Articolo 51 Accordi quadro

1. Gli enti aggiudicatori possono concludere accordi quadro, a condizione che applichino le procedure di cui alla presente direttiva.

Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

La durata di un accordo quadro non supera gli otto anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall’oggetto dell’accordo quadro.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a norme e criteri oggettivi, che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell’accordo quadro concluso. Tali norme e criteri sono indicati nei documenti di gara per l’accordo quadro.

Le norme e i criteri oggettivi di cui al primo comma garantiscono parità di trattamento tra gli operatori economici parti dell’accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, gli enti aggiudicatori fissano un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all’offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri dell’accordo quadro.

Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

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