Art. 205. Accordo bonario per i lavori

1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6. disposizione corretta con errata corrige del 15-07-2016; disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte. NB ai sensi della L 55/2019 art. 1 comma 10, a cui si rinvia, in vigore dal 18/6/2019, fino al 31/12/2020 possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 (rectius 26?) – Termine prorogato al 31/12/2021 dalla L. 21/2021, in vigore dal 1/3/2021, di conversione del DL 183/2020; termine differito al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

6-bis. L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza. disposizione introdotta dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

Relazione

L'articolo 205 (Accordo bonario), rispetta quanto disposto dal criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera aaa), della legge 28 gennaio 2016 n. 11, che richiede la razionalizzazione dei...

Commento

Gli articoli da 205 a 211 definiscono i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale. Gli articoli 205 (Accordo bonario) e 206 (Accordo bonario per i servizi e le forniture) recano la disciplina de...
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Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA NORMA DEL CODICE CHE PONE UN LIMITE MASSIMO ALLE RISERVE CHE PUÒ ISCRIVERE L'APPALTATORE

CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 2021

Entro la soglia del venti per cento dell’importo contrattuale, qualunque pretesa dell’appaltatore può essere riconosciuta, in via bonaria o previo accertamento giudiziale.

Oltre tale limite legale è, viceversa, certamente inibito accedere all’accordo bonario, mentre non risultano precluse azioni giudiziarie, piuttosto viene lievemente potenziato il rischio contrattuale.

Infatti, per orientamento uniforme del diritto vivente, sono indifferenti all’istituto dell’iscrizione di riserve e, dunque, sono sempre ammissibili le azioni risolutorie e quelle ad esse correlate, a partire dal risarcimento del danno di cui all’art. 1453 cod. civ.

Inoltre, sulla base dell’interpretazione sopra proposta, non risente del limite legale posto dal censurato art. 240-bis, comma 1, l’azione di risarcimento del danno per inadempimento doloso o gravemente colposo della stazione appaltante, sempre che la relativa pretesa sia stata iscritta a riserva.

Per tutte le altre riserve che eccedono la soglia, la norma censurata implica: una ridefinizione del rischio oggettivo del contratto, con un suo lieve incremento, nonché un limitato esonero dalla responsabilità del committente, reso tuttavia conforme, in via ermeneutica, ai principi costituzionali.

Ne consegue che la tutela degli interessi di rango costituzionale, sottesi alla disposizione censurata, non cagiona alcuna violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

LA Corte Costituzionale dichiara quindi non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 240-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera hh), numero 1), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecco, prima sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe

RISERVE DELL’IMPRESA - OBBLIGO DI DEPOSITO CAUZIONALE IN CASO DI AUMENTO DEL CONTRATTO - SULLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE LR PUGLIA

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2021

La Prima Sezione Civile di questa Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 2, della l. reg. Puglia n. 13 del 2001 nella parte in cui dispone che “Qualora a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili, l’importo economico del’opera variasse in aumento rispetto all’importo contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’amministrazione pari allo 0,5 per cento dell’importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per l’amministrazione per il collaudo dell’opera. Tale deposito deve essere effettuato in valuta presso la Tesoreria dell’Ente o polizza fideiussoria assicurativa o bancaria con riportata la causale entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette l’impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore ed il saldo verrà restituito all’impresa in uno con il saldo dei lavori” in relazione all’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., che stabilisce la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, si deve ritenere che, in presenza di una siffatta specifica attribuzione statutaria, la regione è tenuta ad esercitare la propria competenza legislativa primaria «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali [ ... ], nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali» e, nel dettare la disciplina dei contratti di appalto riconducibili alla suindicata locuzione, è tenuta ad osservare le disposizioni di principio contenute nel d.leg. n. 163 del 2006 (ndr ora leggasi D. Lgs 50/2016).

LIMITI ALLA LIQUIDABILITA DEGLI EXTRALAVORI NON AUTORIZZATI

CASSAZIONE CIVILE ORDINANZA 2020

In tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali eventualmente effettuati dall'appaltatore extracontratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno ex art. 342 comma 2 della legge n. 2248 all. F del 1865) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione che tali lavori formino oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano stati riconosciuti come tali anche dall'amministrazione committente, comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate.

Pertanto, non vale a giustificare il pagamento di lavori non previsti in contratto l'eventuale emanazione di un ordine scritto del direttore dei lavori su parere conforme dell'Amministrazione committente, essendo necessario che detto ordine di servizio indichi gli estremi della (preventiva) specifica approvazione dei lavori da parte della committente, adottata nelle forme di legge.

STRAORDINARIA E TEMPORANEA GESTIONE DELL’IMPRESA – CONSORZIO ORDINARIO CON ATTIVITÀ ESTERNA – REISCRIZIONE RISERVE

ANAC DELIBERA 2017

Nel caso in cui la misura della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art. 32, comma 1, lettera b), del d.l. n. 90/2014 sia applicata a un consorzio ordinario con attività esterna, gli Amministratori Straordinari sono legittimati a valutare la fondatezza delle riserve iscritte dalle imprese consorziate esecutrici e a rappresentarle alla stazione appaltante tramite la reiscrizione definitiva nelle scritture contabili nonché ad aderire alle conseguenti procedure di accordo bonario.

Oggetto: Straordinaria e temporanea gestione del Consorzio A, ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 – richiesta di parere in merito alla gestione delle riserve iscritte in contabilità dalle imprese consorziate del Consorzio A

LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del Codice: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costi...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
ACCORDO BONARIO: E' uno dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale che può essere attivata qualora, a seguito delle riserve iscritte sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. ...
ACCORDO BONARIO: E' uno dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale che può essere attivata qualora, a seguito delle riserve iscritte sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. ...
ACCORDO BONARIO: E' uno dei rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale che può essere attivata qualora, a seguito delle riserve iscritte sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale. ...