Art. 23. Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Il presente codice non si applica agli appalti delle stazioni appaltanti relativi alla prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus, già esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE in virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, della stessa.

Relazione

Relazione all’articolo 23 Viene recepito l’art. 5.2, direttiva 2004/17, richiamato dall’art. 12, direttiva 2004/18
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Giurisprudenza e Prassi

DISTINZIONE TRA CONCESSIONE E APPALTO DI SERVIZI - NORMATIVA APPLICABILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2011

La giurisprudenza di questo Consiglio ha gia' avuto modo di precisare che le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell’attivita', ne' per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, (che sarebbe un fenomeno tipico della concessione in una prospettiva coltivata da tradizionali orientamenti dottrinali), ne' per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell’appalto, ma per il fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attivita' in capo al soggetto privato (cfr. Sez. VI 15 maggio 2002, n..2634).

Quando l’operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, percependone il corrispettivo dall’utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, allora si ha concessione: è la modalita' della remunerazione, quindi, il tratto distintivo della concessione dall’appalto di servizi.

Cosi', si avra' concessione quando l’operatore si assuma in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza per mezzo della riscossione di un qualsiasi tipo di canone o tariffa, mentre si avra' appalto quando l’onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull’amministrazione.

E tale assunto, è stato piu' volte confermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia CE, la quale ha ribadito che si è in presenza di una concessione di servizi allorquando le modalita' di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (Corte Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, C-196/08), mentre in caso di assenza di trasferimento al prestatore del rischio legato alla prestazione, l’operazione rappresenta un appalto di servizi (Corte Giustizia CE, Sez. III, 10 settembre 2009, C-206/08).

Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, che l’art. 23 del D. Lgs n. 163/06 esclude l’applicabilita' della normativa sugli appalti nel caso in cui oggetto della gara sia il servizio al pubblico di trasporto mediante autobus, e tale non puo' ragionevolmente essere inteso il servizio di trasporto scolastico.

Una cosa, infatti, è il servizio pubblico degli autobus, offerto ad un pubblico indifferenziato che vi accede liberamente mediante il semplice pagamento del biglietto, altra è il servizio di trasporto scolastico che, viceversa, è dedicato esclusivamente agli alunni degli istituti considerati e comporta, quindi, ben precise e limitate modalita' di accesso.

RINNOVO CONTRATTO

TAR SICILIA CT SENTENZA 2010

Una volta espunta dall'ordinamento la disposizione che, a determinate condizioni, consentiva il rinnovo espresso dei contratti (art. 6, secondo comma, della l. 537/1993), il sistema non prevede infatti altra via che quella del reperimento del contraente secondo le regole dell'evidenza pubblica (Cons. Stato, Sez. V, 8 luglio 2008, n. 3391).

Cio' comporta, a livello ermeneutico, un vincolo in sede di interpretazione di ogni altro strumento o disposizione che possano, in linea teorica, raggiungere un effetto sostanzialmente identico a quello del rinnovo: si vuol dire che la stessa logica che presiede al divieto di rinnovo esclude che ad un effetto simile (ed altrettanto pregiudizievole per il principio di concorrenza) possa legittimamente pervenirsi attraverso la proroga dei rapporti gia' in essere.

D'altronde, la proroga dei contratti (proprio per la sua potenziale nocivita' nei confronti dei principi dell'evidenza pubblica e della salvaguardia della concorrenza) non è un istituto stabile dell'ordinamento ma è stata prevista dall'art. 23 della l. 62/2005 soltanto nella fase transitoria successiva all'abrogazione dell'istituto del rinnovo (ed anche in tale fase risultava circondata da particolari garanzie, come la durata non superiore a sei mesi e la celere pubblicazione del bando di gara), sicche' oggi essa risulta persino priva della necessaria base normativa.

La conseguenza è che questa è teorizzabile, ancorandola al principio di continuita' dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessita' di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente”.

Testo Integrale

TAR VENETO SENTENZA 2010

L’articolo 23 bis costituisce una disposizione completamente innovativa nel quadro della tematica dei cosi' detti affidamenti in house, in relazione alla legittimita' dei quali, conformandosi via via alle sempre maggiormente affinate letture derivanti dall'ordinamento comunitario, la normativa interna ha adottato varie discipline.

Al fine di esplicitare la evidente eccezionalita' rispetto al normale affidamento previa gara la disposizione in parola ha previsto significative innovazioni rispetto alla disciplina previgente, consentendo il ricorso all'affidamento solo in presenza non gia' dei riconosciuti requisiti consistenti nella totale partecipazione pubblica, nel cosiddetto controllo analogo, nella rilevanza prevalente dell'attivita' svolta in house e relativi corollari, bensi' anche di eccezionali ragioni derivanti dal particolare contesto territoriale: dispone il terzo comma, infatti, che “ In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria."

In tale quadro è evidente che la disposizione di cui all'ultimo comma che prevede la persistenza del regime precedentemente in vigore relativamente alle sole procedure gia' avviate all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-consentendo pertanto di avviare procedure "in deroga" nel periodo intercorrente tra il decreto-legge e sua conversione – deve essere restrittivamente intesa, da un lato, e, dall’altro, legittimare le sole procedure gia' avviate ma non concluse nell’impero della nuova disciplina.

In caso di una procedura conclusa, ma annullata non si ha la ripresa della originaria procedura , ma un nuovo affidamento la cui procedura conseguentemente va assoggettata alla normativa di cui all'articolo 23 bis. Cio' per la concludente ragione che l'applicazione dei principi contenuti nella sentenza comportava per l'amministrazione non gia' una sorta di sanatoria del procedimento prima seguito emendandolo dai vizi che lo rendevano illegittimo, bensi' una nuova verifica della conformita' all'interesse pubblico della scelta effettuata in ordine all'affidamento in house, ove suffragata da positiva individuazione delle ragioni tecniche economiche che accertavano, da un lato, l'impossibilita' di procedere all'affidamento con gara, dall'altro, la diseconomicita' della stessa, e cio' alla luce delle statuizioni che questa sezione aveva affermato proprio in relazione alla non congruita' sotto il profilo dell’interesse pubblico dell'affidamento diretto a un soggetto che poi, non avendo la possibilita' di espletare in proprio il servizio, era stato obbligato ad affidare il servizio medesimo al precedente affidatario, il quale aveva chiesto all’amministrazione un adeguamento del corrispettivo.

La qualificazione di nuovo procedimento reca con se' necessariamente l'assoggettamento della procedura al regime dell'articolo 23 bis, con conseguente necessita' di acquisizione dei pareri da parte delle Autorita', ovvero della sussistenza dei requisiti di cui al comma tre della richiamata disposizione.

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2009

Il servizio pubblico di illuminazione votiva dei cimiteri comunali è un servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale, poiche' richiede che il concessionario impieghi capitali, mezzi, personale da destinare ad un’attivita' economica rilevante in quanto suscettibile, quanto meno potenzialmente, di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore (Cons. St., Sez. V, 14 aprile 2008 n. 1600).

La disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è stata modificata a seguito dell’emanazione dell’art. 23 bis del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133. Con tale norma, si e' affermato: a) che “il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene in via ordinaria, mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalita'”; b) che “in deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l’affidamento puo' avvenire nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria”; c) che “nei casi di cui al comma 3, l’ente affidante deve dare adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un’analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorita' garante della concorrenza e del mercato e alle autorita' di regolazione del settore, ove costituite, per l’espressione di un parere sui profili di competenza da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione”.

Per gli affidamenti in deroga disciplinati dall’art. 23 bis, comma 3, si prevede che essi avvengano nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria; pertanto, l’ente locale che intenda affidare un servizio pubblico locale ai sensi della disposizione in commento, deve presentare una richiesta di parere, corredata dalle informazioni e dai documenti rilevanti, all’Autorita' garante della concorrenza e del mercato, prima di adottare la deliberazione di affidamento del servizio e, in ogni caso, in tempo utile per il rilascio del prescritto parere (cfr. comunicazione del 20 ottobre 2008, avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 23 bis). In particolare, l’ente locale deve fornire alla predetta Autorita': una relazione contenente gli esiti delle indagini di mercato, da cui risulti la convenienza dell’affidamento diretto rispetto all’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica; informazioni circa le modalita' con le quali sono stati resi pubblici gli elementi di cui sopra; tutte le indicazioni soggettive relative all’impresa interessata.

L’autorita' quindi rilascia il parere previsto, ma in caso di incompletezza delle informazioni puo' fissare un termine per il completamento della richiesta di parere. All’esito della procedura, l’ente locale deve tener conto del parere rilasciato.

In conclusione, la deliberazione che ha stabilito la gestione diretta del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale e ha affidato la riscossione dei proventi ad una societa' interamente partecipata dal comune si palesa irrimediabilmente viziata sotto i seguenti profili: la delibera è stata assunta, con falsa applicazione dell’art. 113 bis d. lgs. n. 267/2000, sul presupposto, rivelatosi erroneo, che il servizio di cui trattasi costituisca “servizio pubblico privo di rilevanza economica”; il provvedimento è stato adottato in violazione dell’art. 23 bis d.l. n. 112/2008, non essendo stato adempiuto l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorita' Garante per la Concorrenza e per il Mercato al fine di acquisirne il prescritto parere; il provvedimento è stato emesso senza previo accertamento di situazioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato.

VERBALI DI GARA - ONERE DELLA STAZIONE APPALTANTE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2009

Anche se, in mancanza di specifiche indicazioni della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessita' di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara, è necessario comunque che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorche' relativo a piu' giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e purche' la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attivita' rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (decisione n. 4463 del 2 settembre 2005).

È illegittimo l’operato della Commissione di gara che procede a verbalizzare le operazioni compiute, formando due soli verbali, quelli relativi alle sedute pubbliche, senza redigere alcun verbale per le sedute segrete sintetizzandone solo l’esito nel verbale della seconda ed ultima seduta pubblica. Evidentemente una generica verbalizzazione (senza l’indicazione: dei membri presenti alle riunioni, dei giorni e degli orari in cui le riunioni sono state effettuate e dell’attivita' compiuta in ciascuna riunione, della data in cui sono stati individuati gli indicatori utilizzati per stabilire la qualita' dei progetti gestionali in considerazione della necessita' della predeterminazione di ogni criterio valutativo prima dell’esame dell’offerta tecnica) deve ritenersi insufficiente a ricostruire il concreto svolgimento dell’attivita' svolta dalla Commissione giudicatrice.

IMPUGNAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E RISARCIMENTO DANNI

TAR LAZIO RM SENTENZA 2008

Essendo l'atto di aggiudicazione provvisoria di una gara pubblica (atto di giudizio della commissione di gara) soltanto una proposta per l'amministrazione appaltante, la quale procede alla aggiudicazione definitiva (atto di volonta') previa verifica dell'operato della commissione stessa, con conseguente natura endoprocedimentale e con funzione servente della aggiudicazione definitiva- una volta impugnata l'aggiudicazione provvisoria, se non viene impugnata quella definitiva, il primo ricorso diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che l'annullamento giurisdizionale della sola aggiudicazione provvisoria, non facendo venire meno quella definitiva, non sarebbe di alcuna utilita' al ricorrente (cfr. CdS, IV, 22.6.2006, n. 3851; vedi anche, tra le tante, CdS, V, 6.2.2007, n. 484; 21.11.2007, n. 5925; IV, 21.4.2008, n. 1773; V, 7.5.2008, n. 2089).

Sulla base delle esposte considerazioni, non essendo stata impugnata l’aggiudicazione definitiva, che è il vero atto lesivo, il ricorso è improcedibile, anche per la parte riguardante la richiesta risarcitoria, stante il noto condivisibile orientamento giurisprudenziale della c.d. “pregiudiziale amministrativa”, per cui l’accoglimento dell’azione risarcitoria, dinanzi al giudice amministrativo, presuppone comunque l’accertamento dell’illegittimita' del provvedimento lesivo ed il suo annullamento, non potendo, in difetto di tale necessario presupposto, darsi corso alla richiesta risarcitoria (cfr. CdS, Ad. Pl. n. 12/2007; CdS, V, 14.4.2008, n. 1700; VI, n. 1113/2008, V, n. 3922/2007).

RCT E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2008

La copertura assicurativa sulla responsabilita' civile per danni a terzi assume rilievo solo in sede di prestazione del servizio.

Tale principio va confermato nel caso in esame in cui la finalita' perseguita, attraverso la prescrizione della copertura assicurativa della responsabilita' civile, alla quale si riconnette l’obbligazione della compagnia assicurativa a favore del soggetto che contrae l’assicurazione (somministratore), concerne i rischi arrecati ai terzi dall’attivita' svolta dal prestatore di lavoro in somministrazione nell’esercizio delle sue mansioni e della quale in mancanza dell’assicurazione dovrebbe rispondere l’utilizzatore ai sensi dell’art. 26 D. L.vo 10 settembre 2003 n. 276 e successive modificazioni..

Invero, anche se deve ammettersi una certa discrezionalita' della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, in modo piu' rigoroso ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (cfr. le decisioni di questo Consiglio, sez. v , 17 maggio 2005 n. 2465; sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5823; sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442), deve comunque coesistere il potere-dovere di apprestare (attraverso la specifica individuazione dei requisiti di ammissione e di partecipazione ad una gara) gli strumenti e le misure piu' adeguati, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare. La relativa scelta poi puo' essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimita' in quanto sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22 ottobre 2004, n. 6967), come nel caso in questione.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’aggiudicataria, la fattispecie in considerazione non è diversa da quella oggetto della decisione della Sezione n. 37/2007, trattandosi in entrambi i casi di copertura assicurativa per danni cagionati a terzi da prestatori di lavoro di carattere professionale o generico che sono alle dipendenze di imprese che partecipano alla gara per l’aggiudicazione dell’appalto (cfr., per quanto concerne il contratto di somministrazione di lavoro, l’art. 23 del D. Lvo n.276/2003 , il quale espressamente si riferisce ai “lavoratori dipendenti dal somministratore…” nel comma 1° e prevede che l’esercizio del potere disciplinare “è riservato al somministratore ….” nel comma 7°).

SETTORI ESCLUSI - ATI E AVVALIMENTO

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2008

La disciplina dettata dal legislatore per i raggruppamenti di imprese nei settori esclusi prevale sulla previsione contenuta nel regolamento sui lavori pubblici del 1999, non soltanto in base al tradizionale rapporto di gerarchia tra le fonti, che induce a far prevalere la norma di legge rispetto alla norma regolamentare difforme.

Soccorre in tal caso piuttosto il criterio della specialita', del quale ha ripetutamente fatto uso la giurisprudenza amministrativa allorquando è stata chiamata a risolvere le discrasie derivanti dall’introduzione della normativa sui settori esclusi del 1995, nella materia che lo stesso legislatore aveva organicamente disciplinato con la “legge quadro” n. 109 del 1994 sui lavori pubblici e con il regolamento n. 554 del 1999, giustificando le deviazioni dalle regole generali valide per gli appalti ordinari di rilevanza comunitaria con le peculiarita' tecniche proprie dei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni (sulla prevalenza del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158, in tema di requisiti di partecipazione nell’ambito dei settori esclusi, si veda per tutte Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2000 n. 2682; TAR Campania, Napoli, sez. I, 30 gennaio 2004 n. 1140).

Si puo' percio' giudicare legittima la scelta della stazione appaltante di introdurre nella lex specialis una clausola maggiormente restrittiva, in ordine al frazionamento dei requisiti di capacita' tecnica dei progettisti riuniti in a.t.i., conformemente all’art. 23, comma 12, del d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158. Ne viene indiretta conferma da una recente decisione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nella quale viceversa è stata ritenuta corretta l’ammissione alla gara di un raggruppamento di professionisti composto da mandanti singolarmente privi della percentuale minima del requisito di capacita', poiche' in quel caso il bando di gara (rimasto inoppugnato) aveva espressamente optato per il regime meno restrittivo introdotto dall’art. 65, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999 n. 554 (Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2007 n. 3840).

In altri termini, le divergenti indicazioni rinvenibili nel d. lgs. 17 marzo 1995 n. 158 e nel regolamento sui lavori pubblici del 1999 possono essere armonizzate tra loro riconoscendo quantomeno all’Amministrazione aggiudicatrice un margine di discrezionalita', in sede di redazione del bando di gara, circa la necessita' o meno che ciascun progettista mandante possegga individualmente il 20% del requisito di capacita' tecnica richiesto. L’Amministrazione puo' consentire la partecipazione di raggruppamenti al cui interno siano presenti progettisti di piccole dimensioni, ma non è a tanto obbligata e, in difetto di apposita previsione del bando o della lettera d’invito, prevale la norma di legge regolante l’assunzione in a.t.i. degli appalti nei settori speciali. Per quanto concerne la questione del rapporto tra avvalimento ed associazioni temporanee di imprese, l’infondatezza della censura discende con evidenza dal fatto che la ricorrente, in sede di qualificazione, non si era curata di chiedere e tantomeno di provare la possibilita' di beneficiare dei requisiti di altra impresa ausiliaria, secondo le regole invalse (a quel tempo) in giurisprudenza in tema di avvalimento. L’onere di provare il collegamento con altro soggetto incombeva sulla ricorrente, ne' poteva esigersi che la stazione appaltante si adoperasse per richiedere integrazioni documentali ai concorrenti privi dei requisiti di partecipazione, in assenza del benche' minimo principio di allegazione da parte di questi. L’avvalimento è istituto procedimentale utilizzabile ad iniziativa delle imprese offerenti nel corso della gara, non gia' rimedio impugnatorio.

TRASMISSIONE DATI ALL'OSSERVATORIO - SETTORI ORDINARI, SPECIALI E CONTRATTI ESCLUSI

AVCP COMUNICATO 2008

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Settori ordinari, speciali e contratti esclusi.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2007

Come è pacifico indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cons. St., V , 21 gennaio 2002 n. 340), in sede di esecuzione del giudicato, se non è violato il principio della contestualità delle offerte, è possibile procedere alla rinnovazione parziale del procedimento di gara ad evidenza pubblica. Frequente è l’ipotesi della riammissione dell’impresa esclusa illegittimamente dopo aver presentato la sua offerta alla gara a licitazione privata, od a procedura ristretta, bandita ex art. 23, co. 1°, lett. b, del d.lgv 17 marzo 1995 n. 157 ( disposizione per la quale l’aggiudicazione dell’appalto avviene “ a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa”). Ove al momento della riammissione non siano state ancora aperte le buste delle offerte economiche, permanendo immodificati i criteri e le offerte dei concorrenti, è possibile procedere alla valutazione comparativa delle offerte tecniche .

Nella specie, il giudice di prime cure ha annullato parzialmente il bando e la lettera d’invito (per la parte che attenevano ai punteggi), ma, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto d’appello, non si è limitato ad imporre alla stazione appaltante la predisposizione di una nuova griglia di valutazione da utilizzare dalla Commissione nel corso delle operazioni di gara già in atto.

Nelle gare per l'affidamento del servizio di tesoreria, l'elemento economico, nel caso di specie la misura dei tassi attivi e passivi, è l'elemento di maggiore importanza, idoneo a determinare per l'ente un vantaggio economico anche consistente. Pertanto risulta illogico, e, quindi, illegittimo, un bando di gara in cui tale elemento abbia minore peso rispetto agli altri elementi tecnici (tipo le modalità del servizio, ecc.), che sono in gran parte regolati dalla normativa di settore, per cui ridotta è l'utilità marginale ricavabile dai profili più strettamente funzionali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA - PREZZO ED ALTRI ELEMENTI

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2007

Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 17/3/1995 n°157, ai cui il bando di gara fa espresso rinvio, quando, come nella fattispecie, l’aggiudicazione dell’appalto avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante deve dare rilievo, oltre che al prezzo, ad altri elementi, specificamente individuati, che siano manifestazione delle caratteristiche oggettive della prestazione. Per il vero non è del tutto precluso all’amministrazione di prendere in considerazione anche elementi relativi alle pregresse esperienze del concorrente nello svolgimento di servizi analoghi a quello da aggiudicare, che consentano di apprezzare l’affidabilità del concorrente stesso nell’esecuzione del contratto, ma la rilevanza assegnata a tali elementi non può essere tale da assorbire una porzione particolarmente significativa del punteggio riconoscibile per il merito tecnico dell’offerta, poiché, cosi facendo, si renderebbe recessiva la rilevanza delle qualità intrinseche della prestazione offerta.

Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 21/01/2011 - TRASMISSIONE DATI

Contratti esclusi. Come devono essere gestite le comunicazioni concernenti il monitoraggio dei contratti di cui agli artt. 19-20-21-22-23-24-25-26 del D.Lgs.163/06 ? Si deve comunque procedere alla compilazione delle schede?


QUESITO del 13/12/2010 - FAQ AVCP: TASSA SULLE GARE: SI APPLICA ANCHE AI CONTRATTI ESCLUSI?

D9. La richiesta del CIG e il versamento del contributo all’Autorità è dovuto anche per i contratti di cui agli articoli nn. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31 del D. Lgs. n. 163/2006?


QUESITO del 26/01/2008 - CONTRIBUTO AVCP

Siamo tenuti al pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici anche se si tratta di un contratto escluso dall'ambito di applicazione del Codice sui Contratti Pubblici come previsto dall’art. 23 del Dlgs. 163/2006? In particolare, si tratta di una procedura aperta per Servizi di trasporto pubblico e di trasporto scolastico relativi alla Rete Integrata dei Servizi di Trasporto del Comune di …, per un valore complessivo presunto del contratto (importo a base di gara) di € 11.xxx.xxx,xx.