Articolo 22. Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all’Articolo 23 e all’Articolo 35, paragrafo 4.
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Giurisprudenza e Prassi

OBBLIGO DI TRASPARENZA APPALTI DI SERVIZI PUBBLICI

CORTE GIUST EU SENTENZA 2010

La Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato alcun avviso relativo ai risultati delle procedure di affidamento degli appalti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 16 di tale direttiva, oppure, dal 1° febbraio 2006, in forza dell’art. 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 35, n. 4, di tale direttiva, nell’ambito dell’attribuzione di appalti di servizi pubblici di trasporto medico d’urgenza e di trasporto sanitario qualificato secondo il modello appaltizio nei Länder della Sassonia-Anhalt, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Bassa Sassonia e della Sassonia.