Art. 112. Verifica della progettazione prima dell'inizio dei lavori

ABROGATO DAL 19-04-2016 (ART. 217 DLGS 50-2016)

1. Nei contratti relativi a lavori, le stazioni appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti nel regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 93, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente.

2. Nei contratti aventi ad oggetto la sola esecuzione dei lavori, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento. Nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione e la progettazione esecutiva, ovvero l'esecuzione e la progettazione definitiva ed esecutiva, la verifica del progetto preliminare e di quello definitivo redatti a cura della stazione appaltante hanno luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento, e la verifica dei progetti redatti dall'offerente hanno luogo prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

3. Al fine di accertare l'unità progettuale, il responsabile del procedimento, nei modi disciplinati dal regolamento, prima dell'approvazione del progetto e in contraddittorio con il progettista, verifica la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o preliminare. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità. comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007

4. Gli oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

4-bis. Il soggetto incaricato dell’attività di verifica deve essere munito, dalla data di accettazione dell’incarico, di una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all’opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, avente le caratteristiche indicate nel regolamento. Il premio relativo a tale copertura assicurativa, per i soggetti interni alla stazione appaltante, è a carico per intero dell’amministrazione di appartenenza ed è ricompreso all’interno del quadro economico; l’amministrazione di appartenenza vi deve obbligatoriamente provvedere entro la data di validazione del progetto. Il premio è a carico del soggetto affidatario, qualora questi sia soggetto esterno. comma introdotto dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

5. Con il regolamento sono disciplinate le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;

c) lettera soppressa dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008

6. Il regolamento disciplina modalità semplificate di verifica dei progetti eventualmente richiesti nei contratti relativi a servizi e forniture, nel rispetto dei commi che precedono, in quanto compatibili.

Relazione

Relazione all’articolo 112 Viene recepita e generalizzata la disciplina di cui all’articolo 30, commi 6 e 6 bis, l. n. 109 del 1994. Tuttavia, l’art. 30 comma 6 prevede la verifica dei progetti prim...
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Pareri tratti da fonti ufficiali

QUESITO del 02/12/2009 - POLIZZA ASSICURATIVA - ALLEGAZIONE IN COPIA

Nelle more di approvazione del regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, quali caratteristiche (durata? massimale?) deve avere la polizza di responsabilità civile professionale per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui all'art. 112, comma 4-bis del D.Lgs. n. 163/2006 per un lavoro pubblico di importo pari ad euro 1.900.000,00? L'Amministrazione Comunale potrebbe applicare in analogia le disposizioni contenute nell'articolo 111, del suddetto decreto legislativo relative alla garanzia che devono prestare i progettisti?


QUESITO del 04/12/2006 - VALIDAZIONE PROGETTI

L'art. 27 dell'allegato XXI sez. IV al codice dei contratti pubblici prescrive la verifica-validazione in ogni fase della progettazione. Poichè ai sensi del comma 3 dell'art.28 del sopra citato allegato le strutture tecniche dell'amministrazione per due anni sono esentate dal possesso della certificazione Uni En Iso 9001 devo innanzitutto ritenere che l'attività di validazione nel periodo anzidetto sia un dovere per le strutture tecniche interne e non una facoltà, e che pertanto, compatibilmente con i carichi di lavoro, non vi si possano esimere. In secondo luogo, nella considerazione che l'art.35 del già citato allegato prescrive che la validazione del progetto a base di gara sia espressa con atto formale, ritengo che in tale atto si debba dare conto della validazione di ogni fase progettuale - preliminare-definitiva-esecutiva -, non solo dell'ultima, ovvero dovrebbe risultare la formale validazione rispetto ad ogni fase progettuale. Chiedo di conoscere un parere su entrambe le problematiche esposte.


QUESITO del 01/12/2006 - NORMATIVA APPLICABILE

Con nota n.65393 del 5 dicembre 2006 codesto Dipartimento sottopone all'attenzione dello Scrivente alcune norme del D. lgs 163 del 12 aprile 2006 ed in particolare: 1. Art. 7 comma 8; la norma dispone che le comunicazioni all'autorità di vigilanza si rendono obbligatorie solo per contratti di importo superiore a 150.000 euro."Sarebbe quindi auspicabile apportare una modifica al sistema di trasmissione dei dati relativi ai lavori al di sotto di 150.000 euro e quindi anche per lavori affidati a mezzo di cottimo o cottimo appalto che ad oggi, i RUP, in relazione al funzionamento del sistema Sinap sono obbligati ad inoltrare alla suddetta autorità". Codesto Dipartimento in particolare suggerisce di eliminare l'inoltro dei dati anche alla citata autorità limitando la trasmissione ai soli documenti previsti dal comma 17 dell'art. 4 del testo coordinato della l. 109/94 con la normativa regionale. 2. Artt. 53, 54, 55 e 155 per i lavori sopra soglia; l'art. 53 comma 2 del codice nell'individuare l'oggetto dell'appalto non prevede più l'appalto concorso di cui all'art. 20 comma 4 del testo coordinato. Tuttavia, secondo codesto Dipartimento tale norma " non pone alcun veto all'oggetto delle prestazioni di appalto tipiche di un appalto concorso" trovando collocazione nell'ambito delle procedure aperte e potendo essere legittimamente applicate anche per i contratti sopra soglia. Si chiede quindi di confermare se "il ricorso al suddetto criterio sarebbe possibile solo mediante procedura aperta così come implicitamente desumibile da un'attenta lettura degli artt. 20 e 21 comma 1 ter del citato testo coordinato nonché dal capitolo XIII della circolare LL.PP n. 1402/2002" . Tale circostanza confermerebbe la validità dell'art. 37 quater primo comma lett. a (che prevede la facoltà di ricorrere alle procedure di appalti concorso). 3. art. 112; ai sensi dell'art. 30 comma 6 della normativa regionale gli enti appaltanti possono procedere alle verifiche dei progetti anche tramite gli uffici tecnici delle stazioni predette mentre il legislatore nazionale all'art. 112 ha disposto anche per le strutture pubbliche l'accreditamento.Si ritiene opportuno pertanto " che qualora dovesse il legislatore regionale condividere l'obbligatorietà delle procedure adottate dallo Stato emani le necessarie direttive mirate all'acquisizione dei suddetti requisiti da parte degli operatori pubblici interessati". 4. Art. 239 e seguenti; poiché la materia del contenzioso rientra tra quelle di competenza esclusiva dello Stato e poiché sono state introdotte sostanziali modifiche alle procedure correlate all'accordo bonario, " le stesse andrebbero applicate anche dai soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del testo coordinato ancorché le ll.rr. in materia di contenzioso, facciano esplicito riferimento all'art. 31bis della l. 109/94".