Art. 119. Porti e aeroporti

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.

Relazione

L'articolo 119 (Porti e aeroporti), recepisce l'articolo 12 della direttiva 2014/25/UE, stabilendo che le disposizioni del codice si applichino alle attività relative allo sfruttamento di un'area geog...

Commento

L'articolo 119, recepisce l'articolo 12 della direttiva 2014/25/UE, stabilendo che le disposizioni del codice si applichino alle attività relative allo sfruttamento di un'area geografica per la messa ...
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