Art. 7 Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

La presente direttiva si applica alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica, ai seguenti fini:

a) prospezione o estrazione di petrolio, gas, carbone o di altri combustibili solidi, oppure

b) messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.
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Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO SENZA GARA DI SPAZI DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI AEROPORTUALI

CORTE GIUST EU SENTENZA 2017

L'articolo 7 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che non prevede una previa procedura di gara pubblica per le assegnazioni, anche temporanee, di spazi destinati all'assistenza aeroportuale a terra che non sono accompagnate dal versamento di un corrispettivo da parte del gestore dell'aeroporto.

FORNITURE DI ENERGIA - BANDI DI GARA E DISCIPLINA APPLICABILE

ANCE COMUNICATO 2008

Forniture di energia: appalti sempre in gara.

Un ente pubblico che opera nel settore dell`energia deve bandire gli appalti secondo le regole della direttiva 2004/17, se si tratta di attivita`che rientrano, nello specifico settore energetico; in caso contrario deve rispettare la direttiva 2004/18.

Sentenza della Corte di giustizia europea sulle forniture di energia Multiutility, appalti in gara.

Obbligo se il servizio fornito non e`specifico.

SETTORI SPECIALI - PROCEDURA DI GARA

CORTE GIUST EU SENTENZA 2008

Un ente aggiudicatore, ai sensi della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, è tenuto ad applicare la procedura prevista da tale direttiva unicamente per l’aggiudicazione degli appalti che sono in relazione con attività che tale ente esercita in uno o più dei settori considerati negli artt. 3-7 della detta direttiva.

Un ente come la B. GmbH (società che appartiene interamente alla città di Vienna, creata, al fine di assicurare, nel territorio della città, la fornitura di teleriscaldamento) deve essere considerato un organismo di diritto pubblico ai sensi degli artt. 2, n. 1, lett. a), secondo comma, della direttiva 2004/17 e 1, n. 9, secondo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Gli appalti aggiudicati da un ente avente la qualifica di organismo di diritto pubblico, ai sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, che hanno nessi con l’esercizio di attività di tale ente in uno o più dei settori considerati negli artt. 3-7 della direttiva 2004/17, debbono essere assoggettati alle procedure previste da tale direttiva. Per contro, tutti gli altri appalti aggiudicati da tale ente in relazione con l’esercizio di altre attività rientrano nelle procedure previste dalla direttiva 2004/18. Ciascuna di tali due direttive trova applicazione, senza distinzione tra le attività che il detto ente esercita per adempiere il suo compito di soddisfare bisogni d’interesse generale e le attività che esercita in condizioni di concorrenza, e anche in presenza di una contabilità intesa alla separazione dei settori di attività di tale ente, al fine di evitare i finanziamenti incrociati tra tali settori.