Articolo 21 Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

1. Nel caso di contratti misti aventi per oggetto elementi di una concessione disciplinati dalla presente direttiva e appalti o altri elementi disciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si applica il presente articolo.

Nel caso dei contratti destinati a contemplare diverse attività, una delle quali è disciplinata all’allegato II della presente direttiva o alla direttiva 2014/25/UE, e un’altra disciplinata dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, le disposizioni applicabili sono stabilite, rispettivamente, conformemente all’articolo 23 della presente direttiva e all’articolo 26 della direttiva 2014/25/UE.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un contratto unico.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti per le parti distinte, la decisione sul regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto unico, per determinare il regime giuridico applicabile si applicano i seguenti criteri:

a) se parte di un determinato contratto è disciplinata dall’articolo 346 TFUE, o le diverse parti sono disciplinate rispettivamente dall’articolo 346 TFUE e dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive;

b) se parte di un determinato contratto è disciplinata dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere aggiudicato conformemente alla presente direttiva o alla direttiva 2009/81/CE, purché l’aggiudicazione di un contratto unico sia giustificata da ragioni oggettive.

La decisione di aggiudicare un contratto unico, tuttavia, non deve essere presa allo scopo di escludere contratti dall’applicazione della presente direttiva o della direttiva 2009/81/CE.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il contratto può essere aggiudicato senza applicare la presente direttiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346 TFUE. Altrimenti, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore possono scegliere di aggiudicare un contratto conformemente alla presente direttiva o conformemente alla direttiva 2009/81/CE.

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