Art. 129. Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell'allegato XIV, parte II e sono pubblicati conformemente all'articolo 130.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte II, lettera G ed è pubblicato conformemente all'articolo 130. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.

3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo («servizi R & S»), le informazioni riguardanti la natura e la quantità dei servizi possono limitarsi:

a) all'indicazione «servizi R & S» se il contratto è stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all'articolo 125;

b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell'avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.

4. Le informazioni fornite ai sensi dell'allegato XIV, parte II, lettera G e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.

Relazione

L'articolo 129 (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati) stabilisce che i bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure, precisando le...

Commento

L'articolo 129, nel recepire quanto previsto dagli articoli 69 e 70 della direttiva 2014/25/UE, stabilisce che i bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le pr...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 11/04/2018 - PUBBLICAZIONE ESITO GARA PER LE GARE DEI SERVIZI E FORNITURE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (COD. QUESITO 272) (98 - 122)

Il D.M. 2.12.2016, fissa le modalità e termini della post-informazione solo per le gare dei lavori, mentre non fa alcun riferimento ai servizi e forniture. Infatti l’art. 4 del citato D.M.: 1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli art. 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono pubblicati: a) avvisi di post-informazione di lavori, … nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana …; b) avvisi di post-informazione di lavori … e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana …; Dalla lettura dell’art. 4 del D.M. 2.12.2016 e dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 (che richiama solamente l’art. 72 del D.Lgs. 50/2016), sembrerebbe, che per le gare di servizi e forniture non è prevista la pubblicazione post-informazione anche sulla GURI. Da uno sguardo sulla GURI, V serie speciale, alcuni Enti procedono - compreso l’ANAC (GURI n. 35 del 23.3.2018 - Pag. 108) per le gare svolte direttamente dalla stessa - alla pubblicazione degli avvisi post-informazione sulla GURI. Si chiede di sapere se per le gare relative ai servizi e forniture è prevista la pubblicazione degli avvisi di post-informazione relativi agli appalti aggiudicati anche sulla GURI e nel caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere qual è la normativa di riferimento per la detta pubblicazione?


ACCORDO QUADRO: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. iii) del Codice: l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in...
ENTI AGGIUDICATORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e) del Codice: ai sensi del presente punto 2.3;
BANDI DI GARA: Ai sensi dell'art. 62 del Codice: le procedure di affidamento in cui qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operat...