Art. 22 Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

1. ad un accordo internazionale concluso in conformità del trattato tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture, lavori, servizi o concorsi di progettazione destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo viene comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 68;

2. ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;

3. alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.
Condividi questo contenuto: