aggiudicare un contratto unico non sia adottata allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva.