Articolo 56 Appalti congiunti occasionali

1. Due o più amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di eseguire congiuntamente alcuni appalti specifici.

2. Se la procedura d’appalto in tutti i suoi elementi è effettuata congiuntamente a nome e per conto di tutti gli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva. Ciò si applica altresì ai casi in cui un solo ente aggiudicatore gestisce la procedura agendo per proprio conto e per conto degli altri enti aggiudicatori interessati.

Se la procedura di aggiudicazione non è effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto degli enti aggiudicatori interessati, essi sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascun ente aggiudicatore è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva unicamente per quanto riguarda le parti da esso svolte a proprio nome e per proprio conto.

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