DM ECONOMIA 12 FEBBRAIO 2009 - Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 febbraio 2009

Attuazione dall'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di tipologie di beni e servizi oggetto di acquisti tramite Consip S.p.A.

(GU n.65 del 19-3-2009)



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, già Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;

Visto l'art. 2, comma 569 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale stabilisce che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici;

Visto l'art. 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - che contiene la disciplina degli accordi quadro, in recepimento dell'art. 32 della direttiva 2004/18/CE;

Considerato che, in esecuzione dell'art. 2, comma 569 della legge n. 244 del 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'individuazione ed elaborazione di una specifica metodologia di rilevazione ed analisi dei fabbisogni di beni e servizi delle amministrazioni ivi indicate, ha pubblicato sul portale degli acquisti in rete, un prospetto appositamente predisposto per la rilevazione;

Considerato che si é reso necessario lo svolgimento di un complesso di attività per l'analisi dei dati relativi alle previsioni annuali dei fabbisogni contenuti nei prospetti inviati dalle amministrazioni, al fine di garantire l'uniformità, la fruibilità, la rilevanza e la significatività statistica dei dati pervenuti;

Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e di servizi di cui all'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi delle amministrazioni indicate, le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato, grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, livello di aggregazione della relativa domanda e rilevanza del valore complessivo stimato, tenendo conto delle tipologie di beni e servizi già oggetto di convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che, per un efficace svolgimento delle dette analisi ed attesa l'innovatività delle disposizioni normative da applicare e degli strumenti ivi previsti, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato il necessario esame ed approfondimento con le amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza ed interesse, dei dati contenuti nei prospetti e relativi alla previsione annuale dei fabbisogni, anche al fine di acquisire i necessari elementi utili all'individuazione dello strumento di affidamento più idoneo al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica in relazione alle varie categorie merceologiche di beni e di servizi considerate e alle tipologie di amministrazioni interessate;

Decreta:



Art. 1.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque a decorrere dal momento di effettiva disponibilità degli strumenti di acquisto di seguito indicati, sono individuate, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569 dell'art. 2 della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244, le seguenti tipologie di beni e di servizi per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla CONSIP S.p.A. in qualità di stazione appaltante ai fini, rispettivamente, dell'espletamento dell'appalto e della conclusione dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici:

1. carburanti avio - gara su delega;

2. ristorazione collettiva - accordo quadro;

3. trasferte di lavoro - accordo quadro.



Art. 2.

Con specifico riguardo alle tipologie di beni e di servizi per le quali l'art. 1 prevede da parte di CONSIP S.p.A. l'espletamento di una procedura di gara su delega, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, forniscono al Ministero dell'economia e delle finanze le schede di dettaglio in tempo utile per lo svolgimento delle relative procedure di gara e comunque conformemente alle modalità e ai tempi resi noti mediante pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di CONSIP S.p.A.



Art. 3.

Il presente decreto resta in vigore in ogni caso fino all'emanazione di un successivo decreto di attuazione dell'art. 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.



Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2009

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1

Economia e finanze, foglio n. 228
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