Art. 26 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura i energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

La presente direttiva non si applica:

a) agli appalti per l'acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1;

b) agli appalti per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano un'attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 3, paragrafo 3 o all'articolo 7, lettera a).
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