Articolo 36. Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'Articolo 77, paragrafo 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'Articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1, lettere a) e b).

3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'Articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio.

4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'Articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, è limitato a 650 parole circa.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.
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Giurisprudenza e Prassi

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2007

Il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità, in un contesto connotato da un mercato ispirato ai principi della libera concorrenza, deve contenere tutte le indicazioni capaci di evitare qualunque discriminazione tra tutte le imprese europee che intendono partecipare alla gara evitando che quelle nazionali siano avvantaggiate dall’essere in situazione di vicinanza con la stazione appaltante e di poter ottenere, per tale ragione, più facilmente delle prime maggiori informazioni.

Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, è da ritenere illegittima l'esclusione dalla partecipazione ad una gara per lavori pubblici che sia motivata esclusivamente sulla base di un espresso divieto non assistito dalla sanzione dell’esclusione dalla procedura, in quanto il provvedimento adottato in tal caso, viola il principio del favor partecipationis, che impone alle stazioni appaltanti di consentire la massima accorrenza alle procedure ad evidenza pubblica, e il principio della tassatività delle cause di esclusione, le quali devono risultare chiaramente dal bando, ad esclusione di rare ipotesi in cui rispondano ad un particolare interesse dell'amministrazione.

Nel caso di specie, nel bando dell’Azienda pubblicato nella GURI risultava la dicitura “ritiro dei documenti esclusivamente presso l’UOC Acquisizione Beni e Servizi”, contenente la previsione dell’obbligo di presentare copia della documentazione firmata dal direttore dell’UOC e la possibilità dell’esclusivo reperimento di essa presso la sua sede; tale dicitura non risultava invece nella GUCE. L’ impresa ricorrente denunciava quindi la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio di massima partecipazione alle gare e l’eccesso di potere per sviamento.