Art. 4. Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa. Trovano applicazione le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), è verificato dall'Autorità anche mediante consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui agli articoli 96 e segg. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. Le modalità di consultazione sono indicate nella convenzione sottoscritta tra Ministero e Autorità.

3. La sussistenza di annotazioni di cui all'art. 3, comma 5 è verificata dall'ANAC, mediante consultazione del Casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio.
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