Art. 63 Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un concorso ne comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso contiene le informazioni indicate nell'allegato XVIII e l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione contiene le informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.

2. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione.
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