Articolo 22 Contratti concernenti sia le attività di cui all’allegato II sia altre attività

1. In deroga all’articolo 20, nel caso di contratti destinati a contemplare varie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico. Quando gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto separato, la decisione che determina quali regole applicare a ciascuno di tali contratti distinti è presa in base alle caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 20, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un contratto unico, si applicano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia, quando una delle attività interessate è disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica l’articolo 23 della presente direttiva.

La scelta tra l’aggiudicazione di un unico contratto o l’aggiudicazione di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere il contratto o i contratti dall’ambito di applicazione della presente direttiva o, dove applicabile, dall’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE.

2. A un contratto destinato all’esercizio di più attività si applicano le norme relative alla principale attività cui è destinato.

3. Nel caso di contratti per cui è oggettivamente impossibile stabilire a quale attività siano principalmente destinati, le norme applicabili sono determinate conformemente a quanto segue:

a) la concessione è aggiudicata conformemente alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici, se una delle attività alla quale il contratto è destinato è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra attività è soggetta alle disposizioni della presente direttiva applicabili alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;

b) il contratto è aggiudicato secondo la direttiva 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra dalla direttiva 2014/24/UE;

c) il contratto è aggiudicato secondo la presente direttiva se una delle attività cui è destinato il contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra non è soggetta alla presente direttiva, né alla direttiva 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE.

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