Art. 21 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti dichiarati segreti dagli Stati membri quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi, quando ciò è necessario ai fini della tutela degli interessi essenziali della sicurezza di tale Stato.
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