Art. 58. Dialogo competitivo

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo. Il ricorso al dialogo competitivo per lavori é consentito previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e comunque ad esclusione dei lavori di cui alla parte II, titolo III, capo IV. Per i lavori di cui alla parte II, titolo IV, capo II, é altresì richiesto il parere del Consiglio Superiore dei beni culturali. I citati pareri sono resi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'amministrazione può comunque procedere. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico é considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

- non é oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o

- non é oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.

4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico é quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 64 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 34 a 46, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 83, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.

6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.

7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.

8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà é indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.

10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.

11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.

12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

13. comma abrogato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 83. Per i lavori, la procedura si può concludere con l’affidamento di una concessione di cui all’articolo 143. comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalità attuative della disciplina prevista dal presente articolo. comma introdotto dall’art. 46, comma 1, del D.L. n. 1 del 24/01/2012 in vigore dal 24/01/2012, convertito senza modificazioni dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25/03/2012

Relazione

Relazione all’articolo 58 Il presente articolo recepisce l’istituto del dialogo competitivo previsto dall’art. 29 della direttiva 2004/18. Si tratta, senza dubbio, di una degli aspetti più innovativ...
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Giurisprudenza e Prassi

GARA TELEMATICA - MANCATA CONVOCAZIONE SEDUTA DI GARA - NON MOTIVO DI ILLEGITTIMO PROCEDIMENTO

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2017

Non potendo tecnicamente essere apportata, trattandosi di procedura telematica, alcuna “alterazione” delle offerte tecniche (che è l’esigenza garantita della previsione del principio di pubblicità delle sedute della commissione) l’apertura delle offerte tecniche effettuata in seduta pubblica, viziata dall’omesso preventivo avviso alle parti, non può implicare, da sola (in carenza di elementi ulteriori), anche l’illegittimità dell’intera gara e della conclusiva aggiudicazione.

L’esatto e non alterato svolgimento della fase di apertura delle buste è garantita e può essere assicurata e certificata attraverso la verifica postuma dei codici crittografati che hanno registrato all’interno della piattaforma SardegnaCAT lo svolgimento di ogni singolo momento della procedura di gara (in generale), compresa quindi anche la fase di apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica.

E l’amministrazione regionale ha depositato in giudizio la certificazione da cui risulta che non vi è stata alcuna alterazione del contenuto delle offerte tecniche presentate in gara dai concorrenti, e ciò tramite l’analisi dei documenti presentati esclusivamente in forma telematica ed aperti tramite l’utilizzo del medesimo sistema. Con dichiarazione della società Bravo Solution , affidataria del contratto di gestione della piattaforma telematica utilizzata nella gara in esame, secondo la quale “la piattaforma Bravo Solution, su cui è basato il portale SardegnaCAT , è in grado di garantire la riservatezza e l’integrità dei dati…. E l’apertura della fase di valutazione delle offerte tecniche è stata effettuata dal membro di commissione tecnica Maria Giuseppina Cireddu in data 18 ottobre 2016 alle ore 13,51; con tracciatura delle operazioni, nella sezione < storico aperture> la data, l’ora e l’utente che ha effettuato il 1º accesso alla busta di risposta. E tali indicazioni sono registrate automaticamente dalla piattaforma”. Specificando espressamente che sussiste “l’inalterabilità dei documenti presentati dall’operatore economico in una busta di risposta” posto che “la piattaforma Bravosolution non consente di alterare il contenuto dell’offerta come ad esempio la manomissione o sostituzione di qualsivoglia documentazione inserita dai concorrenti” (doc. 19).

E come è stato ulteriormente documentato con nota regionale il 14/3/2016 (doc. 18) “la piattaforma non consente alcun intervento esterno sugli elementi delle buste in nessuna fase del processo di gara, neppure successivamente all’apertura delle stesse; e nel caso di specie non si rilevano nei log di sistema disponibili sulla piattaforma alterazioni, manomissioni o sostituzioni di elementi presenti nelle buste di risposta dei concorrenti successivamente alla scadenza dei termini di gara, ovvero dopo il 4/10/2016; e dall’analisi dei log disponibili si rileva che il 1º accesso alle buste tecniche da parte di un nuovo utente della stazione appaltante è avvenuto il 18/10/2017, ore 13,51; nessuna modifica/manomissione/sostituzione di elementi è stata effettuata nell’ambito della procedura; i contenuti delle offerte sono non modificabili per definizione una volta che sono stati inviati firmati digitalmente; qualora fossero stati manomessi, alterati o sostituiti i contenuti delle buste, i documenti presenti in piattaforma non sarebbero più corrispondenti a quanto riportato nel file PDF, invalidando, di fatto, le offerte”.

La Regione ha, quindi, fornito la prova effettiva dello svolgimento della procedura di gara telematica aderente a criteri oggettivi, con correttezza sostanziale della sua conclusione; l’aggiudicazione non risulta, quindi, alterata dalla lamentata mancata ricezione della convocazione di invito per la seduta destinata all’apertura delle offerte tecniche.

COMUNICATO ANCE: QUADRO GIURIDICO DEGLI APPALTI

ANCE COMUNICATO 2011

Quadro giuridico degli appalti - Circolare Ministero del Lavoro n. 5 dell'11 febbraio 2011

QUADRO GIURIDICO DEGLI APPALTI

MIN LAVORO CIRCOLARE 2011

OGGETTO: Quadro giuridico degli appalti.

COMMENTO: La circolare affronta i seguenti temi: "Genuinita' dell'appalto; Appalto illecito e fraudolento; Obblighi retributivi; Valore degli appalti e criteri di scelta dei contraenti; Regime di responsabilita' solidale; Certificazione del contratto; La sicurezza del lavoro negli appalti.

COMMISSIONE EUROPEA - NUOVE CONTESTAZIONI SULLA NORMATIVA ITALIANA RELATIVA AGLI APPALTI

ANCE COMUNICATO 2008

Nuove contestazioni della Commissione UE alla normativa italiana sugli appalti.

Attraverso tale comunicato vengono illustrati sinteticamente i principali rilievi della Commissione UE in relazione ad alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici, quali:

1) Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione. Art. 24, comma 1, Codice.

2) Soggetti cui possono essere affidati gli appalti pubblici. Articolo 34 del Codice.

3) Non subappaltabilità opere ad alto contenuto tecnologico. Articolo 37, comma 11 del Codice.

4) Verifica requisiti dei partecipanti alla gara. Articolo 48 del Codice.

5) Avvalimento gara per gara. Articolo 49, comma 6 del Codice.

6) Avvalimento in sede di qualificazione SOA. Articolo 50, comma 1, lett. a) del Codice.

7) Dialogo competitivo. Articolo 58, commi 5, 13 e 15 del Codice.

8) Criteri dell‘offerta economicamente più vantaggiosa. Articolo 83, comma 4 del Codice.

9) Promotore. Articolo 153, comma 3 e 155 del Codice.

10) Opere di urbanizzazione a scomputo. Articolo 32 comma 2 lett. g) del Codice