Art. 196. Controlli sull’esecuzione e collaudo

1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 102.

2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura. vedi DM MIT del 7-12-2017 in vigore dal 31-1-2018

3. disposizione abrogata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

4. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017; disposizione abrogata dal D.L. 32/2019 in vigore dal 19/4/2019 e confermata in sede di conversione in legge

Relazione

L'articolo 197 (Collaudo), prevede che, per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di suppor...

Commento

L'articolo 196, nel rinviare al pertinente articolo la disciplina delle modalità per l'effettuazione del collaudo (art. 102 al cui commento si rinvia), prevede che, per le infrastrutture di grande ril...
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Giurisprudenza e Prassi

CONTRAENTE GENERALE - CONTROLLI SULL'ESECUZIONE E COLLAUDO (196.2)

MIN TRASPORTI DECRETO 2017

Modalità e limiti di spesa per i servizi di supporto e di indagine per il collaudo di infrastrutture di grande rilevanza o complessità affidate con la formula del contraente generale, in attuazione dell'articolo 196, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.