Articolo 54 Cataloghi elettronici

1. Nel caso in cui sia richiesto l’uso di mezzi di comunicazione elettronici, gli enti aggiudicatori possono esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico.

Gli Stati membri possono rendere obbligatorio l’uso di cataloghi elettronici per alcuni tipi di appalti.

Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell’offerta.

2. I cataloghi elettronici sono stabiliti dai candidati o dagli offerenti in vista della partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformità alle specifiche tecniche e al formato definiti dall’ente aggiudicatore.

I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti richiesti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonché gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dall’ente aggiudicatore conformemente all’articolo 40.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, gli enti aggiudicatori:

a) lo indicano nel bando di gara, nell’invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, nell’invito a presentare offerte o a negoziare;

b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 6, relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, gli enti aggiudicatori possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In questo caso gli enti aggiudicatori utilizzano uno dei seguenti metodi:

a) invitare gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; o

b) comunicare agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici già presentati per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilità sia stato previsto nei documenti di gara relativi all’accordo quadro.

5. Se riaprono il confronto competitivo per contratti specifici in conformità al paragrafo 4, lettera b), gli enti aggiudicatori indicano agli offerenti la data e l’ora alla quale intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico in questione e danno agli offerenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni.

Gli enti aggiudicatori prevedono un congruo lasso di tempo tra la notifica e l’effettiva raccolta di informazioni.

Prima dell’aggiudicazione dell’appalto, gli enti aggiudicatori presentano le informazioni raccolte all’offerente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l’offerta così costituita non contiene errori materiali.

6. Gli enti aggiudicatori possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico.

Gli enti aggiudicatori possono inoltre aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al paragrafo 4, lettera b), e al paragrafo 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformità con le specifiche tecniche e il formato stabilito dall’ente aggiudicatore. Tale catalogo è completato successivamente dai candidati, qualora siano stati avvertiti dell’intenzione dell’ente aggiudicatore di costituire offerte attraverso la procedura di cui al paragrafo 4, lettera b).

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